Note generali
Che i diritti dei terzi non possano essere pregiudicati dalle misure di
prevenzione patrimoniale antimafia non è mai stata conclusione scontata e
per più ragioni: l'assenza di una chiara presa di posizione da parte del
legislatore, pure intervenuto a più riprese sulla l. 675/1965; il consolidarsi
dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario che, partendo dall'idea che
il positivo esercizio delle misure prevenzionali antimafia produca a
beneficio dello Stato un acquisto a titolo originario dei beni che ne
costituiscono oggetto1
, esclude che i terzi possano esercitare alcuna azione a
tutela del proprio diritto e ritiene, di conseguenza, che non resti loro che
rassegnarsi alla condivisione della sorte del proposto.