Nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.: un esercizio di quantificazione alla luce dei nuovi parametri dimensionali
Pubblicato il 25/02/19 02:00 [Articolo 767]






Sommario: 1. Introduzione. - 2. I nuovi criteri dimensionali previsti dalla lett. c) dell'art. 2477 cod. civ.. - 3. L'esercizio quantitativo: una prima descrizione degli effetti dell'intervento. - 4. Conclusioni.



1. Con la recentissima adozione del cd. «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» (d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n. 38 del 14 febbraio 2019) sono state significativamente ampliate le circostanze nelle quali è imposta la costituzione dell'organo di controllo - «interno» o «esterno» - nelle s.r.l.[1]. Infatti, la riscrittura dell'art. 2477 cod. civ. [2] e, segnatamente, dei parametri di cui alla lett. c) costituisce l'antecedente logico per l'applicazione di una porzione rilevante dei nuovi sistemi di allerta[3]. Queste brevi note si pongono l'obiettivo di fornire una prima quantificazione (nonché una descrizione delle caratteristiche) degli operatori interessati dalla modifica normativa; con l'occasione, si porranno a confronto i perimetri applicativi della disposizione nel sistema pregresso e in quello di prossima attuazione.


2. Come noto, le modifiche in esame si pongono in una direttrice inversa rispetto a quella percorsa dal d.l. n. 91 del 24 giugno 2014[4]; invero, l'art. 2477 cod. civ. costituisce terreno di confronto di istanze differenti. Sussiste, infatti, un complesso trade-off tra i costi del mantenimento di un articolato assetto di governance e i vantaggi dati dalla maggiore trasparenza che strutture organizzative più robuste recano con sé: tra di essi rientrano, ad esempio, potenziali facilitazioni (di quantità, di costo, ecc.) in termini di accesso al credito. Rispetto a quest'ultimo profilo, va rilevato come sin da Basilea 2 le caratteristiche «qualitative» del debitore formino parte del processo di valutazione del rischio di credito, così che la presenza di sindaci e/o revisori possa riflettersi nel giudizio di meritevolezza del prenditore-società[5]. Proprio nella difficoltà di individuare un adeguato bilanciamento tra gli interessi ora accennati, va identificata la ragione dei numerosi cambiamenti che hanno interessato, nel tempo, l'art. 2477 cod. civ.[6].

A mente dei nuovi criteri, l'obbligo ricorre - ferme talune circostanze non modificate: ad es. per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato o controllanti una società obbligata alla revisione legale dei conti - al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 1) attivo patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità[7]. Spicca, rispetto al passato, la netta riduzione delle soglie dimensionali e l'aver accordato rilevanza - in qualità di trigger - anche a una sola di esse, là dove prima era richiesto il superamento di almeno due[8]. Nel fissare i nuovi parametri, il legislatore sembra voler escludere dall'obbligo di costituzione dell'organo le micro-imprese - così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea del 2003 - per includere, invece, operatori piccoli e, naturalmente, medio-grandi[9]. Tuttavia, la formulazione della novella legislativa, nella sua ampiezza, finisce con il «catturare» anche soggetti qualificabili come micro-imprese ai sensi della predetta Raccomandazione[10].

Inoltre, entro un piano generale, va rilevato come la definizione di micro e PMI adoperata nel contesto europeo potrebbe non attagliarsi perfettamente al contesto produttivo domestico[11].


3. Come anticipato, obiettivo di queste brevi note è descrivere l'ampliamento dell'obbligo di nomina di sindaci e/o revisori nelle società a responsabilità limitata. L'esercizio permette di fornire una prima indicazione del numero di operatori toccati dalla modifica normativa, in valori assoluti e in percentuale rispetto all'universo delle s.r.l. italiane, per come censite nel set informativo a nostra disposizione. Contestualmente, vengono posti a confronto i perimetri applicativi previsti dalla lett. c) nel sistema pregresso e in quello attuale, con una particolare attenzione all'impatto del criterio relativo al numero dei dipendenti, per i suoi possibili effetti aggregati sull'occupazione.

La popolazione di riferimento è costituita dalle s.r.l. per le quali sono riportate nella base dati Cerved le informazioni di bilancio per gli anni 2015 e 2016 e alle quali sono stati associati dati di fonte INPS sul personale impiegato[12]. Si tratta, complessivamente, di circa 491.000 società[13] (si rileva, che, in base alle informazioni fornite da Infocamere, il numero totale medio di s.r.l. attive in Italia nel biennio considerato era di poco superiore a 1.100.000).

Dalle informazioni a nostra disposizione, risulta che, nel quadro previgente, circa 14.300 s.r.l. (pari a poco meno del 3 per cento del totale delle imprese analizzate) fossero obbligate alla costituzione dell'organo di controllo, in base ai criteri quantitativi di cui alla lett. c). Poco più della metà di queste (circa 7.300, pari all'1,5 per cento del totale delle imprese analizzate) era incluso in tale insieme in virtù dei soli criteri relativi all'attivo e ai ricavi, non eccedendo la soglia prevista per i dipendenti.

Per contro, in base ai nuovi parametri, sarebbero circa 140.000 le s.r.l. del campione soggette all'obbligo (pari al 28,5 per cento del totale di quelle considerate; Fig. 1 pannello a)[14]. Poco meno della metà, vi rientra in virtù del superamento di una sola delle tre soglie previste, mentre nei restanti casi sono contestualmente verificate due o più condizioni (Fig. 1, pannello b). In particolare, circa 32.000 imprese (pari al 23 per cento di quelle soggette all'obbligo e al 6,5 per cento del totale delle imprese analizzate) risultano tenute alla costituzione dell'organo in ragione del solo requisito dei dipendenti, il cui superamento rappresenta l'occorrenza più comune nei casi di s.r.l. soggette all'obbligo in virtù di un unico criterio.


Figura 1. L'impatto dei nuovi criteri

Pannello (a) - Imprese soggette all'obbligo di costituzione dell'organo secondo i vecchi e i nuovi criteri quantitativi (percentuali e numeri assoluti)

Pannello (b) - Incidenza di singoli criteri nella determinazione dell'obbligo di costituzione dell'organo secondo i nuovi criteri quantitativi

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e INPS.

Il criterio dei dipendenti contribuisce, inoltre, in maniera sostanziale all'aumento del numero totale di operatori toccati dalla norma, nel senso illustrato dal seguente Gedankenexperiment. Ignorando ipoteticamente tale criterio sia nel vecchio sia nel nuovo sistema, si stima che la modifica normativa avrebbe indotto un incremento della quota di imprese tenute alla nomina dell'organo pari a 20,5 punti percentuali (dall'1,5 al 22 per cento). Dato il parametro di 50 dipendenti vigente nel sistema precedente, un aumento della stessa intensità (dal 3 al 23,5 per cento, dunque, anziché al 28,5 per cento stimato nel nuovo scenario) si sarebbe osservato stabilendo la nuova soglia a 18 unità (Fig. 2), numero che rappresenta quindi una soglia neutra: qualunque valore al di sotto di esso si associa a un contributo positivo del criterio sugli occupati alla variazione nel numero delle imprese soggette all'obbligo.

Peraltro, guardando alle società che soddisfano il solo requisito dei dipendenti - come anticipato, ora pari o superiore a 10 unità - si può appurare come esse siano caratterizzate da valori medi dell'attivo (circa 950.000 euro) e dei ricavi (circa 1.180.000 euro) sensibilmente inferiori alle nuove soglie previste per queste due dimensioni.

Figura 2. Imprese soggette all'obbligo di costituzione dell'organo di controllo al variare della soglia prevista per il numero di dipendenti

Fonte: elaborazioni su dati Cerved e INPS.


4. La rimodulazione dell'obbligo di costituzione dell'organo di controllo prevista dal recente «Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza» ne amplia in maniera sensibile l'area di applicazione: dal 3 per cento al 28,5 per cento del totale delle s.r.l.. Nonostante la naturale correlazione tra attivo, ricavi e numero di dipendenti, i tre criteri - quando considerati singolarmente - catturano un consistente numero di imprese. Spicca, in particolare, la rilevanza quantitativa del criterio relativo al numero di dipendenti, la cui presenza coinvolge nell'obbligo di dotarsi di un organo di controllo imprese con attivo e ricavi anche molto inferiori alle soglie previste per tali dimensioni. L'incentivo a non aumentare i dipendenti oltre le 10 unità potrebbe avere effetti depressivi sulla crescita dimensionale delle imprese di tale categoria, con un conseguente impatto negativo sull'occupazione.









[1] Le opinioni espresse nel presente contributo sono personali e non impegnano l'Istituzione di appartenenza.
Il Codice è stato adottato in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155 - pubblicata presso la Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017, n. 254 - recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza».
[2] Va rilevato che il d.lgs. 14/2019 all'art. 379 dispone la sostituzione del comma 2 dell'art. 2477 cod. civ.: tuttavia, il predetto comma è stato abrogato con d.l. 91/2014 (cfr. infra nt. 4) e i requisiti dimensionali emendati sono collocati entro il comma 3 del medesimo articolo. È, pertanto, da ritenersi che il riferimento al comma 2 in luogo del comma 3 costituisca un refuso.
[3] Sebbene questi ultimi - assieme a tutte le misure di natura concorsuale - godano di una vacatio legis di diciotto mesi, l'entrata in vigore della modifica in commento è prevista per il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale. La nomina degli esponenti deve essere effettuata entro i nove mesi successivi all'entrata in vigore.
[4] Cfr. art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 91, del 24 giugno 2014, convertito con modifiche dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata presso la Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, n. 192. Segnatamente, la disposizione ha eliminato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore in presenza di un capitale sociale pari o superiore a quello minimo previsto per la s.p.a., previsto sub art. 2477, comma 2, cod. civ..
[5] Si tratta di un profilo destinato ad acquisire maggior rilevanza con l'aumentare delle dimensioni dell'impresa.
[6] Si contano in sei le modifiche che hanno interessato l'art. 2477 cod. civ. negli ultimi 15 anni.
[7] Si intende, ai fini del ricorso dell'obbligo in analisi, che il medesimo criterio superi il limite per due anni consecutivi: non è quindi soggetta all'obbligo l'impresa che, a titolo d'esempio, superi il solo limite per l'attivo patrimoniale in un dato esercizio e il solo limite per i ricavi nell'esercizio immediatamente successivo. Allo stesso modo va intesa la prescrizione previgente (cfr. infra nt. 8).
[8] Nel sistema previgente, era disposto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore qualora la società avesse superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
[9] Cfr. Commissione Europea, Raccomandazione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, n. 361, Bruxelles, 6 maggio 2003.
[10] Come rilevato, la nuova formulazione dell'art. 2477 cod. civ. riconnette l'obbligo di costituzione al superamento di anche solo uno dei criteri elencati sub lett. c). D'altro canto, la già citata Raccomandazione considera come micro-imprese operatori con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure [corsivo aggiunto] un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
[11] Alcuni indici normativi evidenziano come le classificazioni domestiche e comunitarie di PMI non vivano in un rapporto armonico. Ad esempio - considerando il dato degli occupati - va rammentato come nel nostro ordinamento siano considerate «grandi» le imprese con almeno 200 dipendenti (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270) là dove, in sede europea, tale numero è posto in correlazione con la qualifica di operatore di «medie» dimensioni.
[12] Il dato sui dipendenti è disponibile solo per l'esercizio 2015: il requisito dei dipendenti previsto dal Codice è, perciò, valutato con riferimento solo a tale anno (ciò è equivalente ad assumere che il numero dei dipendenti sia rimasto sostanzialmente invariato tra il 2015 e il 2016). Gli stessi esercizi basati sul dato relativo al numero dei dipendenti disponibile nella base dati Cerved (a differenza del dato INPS, quest'ultima informazione è presente per entrambi gli anni, ma solo per un più ridotto sottoinsieme delle imprese considerate e richiede, pertanto, una procedura di stima degli occupati per le imprese per le quali tale numero non viene direttamente fornito) conducono a risultati qualitativamente simili.
[13] Sono incluse tutte le varie declinazioni del tipo s.r.l. (semplificata e unipersonale) nonché le società cooperative a responsabilità limitata, alle quali le Camere di Commercio associano codici di decodifica ad hoc. Sono state, invece, escluse le società consortili.
[14] Sul punto, cfr. Banca d'Italia, Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Memoria depositata presso il Senato della Repubblica, Commissione Giustizia, 26 novembre 2018, ove si fornisce una stima, in chiave aggregata, di tutte le società di capitali obbligate alla costituzione dell'organo di controllo alla luce dei nuovi parametri.





















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