Obbligo dei pubblici ufficiali di chiedere la trascrizione degli atti da loro ricevuti o autenticati
Pubblicato il 03/02/25 09:00 [Articolo 2296]






Atti di destinazione per fini meritevoli di tutela: la trascrizione non è obbligatoria.
 
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29824 dell’11 novembre 2024 afferma un importante principio di diritto concernente l’esistenza o meno di un obbligo del cancelliere, ex art. 2671 c.c., di chiedere la trascrizione degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela, disciplinati dall’art. 2645-ter c.c., conclusi dai coniugi in sede di separazione consensuale.

La decisione che si illustra, seppur resa con specifico riferimento alla questione avanti indicata, consente di trarre utili indicazioni di carattere generale sull’esistenza e sui limiti dell’obbligo del cancelliere di chiedere la trascrizione degli atti negoziali conclusi in sede giudiziale, nonché sugli analoghi obblighi gravanti sui pubblici ufficiali che ricevono atti pubblici o autenticano scritture private documentanti atti soggetti a trascrizione.

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