L'acquisizione delle attività fallimentari
Pubblicato il 10/10/04 02:00 [Articolo 1170]






Nell'ambito di tale fase vanno distinte l'apposizione dei sigilli e la formazione dell'inventario.

La sigillazione (che può essere sostituita dalla descrizione delle cose nei casi previsti dall'art. 758 c.p.c.) ha lo scopo di fermare i beni e ad essa provvede il G.D. (ovvero su sua delega il Giudice di Pace: v. art. 84 l.f.) assistito dal Cancelliere e con la presenza del Curatore: il soggetto fallito non viene preventivamente avvisato stante la finalità cautelare di questa misura.

Di regola, peraltro, si procede direttamente alla redazione dell'inventario, cumulandosi così le due fasi: alla apposizione dei sigilli si ricorre quando dagli atti emerge la particolare urgenza di intervenire nonché nell'ipotesi in cui sedi secondarie dell'impresa fallita risultino ubicate al di fuori della circoscrizione del Tribunale in considerazione dei maggiori tempi presumibilmente occorrenti per procedere alla inventariazione (in via del tutto eccezionale, allorquando sussistano particolari ragioni d'urgenza e non sia possibile effettuare tempestivamente l'apposizione dei sigilli, il Curatore, eventualmente coadiuvato dallo stimatore, potrà redigere un preinventario eventualmente anche solo fotografando i cespiti di maggior valore: in tal caso è opportuno che il preinventario sia sottoscritto dal soggetto fallito).

Segue nell'allegato.


















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