Contenuto e limiti del giudizio di omologazione nel concordato preventivo
Pubblicato il 15/10/11 00:00 [Articolo 1331]






Sommario: 1. La cognizione del tribunale in sede di omologazione. Premessa. 2. La concezione "ultraprivatistica" della Cassazione emersa dalla triade delle sentenze del 25 ottobre 2010 n 21860, del 10 febbraio 2011 n 3274 e del 23 giugno 2011 n 13817. 3. La Valutazione di convenienza. 3.1. La valutazione di convenienza nel concordato senza classi. Profili di possibile illegittimità costituzionale. 3.2 La privatizzazione della convenienza. Insindacabilità ex officio della convenienza da parte del Tribunale. Scomparsa sostanziale del cram down e differenze rispetto ai modelli ispiratori: cenno alla
Insolvenzordnung tedesca e al Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. 4. La valutazione di fattibilità del piano in sede di omologa. Il principio di buona fede. 4.1. I poteri del tribunale in mancanza di opposizioni: la lettura coordinata degli artt. 180 e 173 LF al fine dell'individuazione dei poteri della cognitio iudicis. 4.2 Il sindacato di fattibilità in sede di ammissione e di omologazione del concordato preventivo. 5. Conclusioni sulla fase di omologa del concordato preventivo.


Segue nell'allegato.






















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