Lezioni di «Diritto Tabellare»: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12
Pubblicato il 28/11/13 00:00 [Articolo 1411]






SOMMARIO
1. Premessa: ancora l'ombra del chaos esiodeo sul Danno alla Persona
2. Art. 138, Cod. Ass. (Danno biologico per lesioni di non lieve entità)
2.1. Quali tabelle giurisprudenziali devono essere adottate e come deve essere contestato l'utilizzo di una tabella in luogo di un'altra?
2.2. E' applicabile analogicamente la tabella di fonte legale (art. 139 Cod. Ass.) ai casi diversi da quelli previsti ex lege?
2.3. Quale regime processuale è applicabile alle tabelle giurisprudenziali?
3. Art. 139, Cod. Ass. (Danno biologico per lesioni di lieve entità)
3.1. Quale è il fascio applicativo del limite legale al risarcimento del danno, contenuto nel comma III dell'art. 139 Cod. Ass.?
4. Il danno non patrimoniale in un cornice internazionale (Cass. Civ., 19405/2013) ed europea (C-371/12, Avv. Gen., CGUE, 9 ottobre 2013)
5. Art. 32 commi 3 ter e 3 quater della legge n. 27/2012
5.1. Il Quesito medico-legale elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano
5.2. Le nuove norme si applicano ai giudizi in corso?
6. Le modifiche apportate dall'art. 3 legge n. 189/2012 (di conversione del c.d. decreto "Balduzzi")
6.1.Efficacia nel tempo


Segue nell'allegato.






















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