Tribunale Milano, 19 dicembre 2025. Pres. est. De Simone
Archiviazione composizione negoziata – Pendenza di procedura di Liquidazione giudiziale – Domanda prenotativa di concordato – Inammissibilità per tardività
Dopo l’archiviazione ex art. 17 comma 5 CCII della domanda di composizione negoziata avviata prima dell’udienza ex art. 41 CCII, la richiesta di concordato preventivo ex art. 44 comma 1 lett. a) deve essere dichiarata inammissibile per tardività in quanto non è stato rispettato il termine di cui all’art. 40 comma 10 CCII entro cui il debitore ha facoltà di proporre una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e deve essere perciò aperta la liquidazione giudiziale.
Sommario: 1. Inquadramento normativo. – 2. Premessa. – 3. Il fatto processuale. – 4. La soluzione del Tribunale e le ragioni della critica. – 5. Conclusioni.
Leggi l'articolo su IL CASO.it >