Lo stato di crisi e la nozione di insolvenza
Pubblicato il 30/12/06 02:00 [Articolo 1191]






Nella formulazione originaria l'art. 160 l.f. prevedeva che l'ammissione alla procedura di concordato potesse essere chiesta dall'imprenditore in stato di crisi, espressione già presente in altri contesti normativi (v. l. 95/1979 c.d. legge Prodi) ma, opportunamente (stante la varietà di ipotesi che si possono presentare) non definita (una specificazione del concetto si rinviene nell'art. 1 del d. lgs. 122/05 a proposito del c.d. fallimento immobiliare: "la situazione che ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto,
ovvero a fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa").
Deve poi ritenersi che la crisi costituisca il presupposto oggettivo dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (v. art. 182 bis l.f.: in tal senso vedasi Trib. Bari decr. 21 novembre 2005; Trib. Brescia decr. 22 febbraio 2006) nonché del piano attestato (v. art. 67 III co. lett. d) in considerazione sia del dato letterale (si fa infatti riferimento rispettivamente alla ristrutturazione dei debiti nonché al risanamento della esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria), sia del collocamento
sistematico di tali figure nell'ambito degli istituti finalizzati a risolvere la crisi di impresa.

Segue nell'allegato.


















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