Brevi note sull'avvio della riforma del processo esecutivo e sul regime transitorio - aggiornato alla L. 51 del 2006
Pubblicato il 10/03/06 02:00 [Articolo 1184]






1. Premessa
L'art. 2, commi 3-quater e 3-sexies D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271 e successivamente dall'art. 39 quater del D. L. 30 dicembre 2005, n. 273 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, prevede:
"3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e) numero 1) entrano in vigore il 1° marzo 2006.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.
L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006".

Segue nell'articolo.





















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