Amministratori e rappresentanti nei "partiti e movimenti" politici dopo le sentenze della cassazione sull'art. 38 c.c.
Pubblicato il 13/05/14 00:00 [Articolo 1430]






I. - Con la sentenza n. 7521 del 1 aprile 2014 la Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni cui era già pervenuta nel 2010 (sent. 21 gennaio 2010, n. 982, in Giur. It., 2011, 564) e nel 2009 (sent. 23 giugno 2009, n. 14612, Foro it., 2010, I, 944, con note di PAONE-SIMONETTI e SIMONETTI). Con queste sentenze la Corte ha stabilito che "l'art. 6 bis l. 3 giugno 1999 n. 157, nell'esonerare gli amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni dei
medesimi partiti e movimenti … introduce una deroga eccezionale, e, in quanto tale, di stretta interpretazione, rispetto al generale regime di responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute (nella specie, la cassazione ha precisato che la limitazione della responsabilità in esame può operare solo con riferimento alle obbligazioni assunte, in nome e per conto del partito, da chi operi in una veste tale da poter esser considerato amministratore alla stregua dello statuto dell'ente, al contrario, per chiunque altro che non rivesta una tale carica e che assuma obbligazioni in nome e per conto del partito continuerà ad operare il regime generale di cui all'art. 38 c.c.)".


Segue nell'allegato.





















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