Il problema della sottocapitalizzazione nelle s.r.l.
Pubblicato il 01/04/10 00:00 [Articolo 1285]






1. Rappresenta principio generale del diritto societario quello per cui i soci non sono obbligati ad effettuare conferimenti ulteriori rispetto a quelli iniziali.
L'ordinamento giuridico è, di regola, indifferente rispetto alle scelte di finanziamento, limitandosi a prescrivere l'esistenza di un capitale sociale minimo al momento della costituzione della società e durante la sua vita (nel caso delle s.r.l. il limite minimo è rappresentato dall'importo di euro 10.000,00). Non sussiste una disposizione che obbliga le società ad avere un
capitale sociale adeguato, congruo al conseguimento dell'oggetto sociale intrapreso. Ciò, però, non esclude che gli stessi possano spontaneamente effettuare dei versamenti ulteriori (cc.dd. prestiti o apporti). In particolare, è prassi diffusa, soprattutto nelle società a ristretta compagine sociale, che i soci apportino mezzi finanziari, al di fuori di un procedimento formale di aumento del capitale sociale, al fine di favorire il perseguimento dell'oggetto sociale consentendo, tra l'altro, ad una società sottocapitalizzata di continuare ad operare. Le alternative in tal senso percorribili sono i finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, ed i versamenti in conto capitale.

Segue nell'allegato.


















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