Tribunale di Larino 2 dicembre 2025, est. D’Alonzo
Liquidazione Controllata - Verifica preliminare della diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni - Necessità - Riscontro della frode o colpa grave – Domanda del debitore - Inammissibilità
È inammissibile la domanda del debitore volta all’apertura della liquidazione controllata quando è già evidente la colpa grave ostativa all’esdebitazione, in quanto la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell’indebitamento assurgono, nel nuovo assetto normativo di cui all’art. 269 CCII, ad elementi di ammissibilità della domanda. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli 25 marzo 2026, pres. Scoppa est. Cacace
Liquidazione Controllata – Istanza del debitore – Verifiche ai fini dell’apertura - Accertamento dell’assenza di frode o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento – Irrilevanza
In termini generali, l’apertura della liquidazione controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l’accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità del sovraindebitamento - non essendo soggetta ad un vaglio di meritevolezza - né l’assenza di atti in frode ai creditori. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Sommario: 1. La questione - 2. L’iter argomentativo del Tribunale di Larino - 3. Rilievi critici - 4. Cass. 28 aprile 2026 n.11603: la conferma delle indicazioni di Cass. 2025/22074 e Cass. 2025/28576 - 5. Ulteriori profili a sostegno di Cass. 2026/11603: il giusto processo e la tassatività delle cause di inammissibilità - 6. I limiti europei all’esdebitazione e il divieto di analogia - 7. La liquidazione controllata senza esdebitazione e la funzione informativa dell'obbligo di diligenza