Procedura semplificata di composizione assistita della crisi - Proposta legislativa
Pubblicato il 14/05/20 02:00 [Articolo 950]






La presente proposta si prefigge lo scopo di fornire alle PMI italiane, che abbiano risentito della crisi generata dall'emergenza epidemiologica di Covid-19, ma che presentino pur tuttavia prospettive per essere riorganizzate e restituite al mercato, un nuovo strumento che consenta, su loro esclusiva iniziativa, di attivare processi stragiudiziali di negoziazione della crisi d'impresa più agili e meno costosi di quelli attualmente messi a disposizione dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di evitare così il fallimento.
Lo strumento qui proposto può essere agevolmente messo a disposizione rendendo operative - con le semplificazioni e gli adeguamenti necessari per le finalità sopra evidenziate - le misure di composizione assistita della crisi previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", c.d. CCII).
Proprio a salvaguardia delle peculiari istanze derivanti dall'attuale situazione emergenziale, si è ritenuto che l'operatività di questa procedura semplificata di composizione assistita della crisi debba necessariamente passare attraverso:
a) la creazione di OCRI semplificati, composti da due membri nominati su proposta del debitore, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di competenze diversificate funzionali alla gestione della crisi e nel rispetto dei richiesti requisiti di professionalità e indipendenza (sui quali vigila la Camera di Commercio stessa);
b) l'introduzione di meccanismi automatici di operatività delle misure protettive, al fine, da un lato, di evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali (considerato che le forze di cui attualmente dispongono le Sezioni fallimentari saranno probabilmente insufficienti già solo per la gestione del sovraccarico delle procedure concorsuali che inevitabilmente si genererà nei prossimi mesi), e, dall'altro, di rendere la procedura complessivamente più celere. A tutela del ceto creditorio, in caso di istanze di accesso alla procedura manifestamente strumentali ad ottenere il solo blocco delle azioni esecutive, sono poi previsti un sistema di pubblicità e un meccanismo di opposizione avanti al Tribunale, che rimette all'autorità giudiziaria la valutazione sull'opportunità di sospendere l'operatività delle misure protettive stesse;
c) l'impossibilità di agire per la risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, o di revocare gli affidamenti bancari concessi, al fine di tutelare la continuità dell'impresa, che il debitore stesso mira a ripristinare e salvaguardare facendo istanza di accesso alla presente procedura;
d) la possibilità, per il debitore, di effettuare pagamenti spontanei (che non saranno, dunque, revocabili) anche di debiti sorti anteriormente all'avvio della procedura, purché funzionali alla continuità dell'impresa, nella consapevolezza che, diversamente, il blocco dei pagamenti comprometterebbe fatalmente la possibilità di re-immissione di liquidità nel sistema, generando effetti opposti a quelli desiderati e impedendone, di fatto, la ripartenza;
e) la previsione di agevolazioni fiscali per le falcidie pattuite in sede di accordo di composizione assistita della crisi, attraverso l'estensione del trattamento fiscale previsto per gli accordi attuativi dei piani attestati di risanamento.





















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