Registrazione delle sentenze nei giudizi di opposizione allo stato passivo per i crediti derivanti da operazioni soggette ad IVA: esiste ancora l'alternatività tra imposta di registro ed IVA?
Pubblicato il 09/12/04 02:00 [Articolo 1173]






L'argomento è stato suggerito a seguito dell'applicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di imposta di registro proporzionale relativamente alla registrazione di sentenze emesse a seguito di opposizione allo Stato Passivo di un fallimento da parte di un creditore e relativamente ad un credito derivante da operazione soggetta ad IVA.
IN VIA GENERALE al riguardo occorre premettere che la normativa vigente, DPR 131 del 1986, all'art. 40, fissa il principio di alternatività IVA / registro, con prevalenza dell'IVA e assoggettamento ad imposta di registro fissa degli atti, anziché ad imposta proporzionale, che viene riservata quindi agli atti estranei al campo di applicazione dell'IVA.
Tale previsione è rafforzata dal dispositivo dell'art. 43 (co. 1 lett. i) per cui negli atti relativi ad operazioni soggette e non soggette ad IVA (misti) la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale è solo quella costituita dal valore delle operazioni non soggette IVA.
IN PARTICOLARE la stessa tariffa, art. 8 (lett. b), con disposizione tassativa in relazione agli atti dell'Autorità Giudiziaria contenenti condanna al pagamento di somme o all'esecuzione di prestazioni oppure alla consegna di beni dispone che tali atti non sono soggetti all'imposta di registro proporzionale per la parte relativa al pagamento di corrispettivi soggetti all'IVA, ciò in deroga alla regola generale presente nel medesimo art. 8

Segue nell'allegato.






















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