Sopravvenienze "integrative" da esdebitazione: occorre una modifica della norma
Pubblicato il 14/06/22 10:44 [Articolo 1924]






Le imprese che attuano un risanamento attraverso un piano attestato, un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo, dal quale derivano riduzioni dei loro debiti nelle misure stabilite nella proposta di concordato o negli accordi stipulati, spesso sono successivamente costrette - a causa di andamenti finanziari meno favorevoli di quelli previsti nel piano attestato, nel piano di ristrutturazione o in quello di concordato - a negoziare con i loro creditori ulteriori riduzioni dei medesimi debiti mediante separati accordi, senza ricorrere nuovamente a istituti disciplinati dalla legge fallimentare, allo scopo di adeguare, riducendola, la loro esposizione debitoria ai minori flussi di cassa che in concreto riescono a realizzare e di raggiungere così l'equilibrio finanziario e patrimoniale previsto dal piano, nonostante l'emersione di uno scostamento negativo tra l'andamento reale e quello previsto.

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