Il ruolo del Tribunale e del Giudice delegato alla luce della recente riforma della legge fallimentare
Pubblicato il 03/02/07 02:00 [Articolo 1194]






Con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, il legislatore ha perseguito l'obiettivo, già avviato con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, che ha modificato le norme sul concordato preventivo, di disciplinare la procedura fallimentare nel segno di una accentuata privatizzazione della gestione della crisi d'impresa al fine di assicurare una ragionevole durata della procedura - e quindi maggiore efficienza - nell'ambito di un sistema improntato ad un rigorosa applicazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 111 della Costituzione.
A tale riguardo va ricordato, quanto al Tribunale (il cui ruolo, quale organo della procedura di cui continua ad essere per intero investito, non è stato profondamente inciso dalla riforma), il venir meno del potere di dichiarare d'ufficio il fallimento, il che comporta non poche difficoltà interpretative soprattutto nei casi di arresto della procedura di concordato preventivo (v. artt. 162, 163, 173, 179, 180, 186 l.f.).

Segue nell'allegato.





















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