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SOMMARIO: 1. La dimostrazione presuntiva della scientia decoctionis. - 2. L'esenzione da revocatoria ex art. 67 co. III lett. a) L.F. L'usualità intersoggettiva.
1. La sentenza in commento ha ribadito il noto e pacifico principio per il quale grava sulla Curatela la prova della scientia decoctionis.
La Corte ha però chiarito che la prova in questione "ha per lo più natura presuntiva" e che il procedimento di valutazione delle presunzioni è scindibile in due momenti.
Dapprima devono essere vagliati tutti gli elementi indiziari "con eliminazione di quelli intrinsecamente privi di rilevanza" e "conservazione di quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria"
All'esito di tale "selezione", gli elementi isolati dovranno essere valutati complessivamente, "al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (cfr. Cass. Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; Sez. 1, Ordinanza n. 26061 del 02/11/2017; Sez. V, 6/06/2012, n. 9108; Sez. I, 13/10/2005, n. 19894)".
La valutazione degli indizi deve essere peraltro compiuta in relazione alla conoscenza effettiva e non meramente potenziale del terzo circa lo stato di insolvenza dell'impresa.
La Curatela dovrà quindi offrire "concreti elementi di collegamento tra il convenuto nel giudizio revocatorio ed i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 19/02/2015, n. 3336; 30/07/2014, n. 17286; Sez. VI, 3/05/2012, n. 6686)".
La Corte, però, non ha escluso la rilevanza della "mera conoscibilità delle condizioni economiche dell'imprenditore, secondo un giudizio ex ante che consenta l'individuazione della situazione psicologica della parte al momento dell'atto impugnato, pur se ciò non autorizza a retroagire automaticamente gli effetti della prova del requisito soggettivo all'inizio del periodo sospetto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011: nella fattispecie la Corte ha negato che la levata del primo protesto potesse ex se integrare la soggettività dell'azione anche per i pagamenti successivi)".
In particolare, nella fattispecie, non sono stati ritenuti elementi utili alla dimostrazione della scientia decoctionis:
1) La levata dei protesti a carico della Fallita, poiché sistematica e significativa solo successivamente all'ultimo dei pagamenti oggetto di revocatoria;
2) Le ipoteche, in quanto non costituiscono indice univoco di insolvenza, potendo essere frutto di strategie imprenditoriali;
3) Le notizie giornalistiche, anche se costanti ed in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, perché confinate solo a livello locale;
4) Le "vicende infragruppo", anche se emblematiche ed ostensibili nel registro delle imprese, per le quali non è certa la conoscibilità del terzo, operante fuori dal medesimo contesto territoriale.
A ciò si aggiungono:
5) La mancata dimostrazione dell'esistenza di richieste di dilazione dei pagamenti nel periodo sospetto;
6) La mancata dimostrazione dell'esistenza, nel periodo sospetto, di pagamenti effettuati con strumenti difformi o anomali rispetto a quelli invalsi tra le parti (assegno bancario, anche se postdatato).
Di contro, la Corte ha ritenuto particolarmente rilevanti e determinati:
1) La sospensione delle forniture operata dal fornitore nell'anno del fallimento ed in particolare in un periodo dell'anno in cui, negli anni precedenti, avevano invece avuto un incremento;
2) L'interruzione delle forniture antecedente rispetto ai pagamenti oggetto di revocatoria e concomitante con la contestuale interruzione delle forniture degli altri maggiori fornitori del gruppo.
Tale ultimo dato è talmente sintomatico da consentire una rivalutazione di ulteriori elementi che altrimenti sarebbero stati "neutri", quali l'esclusione da un consorzio di grande distribuzione e le ricadute "a cascata della mancanza di liquidità del gruppo, la cui maggiore conferma era nel bilancio 2008, attestativo della decisa ed importante discrepanza tra poste attive, di circa 80 milioni, e passive, di almeno 160 milioni".
Passaggio fondamentale della decisione è quello relativo alla (astratta) capacità della fornitrice (società a responsabilità limitata) di cogliere i sintomi dell'insolvenza tramite l'analisi dei documenti di bilancio; in sintesi la Corte ha ritenuto che anche l'operatore economico diverso dall'Istituto di Credito sia in grado di cogliere i segni del dissesto tramite l'esame dei bilanci.
La Corte ha quindi ritenuto assolutamente non condivisibile l'osservazione svolta al riguardo dall'appellante (fornitore) sulla mancanza di competenze necessarie alla corretta lettura del bilancio.
In particolare, la Corte d'Appello ha riconosciuto "la qualifica di operatore economico alla parte, la cui forma societaria la rende soggetta ai medesimi adempimenti e, dunque, capace di intelligere ogni vicenda soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese".
2. Secondo la Corte d'Appello i rapporti rilevanti ai fini dell'esenzione ex art. 67 co. III lett. a) L.F. non sono quelli del settore economico di riferimento ma quelli specifici intercorrenti tra fallito e accipiens.
Per essere considerati nei "termini d'uso" i pagamenti devono essere effettuati con caratteristiche invalse "per modalità e cronologia, con una continuità tale da poterle far rientrare ragionevolmente nel concetto di "normalità negoziale" tra le parti".
Inoltre, non occorre aver riguardo all'indicazione temporale prevista nelle singole fatture poiché non rilevano i tempi previsti nel "negozio" ma "quelli concretamente accettati tra le parti nel pregresso svolgimento dei rapporti commerciali".
Nella specie, dunque, accertato che nella prassi tra le parti i pagamenti avvenivano ordinariamente con termini oscillanti tra i 190 e i 250 giorni e che quelli oggetto di revocatoria sono invece avvenuti dopo oltre 400 giorni e dunque con tempi non compatibili con la prassi ordinaria, la Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 67 co. III lett. a) L.F.