Fallimenti e ICI nella finanziaria 2007
Pubblicato il 18/05/07 02:00 [Articolo 1206]






La legge finanziaria del 20071 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta comunale immobili che riguardano i fallimenti e le procedure di liquidazione coatta amministrativa.
L'art. 1 della nuova finanziaria, al comma 173, lett. c)2, ha infatti sostituito il sesto comma dell'art. 10 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
La nuova disposizione prevede che il curatore del fallimento o il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa, entro 90 giorni dalla nomina, presentino al comune nel quale sono ubicati gli immobili facenti parte della procedura, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura medesima.
Lo stesso comma, nella nuova formulazione, statuisce inoltre che il curatore o il commissario giudiziale provvedano al versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo di durata della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Segue nell'allegato.






















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