Brevi note sull'avvio della riforma del processo esecutivo e sul regime transitorio
Pubblicato il 09/07/05 02:00 [Articolo 1177]






1. I tempi di avvio della riforma
Nella previsione originaria della legge n. 80 del 2005 le modifiche al processo esecutivo entrano in vigore il 12 settembre 2005. La legge non ha dettato norme transitorie.
Il decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (pubblicato nella GU n. 151 del 1-7-2005), all'art. 8 ha sostituito il comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 con un nuovo comma 3-quater, che differisce l'entrata in vigore della riforma (sia del processo civile che di quello esecutivo) al 15 novembre 2005 e con l'aggiunta del comma 3-quinquies per il quale "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), bter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 15 novembre 2005".
Le disposizioni citate sono quelle relative alla modifica del processo civile (comprese le norme in tema di procedimenti cautelari, separazione personale e divorzio), mentre nulla è previsto per il processo esecutivo.
In verità il riferimento al comma 3-ter riguarda tutte le modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, comprese quelle relative al processo esecutivo. Tuttavia l'espresso riferimento "ai giudizi civili pendenti", consente di affermare che la norma si riferisce alle sole norme delle disposizioni di attuazione riferite al processo civile.

Segue nell'allegato.






















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