Revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario e limite del divario tra il massimo scoperto ed il saldo di chiusura del conto
Pubblicato il 01/11/01 02:00 [Articolo 1168]






A) Si controverte in giudizio circa la revocabilità di numerose rimesse affluite, nel periodo sospetto, nel c/c già intestato alla società fallita presso l'agenzia di .. della Banca ..., per un ammontare complessivo di circa 254 milioni. Il Fallimento assume, inoltre, la revocabilità di ulteriori 20 milioni circa, addebitati sul conto a titolo di interessi, commissioni e spese bancarie.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono soggette a revoca fallimentare le rimesse accreditate nel periodo sospetto su conto corrente in situazione di "scoperto di conto", nei limiti dell'effetto c.d. "solutorio" delle rimesse medesime, intendendosi per conto "scoperto" sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia il conto il cui saldo debitorio ecceda il fido convenzionalmente accordato al correntista, nella misura di tale eccedenza.

Segue nell'allegato.






















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