Rinunciabilità al contraddittorio e rinunciabilità alla motivazione dei provvedimenti
Pubblicato il 09/07/08 02:00 [Articolo 1237]






Il secondo comma dell'art. 111 esordisce con una formula che sembra comportare un problema, almeno per il giurista ingenuo: "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità". Cominciamo con l'essere indulgenti e leggiamo la norma come se dicesse: ogni processo deve potersi svolgere.ecc. ecc., altrimenti dovremmo addirittura dubitare del processo in contumacia[1]. Immaginiamo un processo per decreto ingiuntivo (o per decreto penale) dal momento della proposizione del ricorso al momento dell'emanazione del provvedimento di condanna. Ci troviamo di fronte ad un processo che non si è svolto nel contraddittorio tra le parti, secondo il perentorio comando costituzionale.

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