Dallo scioglimento con concordato al concordato con scioglimento: un nuovo inquadramento sistematico dell'art. 169 bis l.f. in tema di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione
Pubblicato il 08/04/14 00:00 [Articolo 1428]






Il decreto 23 gennaio 2014 del Tribunale di Pistoia ha dichiarato aperta una procedura di concordato preventivo autorizzando il debitore a proporre ai creditori un piano che prevede lo scioglimento ex art. 169 bis L.F. da alcuni contratti, "con effetti definitivi a seguito dell'omologa". Il decreto risulta di particolare interesse per la peculiare impostazione logico-dogmatica con la quale ha affrontato la delicata questione interpretativa dell'art. 169 bis L.F. introdotto con il d.l. n. 83/2012. Il provvedimento giurisdizionale in esame completa la posizione interpretativa già assunta dal Tribunale di Pistoia nell'ambito della stessa procedura con il precedente decreto 9 luglio 20131 col quale i medesimi contratti erano stati sospesi; con i due decreti il Tribunale di Pistoia elabora una ricostruzione organica della disciplina della sospensione e dello scioglimento dei contratti nel concordato preventivo, alternativa a quella proposta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.


Segue nell'allegato.






















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