"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila."
Il legislatore per individuare la nozione di piccolo imprenditore[1] introduce delle soglie quantitative adottando impropriamente un linguaggio mutuato dalla scienza economica, "ricavi lordi medi" ed "investimenti per un capitale di valore", soglie che una volta superate[2] rendono l'imprenditore commerciale, sia esso in forma individuale che societaria, fallibile.