I rapporti giuridici pendenti (gli articoli 72 - 83 L.F. alla luce delle modifiche di cui allo schema definitivo del D.Lgs approvato dal CdM il 22.12.2005)
Pubblicato il 16/05/06 02:00 [Articolo 1185]






I rapporti giuridici pendenti.
Per rapporti giuridici pendenti (o preesistenti) si intendono quei rapporti che sono ancora ineseguiti da entrambe le parti al momento della dichiarazione di fallimento.
Si tratta pertanto di rapporti sorti, ma non ancora esauriti.

Segue nell'allegato.






















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