L'attestatore nel concordato preventivo? Tutto da rivedere!
Pubblicato il 16/07/18 00:00 [Articolo 1608]






Recentemente ho letto sul Sole 24 Ore un articolo che riguardava un concordato preventivo finito male. La so-cietà debitrice non era riuscita a rispettare le previsioni del piano e l'attivo si era rivelato non in linea con le sti-me, pertanto insufficiente a pagare i creditori nella misu-ra promessa. In particolare, l'articolo si focalizzava sul fatto che un pubblico ministero aveva cercato di incrimi-nare l'attestatore del piano imputandogli il reato di falso ideologico.
Il Tribunale presso cui si radicava la causa emetteva un verdetto contrario alle aspettative del pubblico ministero, sentenziando che nessun reato di falso ideologico poteva essere ascritto all'attestatore poiché questi non era da considerarsi ausiliario del giudice né pubblico ufficiale.
Leggendo la notizia ho tirato un sospiro di sollievo... Per una volta almeno, la confusione che ormai da anni regna sovrana sul ruolo dell'attestatore ha dato vita ad una disputa che si è risolta in maniera favorevole al pro-fessionista, e fortunatamente non ha creato danni.
Purtroppo però sono cosciente che si tratta di un caso isolato perché il più delle volte questa confusione intorno all'attestatore di danni ne crea eccome.
Francamente, per come è concepita ora questa figura professionale, mi augurerei che la riforma Rordorf ne fa-cesse oggetto di attento intervento.
Per risolvere il problema basterebbe che il nostro legi-slatore parlasse una volta per tutte chiaramente, dicen-doci che cosa esattamente è l'attestatore.
É un semplice consulente dell'azienda? Se sì, andrebbero eliminate tutte le pericolose (e in un certo senso misteriose poiché male espresse) responsabilità che lo caratterizzano.
É forse un pubblico ufficiale? Se sì, andrebbe dotato dell'autorità, delle tutele e delle protezioni che si addico-no ad una figura del genere.
Per adesso sì è ancora fermi al bivio, e regna il silenzio più totale... L'attestatore non è né carne né pesce, stazio-na in una zona grigia, torbida, paludosa, e insidiosa. Pos-siede tutti gli svantaggi di un consulente - in termini di poca autorità - e tutti gli svantaggi di un pubblico ufficia-le - in termini di responsabilità. E la situazione a mio av-viso è inaccettabile.
Peraltro, non è infrequente che l'attestatore riceva (di comune accordo con l'azienda) acconti sul compenso concordato. E anche questo può creare effetti collaterali, ma è assolutamente necessario. Perché il non ricevere al-cun acconto potrebbe far cadere l'attestatore in una si-tuazione alquanto antipatica qualora a seguito delle sue verifiche concludesse che il piano non può essere attesta-to oppure può essere attestato negativamente. Cono-scendo infatti la mentalità di un imprenditore, ho dei seri dubbi che potrebbe essere incentivato a pagare un atte-statore che ha attestato negativamente il piano o che non lo ha attestato affatto.
Inoltre, questa bizzarra situazione sta facendo sì che tanti professionisti seri siano sempre meno incentivati ad accettare incarichi di attestazione, ma che - dall'altro lato - colleghi molto più furbi e spregiudicati - abbiano dato vita nel tempo ad una nuova figura professionale di "atte-statore seriale firmatutto" che guarda caso non ha nulla di intestato.
Insomma, la questione va risolta e regolata. E dal mio piccolo mi permetto di lanciare una proposta:
perché non considerare l'ipotesi che l'attestatore possa essere designato da un soggetto terzo su istanza dell'im-presa debitrice e che gli venga liquidato un equo com-penso dal giudice alla fine del proprio incarico in base al lavoro effettivamente svolto e a prescindere dal fatto che l'esito di tale lavoro sia un'attestazione positiva o negati-va?
Se così si facesse, a mio modesto avviso l'attestatore lavorerebbe in maniera più serena e più tutelata. Sarebbe sicuramente più utile all'azienda e ai suoi creditori in quanto acquisirebbe più credibilità e più autorevolezza, e il suo documento verrebbe visto come qualcosa che ag-giunge veramente credibilità al piano concordatario.
Confindustria - dopo una iniziale fase di "promozione" dei concordati preventivi - lamenta che tali procedure co-stano troppo… ma a mio avviso il problema non è quanto si paga, ma cosa si paga.
In altre parole, l'attestatore deve smarcarsi di più dall'advisor, ma ovviamente non può compiere questa missione da solo: dev'essere favorito dalla legge.
Altrimenti continueremo ad assistere (spesso accade) ad attestazioni che altro non sono se non una pedissequa ripetizione del piano concordatario, che non aggiungono alcun valore ma anzi danno luogo a tante responsabilità per il professionista e vengono viste - sia dall'azienda de-bitrice che dai creditori - come un'inutile duplicazione di costi.
Qualche tempo fa, in occasione del periodico congresso nazionale dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti, ho partecipato ad un interessante workshop il cui oggetto era proprio il ruolo dell'attestatore.
I quattro relatori (un docente, un commercialista, un avvocato, ed un giudice) erano molto bravi e svisceravano - ognuno per la sua specifica materia - i nodi, i problemi, le responsabilità, e i dubbi attorno alla figura dell'attesta-tore. La lista era più che mai nutrita… e più che mai preoccupante! Man mano che esponevano, il mio risen-timento e la mia delusione crescevano. Mi ripromisi (al-lorché fosse arrivato il momento delle domande dal pub-blico) di intervenire sensibilizzando la platea sul fatto che la situazione è inaccettabile e che il nostro legislatore ci sta bistrattando. Purtroppo, a causa del prolungarsi degli interventi dei relatori, il tempo si esaurì e il convegno terminò senza spazio per le domande. Sconsolato ma non rassegnato, aprii dunque il mio computer portatile … e scrissi questo articolo.






















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