Emersione anticipata della crisi: è poi così necessario l'art. 13?
Pubblicato il 04/12/18 00:00 [Articolo 1634]






L'adozione di un sistema che potesse anticipare l'emersione della crisi è senza dubbio la novità più rilevante presente nello Schema di Decreto Legislativo. Ma la scelta di dotare l'ordinamento di un insieme di indici quale parte del sistema di allerta rilevatore di squilibri di carattere redditua-le, patrimoniale o finanziario, a parere dello scrivente, è sta-ta però sbagliata, perché estremamente complicata, com-plessa, foriera di probabili molteplici contestazioni e con-tenziosi e opinabili valutazioni in sede di futura applicazione che di fatto ne depotenzieranno la portata se non, addirittu-ra, ne comprometteranno l'adozione rilevandosi dannosa e inutile.
La pubblicazione dell'esito di alcune ricerche effettuate ha mostrato i numeri impressionanti delle imprese che potreb-bero essere interessate all'emersione anticipata della crisi da indici.
Il documento della Banca d'Italia, prodotto in sede di au-dizione alla Commissione Giustizia del Senato, stima un numero di segnalazioni potenziali compreso tra gli 8 e i 47 mila casi su una popolazione di riferimento di 180 mila im-prese, e si parla solo delle s.r.l. obbligate in base al nuovo art. 2477 c.c. all'organo di controllo e non distanti sono i ri-sultati della ricerca Cerved.
Una guerra
E' evidente che questi numeri stanno maturando il con-vincimento anche negli aziendalisti più convinti ed in gene-rale, nel mondo professionale, ovviamente con variegate sfumature e prese di posizione, che in realtà l'emersione an-ticipata della crisi mediante l'adozione degli indici ex art. 13 della bozza di D. Lgs, o di qualunque altro tipo di indici, non sarà cosa facile e soprattutto genererà contenzioso e co-sti inutili.
Il tentativo quindi di stabilizzare il sistema dell'emersione anticipata della crisi affinché questo, nei ridotti e scanditi tempi indicati dalla bozza di D. Lgs, potesse dall'interno in-dividuare ed eventualmente "curare" quelle situazioni di squilibrio rilevante è senz'altro destinato a naufragare mise-ramente creando, al contrario, instabilità e incertezza nelle imprese.

Infatti:
1. dall'utilizzo di indicatori della crisi per indici ex art. 13 si ottengono, ormai per unanime dottrina, risultati statici, incapaci di dare un valido segnale di allerta sulla sostenibilità dei debiti e sulla continuazione dell'attività nei sei mesi successivi. In teoria l'analisi per indici potrebbe dare delle indicazioni o delle ten-denze in quanto la gestione è tipicamente caratterizza-ta dal requisito della dinamicità;
2. solo un'indagine per flussi, quindi, potrebbe generare un'attendibile allerta in merito alla continuità azienda-le ma non calcolata a posteriori su dati storici, bensì all'interno di un assetto organizzativo capace di gene-rare piani e budget attendibili. E' intuitivo immagina-re quanto questo assetto possa essere dispendioso sia in termini di risorse economiche (software) che perso-nali;
3. qualora la norma dovesse essere confermata, non è dato sapere alla fine del percorso legislativo quali in-dici verranno adottati (e con quale combinazione tra loro) e quali saranno i valori (o intervalli di valori) degli stessi in esito ai quali la continuità è da conside-rarsi compromessa nei sei mesi successivi. Ma stante la complessità del tessuto imprenditoriale italiano, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, risulta pressoché impensabile di poter ottenere una sintesi di indici che, presi singolarmente o combinati tra loro, dimostrino con più che buona approssimazione (vor-rei dire certezza, così come si conviene ad una norma) la non sostenibilità del debito e le mancate prospettive di continuità aziendale dell'impresa nell'intervallo di sei mesi;
4. inoltre, la gestione, oltre che dai cicli economici e fi-nanziari ordinari, può essere caratterizzata dalla pe-riodicità e stagionalità e pertanto a nulla può valere la norma di apertura di cui all'art. 13, comma 3, perché non può esistere un indice, o più indici combinati tra loro, che si possano perfettamente adattare ad ogni tipologia di impresa in quel particolare momento og-getto di indagine (la tempistica la detta l'art. 24, c. 1, lett c). Anzi, nella pratica, l'analisi aziendale utilizza varie tipologie di indici e flussi per verificare l'economicità della gestione nel suo momento dinami-co;
5. qualunque siano i valori degli indici al raggiungimento dei quali si avrà uno squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, questi rappresentano sem-pre un dato valutativo aleatorio preconfezionato e quindi per loro natura controvertibili, opinabili e mai adattabili alle singole fattispecie perché, comunque, massivi e non analitico-empirici e pertanto forieri di falsi positivi e di contenzioso;
6. ecco che gli indicatori per indici altro non saranno, o diverranno, che una specie di studi di settore della cri-si con conseguenze analoghe a quelli fiscali in termini di contenzioso generato e risultati ottenuti (scarsi) e destinati ad essere abbandonati per la loro incapacità di descrivere empiricamente le singole realtà ovvero di poter dimostrare l'esistenza o meno di significativi squilibri;
7. la modalità di verifica desumibile dal combinato di-sposto dell'art. 13 e dell'art. 24 è tale da impedire, di fatto, il raggiungimento delle misure premiali per de-terminate categorie di imprese rendendo di fatto la norma incostituzionale. Infatti, se la verifica deve es-sere fatta sul bilancio approvato (art. 24, c. 1, lett. c) e l'esito deve garantire la sostenibilità dei debiti per al-meno i sei mesi successivi e le prospettive di continui-tà aziendale per l'esercizio in corso o, quando la dura-ta residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi (art. 13 c 1), come possono fare le società di persone e le ditte individuali che notoriamente non redigono il bilancio? Devono riclassificare le situazioni contabili? Diver-ranno anche loro soggette alla disciplina ex art. 2423 e seguenti cc?

Quindi al fine di rendere l'emersione della crisi in via an-ticipata più asettica, non valutativa e semplice nella sua de-terminazione, sarebbe opportuna la cancellazione dell'art. 13 e norme collegate.
Detta eliminazione non deve però essere interpretata co-me un alleggerimento del sistema. Anzi.
Infatti, ciò che con difficoltà operative e concettuali si sa-rebbe voluto ottenere dall'art. 13 è possibile conseguirlo molto più facilmente introducendo alcune modifiche al se-condo comma dell'art. 15.
Attualmente il meccanismo dell'art. 15, comma 2, lett. a, impone all'Agenzia delle Entrate la segnalazione "quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del de-creto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per vo-lume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA rela-tiva all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non infe-riore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla di-chiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro".
In realtà questo meccanismo intercetta solo il debito IVA risultante dalla liquidazione periodica ex art. 21-bis del DL 78/2010 "da versare" (rigo VP14 colonna 1), e non neces-sariamente quello scaduto e non versato. La comunicazio-ne trimestrale non prevede, infatti, l'indicazione dei versa-menti, pertanto, se il debitore non ha versato l'IVA nel pe-riodo precedente, il modello non ne tiene praticamente conto perché l'unico rigo che contempla il riporto del debito del periodo precedente è il VP7, ma sino ad un massimo di € 25,82.
Quindi l'aver individuato la soglia del 30% calcolata sul volume d'affari del periodo precedente quale valore rilevan-te rende di fatto impossibile ogni segnalazione per il sempli-ce fatto che l'aliquota ordinaria è del 22%.
Praticamente, chiunque può non versare l'IVA perché il sistema non lo individua.
Per non parlare poi dei soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo di riferimento, agli effetti dell'IVA, delle agevolazioni fiscali previste da particolari di-sposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguen-za di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vinco-lo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto, che godono della proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, soggetti non contemplati dalla norma e che, in caso di segnalazione, dovrebbero sopportare la pro-cedura ed il costo dell'OCRI per dimostrare di essere invece perfettamente in regola con la normativa vigente.

Quindi, le modifiche da apportare, al fine di rendere effi-cace ed efficiente lo strumento dell'art. 15 comma 1 lett. a, sono, alternativamente:
1.1 cambiare il modello della comunicazione periodica ex art. 21-bis del DL 78/2010 al fine di inserire an-che il dato dell'imposta non pagata ampliando la portata del rigo VP7 come tempi ed importo;
1.2 introdurre nel predetto modello un rigo che eviden-zi gli importi scaduti non versati ma oggetto di re-golarizzazione in corso (oggi limitato ad € 25,82);
1.3 in sostanza, armonizzare il modello con tutte le esi-genze che possano scaturire al fine di ottenere un corretto utilizzo di cui all'art. 15 comma 2.

OPPURE

2. introdurre regole analoghe a quelle previste per l'esposizione verso l'INPS (art. 15 comma 2 lett. b), o un limite massimo percentuale, ponendo a confronto due grandezze già in possesso dell'Agenzia delle Entrate:
• il debito IVA scaduto complessivamente non versato dal soggetto passivo;
• il volume d'affari risultante dall'ultima dichia-razione annuale IVA presentata dal contribuen-te.

E' evidente che la modifica dell'art. 15 comma 2 nei ter-mini alternativamente sopra previsti, renderà l'obbligo di segnalazione uno strumento semplice, oggettivo, incontro-vertibile, efficace ed efficiente in termini di restituzione di falsi positivi o negativi e quindi poco propenso al conten-zioso.
Infatti, eventuali situazioni di crisi emergeranno sic et simpliciter senza alcuna necessità di valutazione in relazione all'ammontare dell'importo rilevante con un costo organiz-zativo, per i debitori coinvolti nell'emersione anticipata del-la crisi, pari a zero e a intervalli temporali più ravvicinati.
Inoltre la segnalazione al contribuente di cui all'art 15, comma 1, da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe esse-re quella già esistente di cui all'art 21-bis comma 5 del DL 78/2010, ovvero la "lettera di compliance" che consente an-che oggi all'impresa di sanare la sua posizione con lo stru-mento del ravvedimento operoso ex D. Lgs 472/1997 me-diante l'applicazione di sanzioni ridotte rispetto alla previ-sione di cui all'art. 15 comma 2 ovvero dell'avviso bonario ex art. 3-bis del D. Lgs 462/1997 dandogli quindi un'opportunità in più.

Conclusioni
Pare quindi che l'eliminazione dell'art. 13, ovvero del si-stema di indicatori basato sugli indici, e la correzione degli artt. 15 e 24 con l'armonizzazione della comunicazione ex art. 21-bis del DL78/2010, possa semplificare e migliorare il sistema dell'emersione anticipata della crisi in quanto non più basata su valori opinabili, contestabili e soggetti a valu-tazione (quantomeno eventuale dell'OCRI con costi a carico dell'imprenditore ancorché falso positivo) ma su dati certi ed incontrovertibili quali l'impagato. Inoltre i dati necessari per verifica dell'esistenza di squilibri ex art. 15 e 24 CCI, sono già in possesso dei creditori pubblici qualificati, da una parte, e dell'impresa in crisi, dall'altro, rendendo quindi la procedura più snella anche in termini di adempimenti da svolgere e di assetti organizzativi da improntare eliminando, per la maggior parte dei casi, tutta la macchinosa procedura di nomina del collegio di esperti dell'OCRI, con i costi che ne conseguono, almeno per la prima fase introduttiva.
Inoltre il sistema basato sui creditori qualificati, pubblici ex art. 15 e privati ex art. 24 c 1 lett. a e b, può essere adot-tato anche da tutte le realtà imprenditoriali che per natura o limiti dimensionali, non redigono il bilancio o non tengono la contabilità. Mi riferisco alle ditte individuali, le società di persone e le imprese in contabilità semplificata.
Magari, al fine di limitare i possibili "falsi positivi", si po-trebbero prendere in considerazione solo quelle situazioni dove lo squilibrio si manifesta contemporaneamente in al-meno una tra le due fattispecie ex art. 24 comma 1 lett. a) e b) e due tra le tre ex art. 15 comma 2 lett. a), b) e c).






















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