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Sul termine per proporre l'opposizione di cui all'art. 2797, secondo comma, c.c. per il terzo datore di pegno che risieda, a differenza del debitore, in un luogo diverso da quello di residenza del creditore

Sommario: 1. La determinazione del termine per proporre opposizione all'intimazione del creditore pignoratizio nell'art. 2797, secondo comma, c.c., da parte del debitore e del terzo datore di pegno. - ...continua
di Giorgio Barbieri e Angela Liliana Falciano, Avvocati

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