Sulla violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti endo-processuali
Pubblicato il 15/01/20 02:00 [Articolo 846]






Sommario: 1. Premessa: le questioni affrontate da Trib. Cremona, 8 gennaio 2019. - 2. La comparsa di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale è un atto endo-processuale? - 3. Il regime dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. - 3.1. La tesi della inesistenza. - 3.2. La tesi della inammissibilità. - 3.3. La tesi della irregolarità. - 3.4. La via che sembra più corretta: la nullità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria e non in via telematica.


1. In seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal giudice originariamente adito, l'attore opponente ha riassunto un giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Cremona, depositando in cancelleria la propria comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. predisposta in formato cartaceo. Il Tribunale di Cremona, con il provvedimento qui pubblicato, ha affermato che la riassunzione del giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione dello stesso giudizio originario. Per tale ragione, il Tribunale ha sostenuto che la comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. costituisce un atto endo-processuale soggetto, ai sensi dell'art. 16-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, all'obbligo di deposito telematico. Su tali basi, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di riassunzione cartaceo depositato in cancelleria dall'attore opponente, senza però chiarire, in alcun modo, le ragioni per cui dalla ritenuta violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, dovrebbe discendere la predetta sanzione d'inammissibilità.

Per vagliare la correttezza della soluzione adottata dalla pronuncia qui pubblicata, nei paragrafi che seguono esamineremo le due seguenti questioni: (i) anzitutto, occorre verificare se effettivamente la comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale sia considerabile un atto endo-processuale o, meglio, un atto posto in essere da parti precedentemente costituite[1]; (ii) in secondo luogo, è necessario altresì verificare se l'atto endo-processuale non depositato nelle modalità previste dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sia affetto da invalidità e, inoltre, in caso affermativo ed una volta chiaritone lo specifico tipo, se detta invalidità sia in qualche modo sanabile.

Per dovere di chiarezza, prima di affrontare le questioni supra individuate giova evidenziare che la pronuncia del Tribunale qui commentata, pur dichiarando l'inammissibilità della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. depositata in cancelleria dall'attore opponente, ha esaminato le istanze istruttorie di entrambe le parti, disposto la prosecuzione del giudizio e rinviato la trattazione della causa ad ulteriore udienza. Ciò contrasta, apparentemente, con quanto disposto dall'art. 50, comma 2°, c.p.c., norma quest'ultima secondo la quale, in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale, se "la riassunzione non avviene nei termini su indicati [termine fissato dal giudice o, in mancanza, entro tre mesi, n.d.r.], il processo si estingue"[2].

Alla luce di tali rilievi, è opportuno, per completezza di discorso, comprendere la ragione per cui il Tribunale di Cremona, con la decisione in esame, non ha dichiarato l'estinzione del giudizio in conseguenza della ritenuta inammissibilità della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. depositata dall'attore opponente. Ebbene, un'attenta lettura della motivazione del provvedimento in discussione consente di dare risposta alle perplessità appena rappresentate. Dal testo della decisione in commento, infatti, pare desumersi che nel caso di specie, oltre al deposito in cancelleria della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. dell'attore opponente, vi sia stato anche un ulteriore atto di riassunzione del giudizio, atto posto in essere dal convenuto opposto. Dunque, a quanto consta, proprio in forza di quest'ultima riassunzione il Tribunale di Cremona avrebbe disposto la prosecuzione del giudizio[3].

La spiegazione poc'anzi fornita permette anche di chiarire come mai il Tribunale di Cremona, pur dichiarando l'inammissibilità della comparsa di riassunzione depositata dall'attore opponente, non abbia anche affermato la contumacia di quest'ultimo ed abbia invece esaminato - e non ammesso - le istanze istruttorie contenute nell' originario atto d'opposizione a decreto ingiuntivo. Ciò è avvenuto perché il Tribunale, dopo aver rilevato che il giudizio era stato validamente riassunto dal convenuto opposto, ha dato applicazione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "la mancata costituzione, nel processo riassunto, di una delle parti originarie non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata"[4].



2. Ai sensi dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 "[…] innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche […]". Occorre dunque verificare se la comparsa con cui si riassume il giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale deve essere considerata un atto "delle parti precedentemente costituite". Come si vedrà infra, le poche pronunce di merito che hanno affrontato tale specifica questione hanno offerto due soluzioni totalmente contrapposte tra loro.

Va subito chiarito che, ai fini della nostra indagine, non può essere utile o quantomeno risolutivo il richiamo a quella giurisprudenza di merito che, interrogatasi proprio sulla natura della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. depositata in seguito alla interruzione del giudizio per morte o fallimento di una parte, ha qualificato detta comparsa come atto endo-processuale, quindi soggetto all'obbligo di deposito telematico[5].

In particolare, mentre nella predetta ipotesi - riassunzione a seguito di interruzione per morte o fallimento di una parte del processo - l'atto viene depositato presso lo stesso organo giudiziario ove pendeva il processo al momento dell'evento interruttivo, altrettanto non può dirsi nel caso di riassunzione del giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale. In quest'ultimo caso, infatti, la comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. va depositata presso la cancelleria di un nuovo organo giudiziario, cioè il giudice competente territorialmente, dinanzi al quale le parti non paiono essere, almeno in senso materiale, precedentemente costituite[6].

Tali rilievi sono sufficienti a chiarire che l'indagine sulla natura endo-processuale o meno di un determinato atto va necessariamente svolta caso per caso, tenendo conto delle peculiarità dello stesso atto di cui si discute. Con riferimento alla questione in esame, per comprendere se l'atto di riassunzione del giudizio depositato in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale sia o meno un atto depositato dalle parti precedentemente costituite occorre avere riguardo, come a breve si vedrà, alla specifica disciplina ed ai principi vigenti in tema di translatio iudicii e prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice ad quem.

Secondo un primo orientamento della giurisprudenza di merito, la comparsa di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale costituirebbe un atto endo-processuale, quindi un atto depositato da una parte precedentemente costituita[7].

Anche la pronuncia del Tribunale di Cremona qui pubblicata, conformandosi al predetto orientamento, ha affermato che "la comparsa in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano - senza dubbio - costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all'obbligo del deposito telematico".

Tuttavia, la "soluzione endo-processuale" appena descritta non sembra preferibile rispetto a quella adottata da un altro orientamento, seppure minoritario, della giurisprudenza di merito, orientamento secondo il quale la comparsa di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale non dovrebbe essere considerata un atto delle parti precedentemente costituite. Il Tribunale di Arezzo ha sostenuto, ad esempio, che "ogni nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT, essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale"[8].

Ebbene, a chi scrive appare senz'altro preferibile la soluzione adottata da quest'ultimo orientamento[9]. Ed invero, già sotto il profilo meramente letterale, l'interpretazione che qualifica come endo-processuale l'atto di riassunzione del giudizio depositato in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale non pare attagliarsi alla formulazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, norma quest'ultima che, come detto, non parla di atti introduttivi e/o endo-processuali delle parti, ma parla, appunto, solamente di deposito degli atti delle parti "precedentemente costituite"[10].

Oltre al dato letterale, vi sono diversi ulteriori argomenti che portano ad escludere che la parte che riassume il giudizio dinanzi al giudice territorialmente competente possa essere ritenuta come precedentemente costituita. In primo luogo, si consideri che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, rileva la nozione di costituzione della parte, costituzione che dovrebbe essere intesa come un'attività materiale di deposito di un atto finalizzata alla realizzazione della prima "presa di contatto" fra la stessa parte che effettua il deposito e lo specifico giudice cui è diretto l'atto depositato. La costituzione, dunque, andrebbe intesa come un'attività riferibile ad un determinato giudice (rectius, organo giudiziario) e non come un'attività che, una volta compiuta, sarebbe idonea a rimanere sempre valida ed efficace a prescindere dalle particolari vicende evolutive del processo[11].

Dunque, se, come ci sembra, la nozione di costituzione appena individuata risulta corretta, potrebbe concludersi che la parte che riassume il giudizio non è, in realtà, precedentemente costituita dinanzi al giudice ad quem. Invero, in difetto del deposito dell'atto di riassunzione, nessuna presa di contatto tra la stessa parte che riassume il processo ed il predetto giudice ad quem può dirsi avvenuta[12].

E se la parte che riassume il processo non può dirsi precedentemente costituita dinanzi al giudice ad quem, allora, come correttamente affermato dall'ultimo degli orientamenti richiamati, nemmeno dovrebbe sussistere, per tale parte, l'obbligo di deposito telematico dell'atto di riassunzione. Il deposito dell'atto de quo potrebbe dunque avvenire nelle modalità tradizionali[13].

Peraltro, ad ulteriore riprova del fatto che la parte che riassume il giudizio non potrebbe dirsi "precedentemente costituita" ai sensi dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, si consideri che è la stessa giurisprudenza di legittimità in tema di translatio iudicii a chiarire che, dinanzi al giudice ad quem, è assolutamente necessaria una nuova costituzione della stessa parte che riassume il giudizio, costituzione che si perfeziona, appunto, mediante il deposito dell'atto di riassunzione. La Suprema Corte, in particolare, ha affermato che "la translatio iudicii davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex art. 165 e 166"[14].

Quindi, se affinché la stessa translatio iudicii si perfezioni è necessaria una nuova costituzione della parte che riassume il giudizio, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che detta costituzione possa avvenire nelle modalità tradizionali, come è peraltro ammesso dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012[15].

Tirando dunque le somme del discorso che precede, sembra potersi affermare che la parte che riassume il giudizio non è "precedentemente costituita" dinanzi al giudice ad quem, giacché tale parte non ha, in realtà, ancora preso contatto con il giudice della riassunzione[16]. Nel caso in esame non sussisterebbe, pertanto, l'obbligo previsto dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, poiché detta norma dispone che il deposito telematico degli atti endo-processuali riguarda, appunto, solamente le "parti precedentemente costituite".

Peraltro, la correttezza di quanto appena rilevato sembra desumersi anche dal fatto che, come già visto, affinché si perfezioni la translatio iudicii è certamente necessaria una nuova costituzione della parte che riassume il giudizio. E tale costituzione, se effettuata in via cartacea, dovrebbe essere ritenuta ammissibile, poiché lo stesso art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, ammette la costituzione delle parti nelle modalità tradizionali.

Da ultimo, in un'ottica sistematica giova evidenziare che la necessità di una nuova costituzione della parte che riassume il giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale non impedisce di ritenere che il processo, una volta riassunto in forza della predetta costituzione, prosegua anche per l'altra parte, pure nel caso in qui quest'ultima non si sia effettivamente costituita dinanzi al giudice ad quem. Ciò in quanto, come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità in tema di translatio iudicii, "la mancata costituzione, nel processo riassunto, di una delle parti originarie non autorizza a ritenere che la domanda proposta si debba intendere rinunziata"[17].

In conclusione, sulla base degli argomenti che precedono - argomenti la cui attenta valutazione è imposta dalla stessa disciplina e dai principi vigenti in tema di translatio iudicii -, non pare sia corretto affermare che l'atto di riassunzione depositato in seguito a una declaratoria di incompetenza territoriale sia un atto posto in essere da una "parte precedentemente costituita", come tale soggetto all'obbligo di deposito telematico ex art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.

Ad ogni modo, l'esistenza di un orientamento di merito, peraltro prevalente, che qualifica l'atto de quo come endo-processuale (rectius, posto in essere da una parte precedentemente costituita) impone di indagare - ipotizzando che tale impostazione sia fondata - quale tipo di invalidità derivi dalla violazione della predetta norma.



3. Con la propria decisione pubblicata in epigrafe, il Tribunale di Cremona ha concisamente affermato che la comparsa di riassunzione depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale, in quanto atto endo-processuale, "deve sottostare all'obbligo del deposito telematico, a pena di inammissibilità della stessa - analogamente a quanto si prevede per tutti gli atti endoprocessuali non depositati telematicamente".

Per verificare la correttezza di tali affermazioni, dobbiamo comprendere quale tipo di invalidità derivi dalla violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto endo-processuale e, inoltre, se detta invalidità sia in qualche modo sanabile, eventualmente anche per mezzo della sua rinnovazione[18].

La nostra indagine deve necessariamente muovere dalle seguenti premesse: (i) né il D.L. n. 179/2012, né altre fonti normative contengono una disposizione che disciplini espressamente le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti endo-processuali (rectius, degli atti delle parti precedentemente costituite); (ii) il vuoto normativo appena segnalato ha suscitato non pochi dubbi interpretativi, tanto è vero che si rinvengono molteplici orientamenti della giurisprudenza di merito che, sulla base di differenti argomentazioni, hanno sanzionato in modi differenti o non hanno affatto sanzionato la violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti.

Esaminiamo dunque, partendo dal più "severo", detti orientamenti e le soluzioni che essi hanno dato alla questione in esame.



3.1. Alcune pronunce di merito parlano addirittura di inesistenza dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Ora, come è noto, la categoria della inesistenza viene utilizzata dalla giurisprudenza e dalla dottrina con riferimento a quegli atti che, a causa di carenze formali particolarmente gravi, non possono essere nemmeno latamente ricondotti allo schema legale tipico, atti radicalmente inefficaci e ritenuti insuscettibili di sanatoria[19]. Peraltro, non vanno confusi i concetti di inesistenza storica dell'atto processuale, da un lato, ed inesistenza giuridica dell'atto stesso, dall'altro lato, poiché con quest'ultimo concetto dovrebbe intendersi non qualcosa che non esiste in senso assoluto, ma, appunto, qualcosa che non può avere alcuna rilevanza giuridica per l'ordinamento[20].

Ciò chiarito in via generale, possiamo passare all'esame della specifica questione che qui interessa. La tesi della inesistenza dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria è stata sostenuta, in una fattispecie avente ad oggetto il deposito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dal Tribunale di Vasto, il quale ha affermato che "rispetto agli atti processuali che, per espresso obbligo di legge, devono essere depositati telematicamente (e, quindi, redatti in modo informatico), l'atto creato in modalità cartacea non è semplicemente nullo, ma è da considerarsi giuridicamente inesistente, in quanto, essendo stato redatto in modo assolutamente non previsto dalla normativa ed essendo totalmente privo degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto del tipo normativamente considerato, non è soltanto inidoneo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili al corrispondente tipo, ma è addirittura non passibile di considerazione sotto il profilo giuridico"[21].

È chiaro che affermare l'inesistenza degli atti endo-processuali depositati in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, equivale, nella sostanza, ad affermare la radicale ed irreversibile inefficacia di tali atti. Perciò, all'inesistenza dell'atto di riassunzione del giudizio depositato in seguito ad una declaratoria di incompetenza o ad un'interruzione del processo conseguirà, necessariamente, la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso per mancanza di una valida ed efficace riassunzione nei termini stabiliti dall'art. 50 c.p.c. e dall'art. 305 e segg. c.p.c.[22].

Proprio la gravità delle conseguenze processuali appena evidenziate impone un attento esame della correttezza dell'orientamento di merito ora in esame. Infatti, sembrano sussistere diverse ragioni che inducono a ritenere non condivisibile la tesi dell'inesistenza dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria. Anzitutto, quella in esame non dovrebbe essere ritenuta una questione che "afferisce all'essenza stessa" dell'atto processuale[23], bensì una questione di forma inquadrabile all'interno del sistema di norme e di principi vigenti in tema di invalidità degli atti processuali[24]. In altre parole, non sembra corretto parlare di "natura" ed "essenza" invece che di forma degli atti processuali, peraltro al solo fine di giustificare una pretesa inesistenza dell'atto endo-processuale predisposto in forma cartacea e depositato in cancelleria[25].

In aggiunta alle semplici osservazioni che precedono, si consideri che nel caso di un atto endo-processuale predisposto in forma cartacea e depositato in cancelleria da una parte precedentemente costituita non ci troviamo, evidentemente, di fronte ad un'ipotesi di mancanza materiale e quindi d'inesistenza storica dell'atto stesso. Pertanto, occorre verificare se l'atto endo-processuale affetto dal vizio de quo può essere effettivamente ricondotto nel novero di quelle ipotesi di gravissima difformità tra l'atto stesso, per come compiuto, ed il relativo modello legale, ipotesi che sole, come visto, possono confluire all'interno della categoria della inesistenza giuridica degli atti processuali. E per svolgere detta verifica ci si deve servire di un criterio obiettivo in grado di garantire un'uniformità di giudizio, un criterio unificatore che, quindi, consenta di capire in quali specifici casi l'ordinamento non può riconoscere come esistenti atti affetti da gravissime carenze strutturali.

In questa prospettiva, si è affermato che potrebbe parlarsi di mancanza di un atto riconducibile ad un tipo previsto dall'ordinamento - potrebbe quindi parlarsi d'inesistenza - quando l'attività processuale concretamente posta in essere non presenti, oggettivamente considerata, alcuno dei requisiti di forma indispensabili al raggiungimento dello scopo tipico di quello stesso atto che voleva essere realizzato[26].

Ebbene, sulla base del criterio appena enunciato non pare che possa parlarsi di inesistenza dell'atto endo-processuale predisposto in forma cartacea e depositato in cancelleria. In particolare, non può assolutamente riconoscersi, nella fattispecie in esame, un significativo scostamento tra il modello legale previsto dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, e l'atto in concreto posto in essere. Ed invero, volendo identificare gli elementi costitutivi essenziali previsti dalla norma appena citata, può affermarsi che ciò che conta è che l'atto endo-processuale sia stato posto in essere, nel rispetto del termine decadenziale eventualmente previsto, da una parte a tal fine legittimata e inoltre, per quanto qui rileva, che detto atto sia stato predisposto e depositato in una forma - telematica od anche cartacea - non espressamente vietata ed intellegibile per il giudice. Ove gli elementi costitutivi essenziali appena descritti siano integrati, l'atto compiuto dalla parte non potrebbe mai essere qualificato come inesistente.

A questa conclusione perviene una pronuncia del Tribunale di Torino, secondo la quale, posto che "la categoria della inesistenza […] riguarda ipotesi di radicale difformità dal tipo legale", allora l'inesistenza dell'atto endo-processuale non depositato e quindi non predisposto in forma telematica "non è certo ravvisabile, non fosse altro perché la forma non telematica dell'atto continua nel nostro ordinamento ad essere prevista per altri atti del processo ordinario di primo grado, oltre che per gli altri gradi di giudizio"[27].

Per completezza, a chiosa di quanto supra osservato è il caso di affrontare specificamente un ultimo nodo, vale a dire il problema della sottoscrizione dell'atto[28]. Sebbene, infatti, l'atto endo-processuale predisposto e depositato in forma cartacea "non è sottoscritto con firma digitale"[29] e sebbene, come è noto, per parte della giurisprudenza il difetto di sottoscrizione dell'atto è causa di inesistenza[30] o di nullità assoluta[31] dell'atto stesso, nessuna delle due invalidità predette pare configurabile nel caso di un atto endo-processuale che sia stato predisposto e depositato in forma cartacea e, quindi, sottoscritto in via autografa. In effetti, sembra del tutto condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza di merito in ordine al fatto che "la sottoscrizione in una forma diversa non è equiparabile a mancanza di sottoscrizione", cosa che esclude, per tutte le ragioni già enucleate, l'inesistenza dell'atto processuale[32].

In conclusione su questo punto, in base, da un lato, alla normativa ed ai principi vigenti in tema di forma e validità degli atti processuali; dall'altro, alla normativa attualmente vigente in tema di processo civile telematico, non sembra sussistere alcuna valida ragione per affermare l'inesistenza di un atto endo-processuale predisposto in forma cartacea e successivamente depositato in cancelleria.



3.2. L'inammissibilità, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza e dottrina, sarebbe sempre rilevabile d'ufficio e soprattutto, al pari dell'inesistenza, insanabile[33]. Esistono, in particolare, ipotesi d'inammissibilità espressamente previste dal legislatore, anche dette formali o testuali, ed ipotesi d'inammissibilità extrastestuali, queste ultime elaborate dalla giurisprudenza[34].

E proprio con l'inammissibilità - extratestuale - dell'atto alcune pronunce di merito hanno sanzionato la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Nello specifico, alla base di tale qualificazione si rinvengono due ragioni fondamentali: (i) la prima di dette ragioni è che l'inammissibilità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria, pur in mancanza di una previsione espressa, deriverebbe dall'utilizzo dell'avverbio "esclusivamente" nella formulazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012[35]; (ii) la seconda ragione, di ordine sistematico, è che il deposito rappresenterebbe un'attività materiale che non attiene alla forma degli atti processuali e, pertanto, ad esso sarebbero inapplicabili, in caso di violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, le norme ed i principi in tema di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo degli atti processuali[36].

Tuttavia, anche la tesi della inammissibilità non pare condivisibile, e ciò per molteplici ragioni. Anzitutto, com'è ovvio, il discorso ora affrontato non potrebbe neanche porsi ove si negasse l'autonomia concettuale della categoria della inammissibilità rispetto a quella della nullità processuale, come fanno parte della dottrina e della giurisprudenza. In altre parole, secondo questa impostazione, la nullità, come categoria generale d'invalidità degli atti processuali, ben potrebbe e quindi dovrebbe assorbire, anche sotto il profilo del trattamento loro riservato, tutti quei vizi che, invece, vengono generalmente qualificati come ipotesi di inammissibilità testuale od anche extratestuale[37].

Alla negazione dell'autonomia logico-giuridica della nozione di inammissibilità conseguirebbero: (i) anzitutto, l'applicabilità, anche ai vizi di forma sanzionati con l'inammissibilità dell'atto, della disciplina in tema di nullità, incluso il principio di strumentalità delle forme ed i suoi corollari, tra i quali il principio della sanabilità del vizio per raggiungimento dello scopo[38]; (ii) inoltre, l'impossibilità, per l'interprete, di qualificare un certo vizio come causa di inammissibilità extratestuale dell'atto[39].

Ad ogni modo - e quindi anche riconoscendo autonomia concettuale all'inammissibilità - diverse ragioni portano comunque ad escludere la possibilità di qualificare in tali termini l'atto endo-processuale cartaceo depositato in cancelleria. In primo luogo, va ribadito che l'inammissibilità, per come generalmente intesa da giurisprudenza e dottrina, si configura come una ipotesi d'invalidità dell'atto prevista dal nostro ordinamento in via eccezionale, tassativa e per lo più riferibile alle impugnazioni, come già detto[40]. Pertanto, in difetto di una disposizione normativa che la preveda espressamente, non potrebbe dichiararsi l'inammissibilità dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012[41].

Inoltre, a chiosa di quanto appena detto, giova evidenziare che anche le altre norme dettate in tema di processo civile telematico non prevedono la sanzione dell'inammissibilità per le ipotesi di depositi non autorizzati[42]. Pertanto, anche a voler riconoscere all'interprete la facoltà di individuare ipotesi di inammissibilità extratestuali, pare affatto erroneo presupporre una volontà - anche solo implicita - del legislatore di sanzionare, proprio con la gravissima sanzione dell'inammissibilità, il mancato rispetto delle norme che regolano le modalità di deposito degli atti nell'ambito del processo civile telematico[43].

Già tutti i semplici rilievi che precedono portano, da soli, decisamente ad escludere che il vizio de quo sia sussumibile tra le ipotesi di non osservanza di forme che possono cagionare l'inammissibilità di un atto. A ciò deve aggiungersi che sembra non fondata anche l'affermazione della giurisprudenza di merito secondo cui al deposito, inteso come una attività materiale priva di requisito volitivo autonomo, sarebbero in astratto inapplicabili le norme ed i principi in materia di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo[44]. Invero, la violazione, ad opera della parte, delle norme previste per il deposito (anche telematico) di un atto endo-processuale consisterebbe comunque, nella sostanza, in uno scostamento della condotta della parte stessa rispetto al modello legale previsto dal Legislatore per il compimento di quella determinata attività, ciò che pare risolversi proprio in un vizio di forma dello stesso deposito posto in essere. Su tali basi, potrebbe affermarsi l'applicabilità degli artt. 121 e 156, comma 3°, c.p.c., alle violazioni delle norme in tema di deposito degli atti processuali[45].

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione concernente il deposito di un atto processuale effettuato con una modalità non espressamente prevista dalla legge e, precisamente, la questione concernente il deposito di un atto con raccomandata inviata alla cancelleria dell'organo giudiziario fuori dei casi consentiti. In proposito, la Suprema Corte - avallando implicitamente l'ampia nozione di forma sopra esposta - ha più volte affermato che l'atto depositato con una modalità non consentita dalla legge risulta affetto da una mera irregolarità o, al più, da una nullità sanabile proprio con il raggiungimento dello scopo, cioè con la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario consistente nell'inserimento dell'atto stesso all'interno del fascicolo processuale[46]. Anche un ulteriore precedente di legittimità, vale a dire Cass., 12 maggio 2016, n. 9772, in una fattispecie "inversa" rispetto a quella in esame - cioè in una fattispecie in cui l'atto introduttivo del giudizio era stato depositato con modalità telematiche presso un ufficio giudiziario non abilitato a ricevere detto deposito - ha affermato che "il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti"[47].

Le decisioni della Suprema Corte ora richiamate offrono lo spunto per svolgere due considerazioni: (i) anzitutto, la Suprema Corte non nega ed anzi nel proprio ragionamento presuppone che, al verificarsi di determinate condizioni, il deposito irrituale di un atto possa essere idoneo a conseguire il proprio scopo, in tal modo avallando l'ampia nozione di forma - ricomprendente le attività di deposito - sopra esposta; (ii) in secondo luogo, non pare che la normativa in tema di processo civile telematico possa interferire con i principi richiamati da dette decisioni di legittimità, principi che sembrano applicabili - ed invero sono stati applicati da parte della giurisprudenza di merito - anche in caso di violazione delle norme in tema di deposito telematico degli atti endo-processuali.

Da ultimo, in aggiunta a quanto detto e sempre per completezza d'indagine, vale la pena segnalare l'esistenza di un'ulteriore ragione per cui la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, potrebbe, in ogni caso, trovare rimedio nei modi previsti dagli artt. 121 e 156, comma 3°, c.p.c. Ed invero, secondo parte della dottrina, anche riconoscendo autonomia concettuale alla categoria dell'inammissibilità, quest'ultima, rappresentando pur sempre un'ipotesi di inosservanza di forme, dovrebbe ritenersi soggetta all'applicazione dei principi di strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo degli atti[48].

In conclusione, per le numerose ragioni qui evidenziate, non sembra possibile affermare l'inammissibilità - extratestuale - dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria e, dunque, la inapplicabilità degli artt. 121 e 156, comma 3°, c.p.c., al vizio derivante dalla violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.



3.3. Prima di parlare della tesi della nullità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria occorre spendere qualche breve parola su un orientamento minoritario della giurisprudenza di merito che ha ricondotto la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, nel novero delle irregolarità degli atti processuali; concetto, quest'ultimo, con cui, come è noto, si indica l'inosservanza di forme stabilite dalla legge che non influisce in alcun modo sulla produzione degli effetti tipici dell'atto[49].

In particolare, una pronuncia del Tribunale di Bergamo, chiamata a pronunciarsi proprio sulla validità di un ricorso in riassunzione depositato in cancelleria ha sostenuto che "in tema di procedimento civile ed atto civile telematico, l'attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti ed il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario. Pertanto, la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio"[50].

La pronuncia appena richiamata, nel ritenere che l'atto depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sia comunque idoneo ad integrare il raggiungimento dello scopo dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria, ha dato applicazione ai principi affermati da Cass., 12 maggio 2016, n. 9772, la quale, come ricordato nel paragrafo precedente, affrontando un caso "inverso" rispetto a quello in esame ha affermato la mera irregolarità del deposito telematico di un atto introduttivo effettuato presso un ufficio giudiziario non abilitato a ricevere detto deposito[51].

Com'è evidente, affermare - nei termini appena esaminati - l'irregolarità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria equivale, nella sostanza, ad affermare: (i) che l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, nella parte in cui prevede l'obbligo del deposito telematico degli atti, porrebbe dei requisiti richiesti a pena di mera irregolarità dell'atto stesso; (ii) più nello specifico, che lo scopo dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, dovrebbe ritenersi raggiunto anche in difetto dell'inserimento dell'atto stesso all'interno del relativo fascicolo telematico di causa. E ciò in quanto, per raggiungere detto scopo, basterebbe la semplice "presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario", cosa che si sostanzierebbe nell'accettazione dell'atto e, quindi, nella "attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti ed il loro inserimento nel fascicolo processuale"[52].

È vero che la tesi della irregolarità consentirebbe di conservare l'efficacia dell'atto di riassunzione del giudizio depositato in cancelleria in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale e non inserito anche nel fascicolo telematico di causa, in tal modo evitandosi l'estrema conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio stesso per mancanza di una valida riassunzione delle parti nei termini di legge. Tuttavia, tale esito interpretativo, sebbene apprezzabile sotto il profilo della effettività della tutela giurisdizionale delle parti, presenta alcuni risvolti negativi di ordine sistematico, risvolti che non possono essere ignorati.

Invero, sostenere che lo scopo del deposito telematico ex art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, consista nella semplice "presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario" e non anche nell'inserimento dell'atto depositato all'interno del fascicolo telematico di causa lascia aperte diverse problematiche. È stato osservato ad esempio che, ove una parte depositi una memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., in formato cartaceo, l'altra parte, non visualizzando detto evento all'interno del fascicolo telematico di causa, potrebbe essere indotta a non replicare tempestivamente alla memoria avversaria[53]. Inoltre, non può negarsi che affermando, sempre e comunque, la mera irregolarità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria e non inserito nel fascicolo telematico di causa, si finirebbe per eliminare, nei fatti, il valore precettivo dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012[54].

Le problematiche appena rappresentate impongono di trovare una qualificazione del vizio in esame che, da un lato, consenta di trovare un'idonea soluzione in tutte le fattispecie in cui può ravvisarsi la violazione dell'obbligo di deposito telematico dell'atto endo-processuale, tenendo conto della ratio della disposizione in esame; e, dall'altro lato, permetta di salvaguardare sia le esigenze di economia processuale, sia il diritto delle parti di ottenere una decisione nel merito.



3.4. Se si condividono le osservazioni che precedono, il vizio in discussione potrebbe essere qualificato come causa di una nullità non testuale dell'atto predisposto in formato cartaceo e depositato in cancelleria. Come è noto, sotto il profilo delle fonti delle invalidità, l'art. 156, comma 1°, c.p.c., dispone che non può pronunciarsi la nullità di un atto del processo per inosservanza di forme "se la nullità non è comminata dalla legge". Le ipotesi di nullità espressamente previste dal Legislatore vengono definite testuali. Tuttavia, come è altrettanto noto, il primo comma dell'art. 156 c.p.c. fissa solo un apparente principio di tassatività delle nullità processuali, giacché, come previsto dal secondo comma della predetta norma, è sempre fatto salvo il potere del giudice di pronunciare la stessa nullità quando, pur in mancanza di una espressa previsione di legge, l'atto compiuto dalla parte manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo[55]. Sotto il profilo, poi, delle conseguenze della nullità, giova rimarcare che l'atto nullo è inidoneo a produrre gli effetti correlati ai requisiti formali in concreto mancanti, secondo quanto disposto dall'art. 159 c.p.c.[56].

Ciò chiarito in via generale, deve rilevarsi che il vizio derivante dalla violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 non potrebbe mai essere qualificato in termini di nullità testuale dell'atto, e ciò per la semplice ed indiscutibile ragione che né lo stesso art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, né altre norme di rango primario sanzionano in alcun modo - tantomeno con la nullità - la violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti delle parti precedentemente costituite. Rimane quindi da indagare se il vizio in discussione possa essere qualificato come una nullità non testuale ex art. 156, comma 2°, c.p.c. In altri termini, occorre verificare se l'atto endo-processuale (rectius, della parte precedentemente costituita) depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, difetti di taluni requisiti formali che devono essere ritenuti indispensabili ai fini del raggiungimento dello scopo della norma violata.

Per capire se i requisiti formali in concreto mancanti all'atto risultino indispensabili o meno per il raggiungimento dello scopo, occorre avere ben chiara la nozione di scopo della norma processuale violata. Nel caso in esame, sembra potersi affermare che lo scopo dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sia costituito non solo dalla presa di contatto tra la parte depositante e l'ufficio giudiziario, ma anche dalla imprescindibile risultanza dell'atto depositato all'interno del fascicolo telematico di causa[57]. Secondo l'impostazione appena proposta, dunque, in caso di mancato inserimento dell'atto all'interno del predetto fascicolo telematico non potrebbe dirsi raggiunto lo scopo dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, e, pertanto, l'atto endo-processuale depositato solo in cancelleria sarebbe affetto da nullità ex art. 156, comma 2°, c.p.c.

Ovviamente, l'apertura alla tesi della nullità non testuale dell'atto sanabile per raggiungimento dello scopo impone all'interprete di capire in quali specifici casi e con quali modalità detta sanatoria possa effettivamente realizzarsi, dimodoché la "nullità non può mai essere pronunciata" (art. 156, comma 3°, c.p.c.). Siffatta indagine andrebbe realizzata caso per caso, a seconda delle caratteristiche dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, e, inoltre, tenendo conto della fattispecie processuale in concreto venutasi a determinare.

Ciò premesso, proveremo comunque a delineare, qui di seguito, un criterio unitario che sia valido in tutti quei casi in cui risulti necessario verificare se l'atto endo-processuale (rectius, della parte precedentemente costituita) predisposto in formato cartaceo e depositato in cancelleria abbia effettivamente raggiunto il suo scopo. Ci pare, in particolare, che tale indagine possa prendere le mosse dall'interpretazione che la giurisprudenza di merito attualmente dà dello scopo dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.

Come abbiamo evidenziato, l'orientamento di merito che ha affermato l'irregolarità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria ha ritenuto che lo scopo della norma in discussione potesse ritenersi raggiunto con la mera presa di contatto tra la parte depositante e l'ufficio giudiziario e, precisamente, con l'inserimento dell'atto stesso all'interno del fascicolo cartaceo di causa. Diversamente, un consistente orientamento di merito, escludendo - per tutte le ragioni esaminate nei precedenti paragrafi - le tesi dell'inesistenza o dell'inammissibilità, ha ritenuto che l'invalidità derivante dalla violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti consisterebbe, appunto, in una nullità processuale non testuale, soggetta quindi ai principi in tema di strumentalità delle forme e sanabilità per raggiungimento dello scopo. Precisamente, le numerose decisioni di merito che si sono espresse in quest'ultimo senso hanno affermato che lo scopo dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria può ritenersi raggiunto nel caso in cui le altre parti del giudizio abbiano comunque avuto piena cognizione - ad esempio mediante notifica - dell'atto predetto[58].

Tali ricostruzioni, seppure in parte condivisibili, non appaiono risolutive, giacché lasciano aperte alcune problematiche fondamentali, problematiche alle quali si è in precedenza accennato e che devono essere risolte[59]. La prima è la seguente: pur avallando la tesi della nullità nei termini attualmente delineati dalla giurisprudenza di merito, occorre capire cosa accada in tutti quei casi in cui la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, riguardi degli atti endo-processuali che devono essere solamente depositati e non anche notificati alla controparte, casi nei quali, quindi, non potrebbe dirsi pienamente rispettato il principio del contraddittorio attraverso la stessa notifica degli atti in questione[60].

Ebbene, tale problematica potrebbe trovare soluzione con la rinnovazione degli atti processuali nulli per violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012[61]. La rinnovazione, in particolare, potrebbe essere disposta sia per gli atti di per sé idonei a garantire il contraddittorio - come l'atto di riassunzione, che viene anche notificato alla controparte -, sia per gli atti il cui semplice deposito cartaceo è inidoneo ad assicurare il pieno rispetto del contraddittorio stesso (è il caso di quegli atti che non devono essere notificati alla controparte, ma solo depositati). Più in particolare, la rinnovazione degli atti endo-processuali depositati in cancelleria e che non siano stati, per altre vie, portati alla cognizione della controparte sarebbe possibile perché, anche in tale specifico caso, il vulnus del contraddittorio in concreto verificatosi non pare affatto irrimediabile. Ed invero, in seguito alla rinnovazione dell'atto (rectius, del deposito) avvenuta nel termine congruamente fissato dal giudice, la controparte che, a suo tempo, non aveva svolto repliche potrà comunque articolare le proprie difese[62].

Peraltro, va precisato che la rinnovazione, sebbene eseguita oltre il termine eventualmente previsto per il compimento dello specifico atto, consentirebbe di conservare l'efficacia dell'atto stesso fin dal momento del suo originario ma invalido compimento, dunque con efficacia ex tunc. Ciò in quanto il vizio in esame - vale a dire la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 - non pare in alcun modo incidere sull'effettiva sussistenza e sulla individuazione del potere delle parti di compiere i propri atti, ma influisce sulla semplice ritualità di tali atti[63].

Pertanto, l'efficacia ex tunc - nei termini delineati - dell'atto rinnovato, nello specifico caso dell'atto di riassunzione del giudizio depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, consentirebbe di evitare sia la definitiva decadenza della parte dalla facoltà di riassumere il giudizio stesso, sia, conseguentemente, la chiusura del processo con una pronuncia di absolutio ab instantia, cioè con una dichiarazione di estinzione che precluderebbe la pronuncia sul merito della domanda[64].

Chiarito, dunque, che l'atto nullo per violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, oltre che sanabile per raggiungimento dello scopo, è anche rinnovabile nei termini sopra visti, occorre, da ultimo, trovare un effettivo contemperamento tra la tesi della nullità qui in esame, per come attualmente accolta dalla giurisprudenza, e la effettiva ratio dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.

Ed infatti, non può ignorarsi che se da un lato è vero che la norma appena menzionata parla di "deposito" degli atti endo-processuali e che l'attività di deposito si sostanzia generalmente nell'inserimento dell'atto all'interno del fascicolo di causa, dall'altro lato è vero anche che - come osservato dagli orientamenti di merito più "rigidi" supra esaminati - l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, prevede espressamente che detto deposito avvenga "esclusivamente" con modalità telematiche.

Proprio quest'ultima previsione potrebbe far ritenere che, in caso di violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, affinché possa dirsi effettivamente raggiunto lo scopo della norma in discussione non sia sufficiente la mera prosecuzione del giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ma, come accennato all'inizio del presente paragrafo, sia comunque necessario un quid pluris e, precisamente, l'inserimento dell'atto endo-processuale (rectius, della parte precedentemente costituita) all'interno del fascicolo telematico di causa accessibile a tutte le altre parti del giudizio ed al giudice[65].

L'accoglimento di una tale concezione dello scopo dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, consentirebbe sia di ritenere possibili - per le ragioni sopra viste - la sanatoria oggettiva o la rinnovazione dell'atto endo-processuale invalido perché depositato in cancelleria, sia, al contempo, di non vulnerare il valore precettivo della norma de qua, in tal modo dando risposta, appunto, alle esigenze rappresentate dagli orientamenti di merito più "rigidi". Ciò in quanto, nella prospettiva appena proposta, sarebbe ad esempio del tutto corretto ritenere sanato per raggiungimento dello scopo l'atto di riassunzione del giudizio depositato in cancelleria, inserito dal cancelliere nel fascicolo cartaceo di causa, notificato alla controparte - la quale si sia costituita in giudizio - e successivamente ridepositato anche per via telematica.

Inoltre, anche in caso di mancanza del secondo deposito telematico autonomamente posto in essere dalla parte e, dunque, in caso di mancato inserimento dell'atto endo-processuale all'interno del fascicolo telematico di causa, si potrebbe comunque disporre la rinnovazione dello stesso atto endo-processuale originariamente predisposto in formato cartaceo e depositato solamente in cancelleria[66].

Infine, a chiusura di quanto sopra detto, sarebbe anche possibile dichiarare la nullità dell'atto endo-processuale (ad esempio della memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c.) che è stato depositato in formato cartaceo e che - in mancanza di una sanatoria oggettiva o di una rinnovazione andata a buon fine - non risulta anche inserito nel fascicolo telematico di causa.

In conclusione, nel perdurante silenzio del Legislatore ed in attesa di un intervento chiarificatore della Suprema Corte, pare davvero che la tesi della nullità dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sia la più corretta. Peraltro, detta tesi, nonostante l'eterogeneità delle varie fattispecie in concreto verificabili e la varietà degli atti endo-processuali previsti dall'ordinamento, consente sempre di trovare una soluzione che contemperi l'esigenza di attuazione della riforma in tema di processo civile telematico con l'altrettanto importante esigenza di tutela del diritto delle parti di ottenere una decisione nel merito della controversia.

E come è noto, l'ordinamento, ove ne sussistano i presupposti, tende senz'altro a ridurre le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti[67].

NOTE
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[1] Ai sensi dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012: "[…] innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche […]".

[2] Sulla scorta della norma appena citata, in linea generale pare corretto sostenere che alla dichiarazione di inammissibilità - e dunque all'inefficacia - dell'atto di riassunzione del giudizio depositato in seguito ad una declaratoria di incompetenza dovrebbe conseguire la dichiarazione di estinzione del giudizio stesso ai sensi degli artt. 50 e 307 c.p.c. Ed invero, proprio in un caso in cui la parte, in seguito ad una declaratoria di incompetenza, riassumeva il giudizio con atto cartaceo depositato in cancelleria, Trib. Nocera Inferiore, decreto del 25 luglio 2018, in ProcessoCivileTelematico.it, ha dichiarato sia l'inammissibilità dell'atto di riassunzione della parte, sia l'estinzione del processo. Anche nei casi di riassunzione del giudizio in seguito ad interruzione dello stesso per morte o fallimento di una delle parti, diverse pronunce di merito, dopo aver rilevato l'inammissibilità dell'atto di riassunzione depositato in cancelleria, hanno dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307 c.p.c. Al riguardo, v., in particolare, App. Campobasso, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2018, in Pluris.it; Trib. Lodi, sez. I, ordinanza del 4 marzo 2016, in Pluris.it. In via generale, non sembra potersi dubitare che al difetto di una valida ed efficace riassunzione del giudizio consegua l'estinzione del giudizio stesso, e ciò a prescindere dal fatto che tale difetto dipenda dal mancato esercizio, ad opera delle parti, del proprio potere di riassunzione del processo oppure dipenda da un esercizio di tale potere che, seppure tempestivo, viene ritenuto radicalmente inefficace (perché l'atto della parte è inammissibile, affetto da una nullità insanabile o non sanata ovvero, addirittura, da inesistenza). V., ad esempio, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32976: "Nel processo tributario la mancata produzione nel giudizio di rinvio della copia autentica della sentenza (o ordinanza) resa dalla Corte di cassazione prevista dall'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, determina l'inammissibilità del ricorso in riassunzione cui consegue l'estinzione dell'intero giudizio". V. anche Cass., 9 maggio 2018, n. 11144: "La conseguenza processuale della tardiva riassunzione di una causa non è l'inammissibilità del giudizio, bensì l'estinzione dello stesso".

[3] Quanto appena sostenuto pare evincersi, ad esempio, dal dispositivo della pronuncia del Tribunale di Cremona: "dichiara inammissibile la [prima, n.d.r.] comparsa in riassunzione depositata il 12.10.2018; non ammette la prova testimoniale articolata da parte ricorrente nel [secondo, n.d.r.] ricorso in riassunzione; non ammette l'istanza di prova per testi formulata da parte resistente [rispetto al secondo ricorso, n.d.r.] nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26.9.2017". In sostanza, a fronte della comparsa di riassunzione cartacea depositata in cancelleria dall'attore opponente, il convenuto opposto ha sia riassunto il giudizio con autonomo atto depositato nelle modalità previste dall'art. 16-bis, D.L., n. 179/2012, sia eccepito l'inammissibilità dell'avverso atto di riassunzione. Peraltro, non pare sostenibile che il convenuto opposto, il quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, non potesse avere interesse a riassumere e proseguire il giudizio d'opposizione. Ed invero, non ci è dato sapere se nel giudizio d'opposizione il convenuto opposto avesse proposto domande riconvenzionali e, inoltre, non ci è dato sapere se il giudice a quo si fosse limitato a rilevare la propria incompetenza o non avesse anche esaminato, sia pure sommariamente, la legittimità del decreto opposto. Si consideri infatti che la giurisprudenza di legittimità, restringendo l'ambito d'applicazione dell'art. 653 c.p.c., ha più volte chiarito che in caso di estinzione del giudizio d'opposizione per mancata riassunzione dello stesso la definitiva efficacia esecutiva del decreto opposto non si ha sempre, ma "solo ed esclusivamente quando la pronuncia con la quale il giudice dell'opposizione dichiari la propria incompetenza non contenga (ed anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pur implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto" (v. Cass., 20 aprile 2018, n. 9933; nei medesimi termini, Cass., 27 giugno 2011, n.14175).

[4] Così Cass., 15 ottobre 2010, n. 21334, citata da Trib. Cremona, 8 gennaio 2019. Ecco perché, nella propria decisione, il Tribunale di Cremona ha osservato che la inammissibilità della comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. non determina la contumacia della parte, "atteso che il processo tempestivamente riassunto [dal convenuto opposto, n.d.r.], in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale, continua dinanzi al giudice dichiarato competente, e, pertanto, la costituzione della parte [vale a dire dell'originario attore opponente, n.d.r.], avvenuta nella prima fase del processo, conserva la sua efficacia".

[5] Si sono espresse in tal senso: App. Campobasso, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2018, cit.; Trib. Palermo, ordinanza del 18 maggio 2016, in Pluris.it; Trib. Lodi, sez. I, ordinanza del 4 marzo 2016, cit. Per completezza d'analisi si richiamano qui di seguito le principali fattispecie in cui la giurisprudenza di merito si è interrogata sulla natura endo-processuale o meno di un determinato atto: Trib. Perugia, sez. II, sentenza del 1 dicembre 2016, in Pluris.it, ha affermato che il ricorso in riassunzione depositato in seguito all'interruzione del giudizio per intervenuta cancellazione della parte dal Registro delle Imprese è un atto endo-processuale; Trib. Bergamo, sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2018, in Pluris.it, ha invece affrontato il tema della natura endo-processuale o meno dell'atto di riassunzione del giudizio depositato in seguito alla rimessione della controversia al primo giudice nelle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. In particolare, detta pronuncia, affermando la "natura endo-processuale di tutti gli atti, anche di quelli introduttivi, depositati nel processo riassunto", non da rilievo alla nozione di atto introduttivo del giudizio, e ciò pare corretto, tenuto conto del fatto che l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, non parla, in effetti, di atti introduttivi od endo-processuali, ma di atti posti in essere dalle parti precedentemente costituite (tuttavia, per le ragioni infra esposte nel testo, la pronuncia del Tribunale di Bergamo appena citata non appare condivisibile, atteso che nelle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. - al pari di quanto avviene in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale - la riassunzione del giudizio avviene dinanzi ad un differente organo giudiziario, davanti al quale pertanto le parti non erano precedentemente costituite); v. anche Trib. Trani, ordinanza del 24 novembre 2015, in Pluris.it, che ha attribuito la natura di atto endo-processuale al ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. diretto ad ottenere la determinazione della modalità di attuazione del provvedimento cautelare precedentemente emesso. Numerose pronunce di merito, poi, hanno affrontato il controverso tema della natura endo-processuale o meno del reclamo ex art. 669 terdecies, quindi del reclamo proposto avverso l'ordinanza con cui viene concesso un provvedimento cautelare. In particolare, hanno attribuito al predetto reclamo la natura di atto endo-processuale: Trib. L'Aquila, sentenza del 4 luglio 2016, in Pluris.it; Trib. Vasto, sentenza del 15 aprile 2016, in Pluris.it; Trib. Ancona, ordinanza del 28 maggio 2015, in Pluris.it; Trib. Foggia, sez. II, ordinanza del 15 maggio 2015, in ProcessoCivileTelematico.it; Trib. Torino, sez. III, ordinanza del 6 marzo 2015, in LaNuovaProceduraCivile.it; Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, in Pluris.it. A quello appena richiamato si contrappone un orientamento di merito secondo il quale il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non costituirebbe atto endo-processuale. In tal senso si esprimono: Trib. Trani, sez. civ., ordinanza del 5 settembre 2016, in Pluris.it; Trib. Asti, sez. I, ordinanza del 23 marzo 2015, in DeJure.it; Trib. Vercelli, sez. civ., ordinanza del 4 agosto 2014, in Pluris.it.

[6] Ed infatti, in sede di riassunzione si procede ad iscrizione a ruolo della causa e, inoltre, viene creato il nuovo fascicolo telematico relativo al giudizio riassunto.

[7] In questo senso si esprimono: Trib. Nocera Inferiore, decreto in data 25 luglio 2018, cit.; Trib. Vicenza, sentenza del 3 ottobre 2017, in Pluris.it; Trib. Potenza, sentenza del 18 maggio 2017, in Pluris.it; Trib. Vasto, sentenza del 28 ottobre 2016, in Pluris.it; Trib. Milano, 30 marzo 2016, in IlCaso.it, pronuncia con la quale il Presidente del Tribunale, pronunciandosi su un'istanza appositamente proposta, ha autorizzato il deposito cartaceo del fascicolo di una parte "fermo restando il deposito della comparsa di riassunzione in forma telematica". Come accennato, le pronunce appena richiamate si fondano sui principi, senz'altro condivisibili, espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di translatio iudicii ai sensi dell'art. 50 c.p.c., principi a mente dei quali il ricorso in riassunzione di un procedimento già instaurato innanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente non introduce un nuovo, diverso ed autonomo giudizio, ma rappresentata la prosecuzione del medesimo procedimento (ma v. quanto si osserva infra nel testo e nella successiva nota n. 8). Peraltro, a sostegno della tesi adottata, tutte le decisioni di merito sopra citate non mancano di evidenziare che: (i) in seguito alla riassunzione, restano ferme le preclusioni precedentemente maturate; (ii) dinanzi al giudice ad quem sono utilizzabili gli atti istruttori espletati dal giudice dichiaratosi incompetente. Aderiscono all'orientamento appena segnalato F. Pedoni, R. Bertani, PCT - La comparsa di riassunzione: atto introduttivo o atto endoprocessuale al fine delle modalità di deposito?, in IlCaso.it, 13 aprile 2016, i quali svolgono un breve commento a Trib. Milano, 30 marzo 2016, cit.. Gli Autori appena citati, fondando il proprio ragionamento proprio sull'istituto della translatio iudicii hanno affermato che "può, dunque, ritenersi che la comparsa di riassunzione vada ad inserirsi all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano senza dubbio costituite in precedenza, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Di conseguenza, pare doversi ritenere che anche l'iscrizione a ruolo del giudizio in riassunzione debba avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica della comparsa in riassunzione". Com'è agevole rilevare, tali argomentazioni sono state pedissequamente riproposte da quelle decisioni di merito che, intervenute successivamente a Trib. Milano, 30 marzo 2016, cit., hanno espressamente affermato la natura endo-processuale della comparsa di riassunzione del giudizio depositata in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale.

[8] Trib. Arezzo, sentenza del 12 giugno 2018, in Pluris.it. Nella motivazione della sentenza appena menzionata, il Tribunale non ha mancato di rilevare che "è da rifiutarsi la tesi che la comparsa di riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale. Invero, tale qualificazione, ai fini della normativa sul pct, è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario: la ratio è infatti quella che, una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente. Quando però - come nel caso di incompetenza - la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Il fenomeno della translatio iudicii (art. 50 c.p.c.) non ha alcun rilievo in questa fattispecie ed è invocato in modo fuorviante: se la tesi fosse corretta, si dovrebbe concludere, con logica obbligata, che non sarebbe necessario alcun atto di costituzione dinanzi al nuovo al giudice, ciò che è palesemente errato; e che il giudice che si dichiara incompetente, non deve regolare le spese, il che è pure errato. La translatio, invero, opera su un piano processuale più alto e, a esempio, fa sì che l'attività svolta non debba essere ripetuta (a es., si usano qui le memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c. depositate a Perugia); ma, sul piano sottostante della costituzione del rapporto processuale dinanzi a un determinato giudice, siamo dinanzi a un processo nuovo, che necessita di una autonoma iscrizione a ruolo e di una autonoma costituzione". Per completezza, va segnalata anche Trib. Trieste, sez. spec. imprese, sentenza dell'8 maggio 2017, in Pluris.it, pronuncia quest'ultima la quale ha brevemente affermato che "l'eccezione di inammissibilità della riassunzione è palesemente infondata, atteso che non si è al cospetto di una vera e propria riassunzione, in quanto il giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo opposto si è concluso con la pronuncia di revoca per incompetenza. Non sono quindi applicabili in modo pieno ed automatico le norme in tema di riassunzione". Da ultimo, anche il Tribunale di Civitavecchia, con la recente ordinanza del 21 settembre 2018, in IlCaso.it, pur non aderendo apertamente alla tesi espressa dal Tribunale di Arezzo ha rilevato che "in presenza di contrasto giurisprudenziale sulla validità dell'atto di riassunzione depositato in forma cartacea, è ragionevole accogliere una tesi conservativa dell'efficacia processuale del medesimo, che garantisca la piena esplicazione del diritto di difesa e non precluda l'accesso alla giustizia".

[9] In particolare, da Trib. Arezzo, sentenza del 12 giugno 2018, cit.

[10] Va chiarito che, mentre dottrina e giurisprudenza parlano soventemente di atti introduttivi ed atti endo-processuali, in linea con la lettera dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sarebbe più corretto discutere semplicemente di atti posti in essere da una parte non ancora costituita, da un lato, ed atti posti in essere da "parti precedentemente costituite", dall'altro lato. Si veda, ad esempio, Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, cit., con la quale il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi sulla natura del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ha correttamente affermato che ai fini della applicabilità dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, "va considerato come la disposizione in questione non utilizzi l'espressione atti introduttivi, né quella di atti endoprocedimentali, sicché non è dirimente soffermarsi sulla natura e funzione del reclamo, come atto diretto, o meno, ad aprire una fase del processo distinta e dotata di una sua autonomia. […] Il dubbio interpretativo da risolvere consiste pertanto nello stabilire se il reclamo, avverso un provvedimento cautelare emesso in corso di causa, debba essere considerato un atto processuale depositato dal difensore di una parte precedentemente costituita".

[11] Tali osservazioni sono in linea con quanto desumibile da alcune decisioni della Suprema Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione è "da intendersi come operazione materiale finalizzata alla realizzazione della presa di contatto fra la parte ed il giudice nel che consiste la costituzione in giudizio, [alla quale, n.d.r.] segue, perché la formalità del deposito si trasformi in costituzione, l'attività - sempre del cancelliere - di inserimento degli atti nel fascicolo d'ufficio ed è in questo modo che il contatto effettivamente si realizza": così Cass., 16 maggio 2008, n. 12342. Anche Cass., 30 aprile 2018, n. 10321 lascia intendere che la costituzione, comportando peraltro una nuova iscrizione a ruolo - come nel caso di riassunzione in seguito a declaratoria di incompetenza -, va qualificata come la presa di contatto delle parti con l'ufficio giudiziario: "[…] deve farsi riferimento, al fine di stabilire l'ordine fra di essi, al momento dell'iscrizione a ruolo, cioè alla «presa di contatto» con l'ufficio di questa Corte". Come vedremo meglio infra, la giurisprudenza di legittimità in tema di attività di deposito degli atti processuali e validità della costituzione in giudizio ha rilievo anche ai fini della sanabilità del vizio eventualmente derivante dalla violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Anche per la dottrina, la costituzione "costituisce un essenziale atto propulsivo del processo, pure già pendente, essendo il momento in cui per la prima volta la causa entra in contatto con l'ufficio giudiziario, dando l'avvio ad una ulteriore serie di atti, a cominciare da quelli che portano alla designazione del giudice istruttore": così, L. Dittrich, L'atto di citazione: contenuto, nullità, iscrizione a ruolo, in Diritto processuale civile, Trattati giuridici, Omnia, diretto da L. Dittrich, Torino, 2019, II, 1544. V. anche D. Volpino, in Commentario del Codice di Procedura Civile, a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2019, sub art. 165, II, 318 segg., per il quale "si può dire che la costituzione in giudizio effettuata dalla parte più diligente (generalmente, ma non necessariamente, l'attore) concorre con l'iscrizione a ruolo - che è un atto autonomo spettante al cancelliere ed il cui compimento, benché di solito temporalmente coincidente con la costituzione della parte, nondimeno presuppone sul piano logico la previa verifica, sempre da parte del cancelliere, della regolarità della costituzione - alla formazione di un più ampio atto a fattispecie complessa e a formazione progressiva, nel contesto del quale la costituzione della parte svolge il ruolo di atto di impulso finalizzato ad ottenere in via immediata il radicamento della controversia presso l'ufficio giudiziario prescelto dall'attore ed, in via mediata, la sua assegnazione al giudice designato a curarne la trattazione ed eventualmente la decisione".

[12] In altri termini, nel caso in esame il deposito dell'atto di riassunzione dovrebbe essere qualificato come una costituzione della stessa parte che riassume il giudizio. Tanto è vero che, presso il giudice della riassunzione, si dovrà anche (ri)depositare il fascicolo di parte ubicato presso la cancelleria del giudice a quo (cosa che non avviene, ad esempio, nei casi di riassunzione del processo in seguito ad interruzione).

[13] Si tenga conto che gli atti introduttivi (rectius, delle parti non precedentemente costituite) possono essere depositati nelle modalità tradizionali. Tale conclusione, ricavabile dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, è del tutto pacifica e non necessita di particolari dimostrazioni o richiami.

[14] Così Cass., 21 febbraio 2014, n. 4215, che non ha mancato di rimarcare la differenza tra l'ipotesi di translatio iudicii in seguito a una declaratoria di incompetenza territoriale e l'ipotesi di riassunzione del giudizio in seguito a sospensione o interruzione del giudizio stesso, distinzione che, come abbiamo già ricordato, assume primaria rilevanza anche ai fini dell'applicazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che "è imprescindibile che si attenda ex novo alla iscrizione a ruolo. […] si giustifica e si condivide l'affermazione del giudice d'appello secondo cui la peculiarità del caso di specie è lo spostamento del processo dinanzi ad altro giudice (così sentenza d'appello, pag. 5) e, dunque, che nel caso che ci occupa la situazione processuale non è assimilabile ai casi in cui il processo, per una qualsiasi situazione intervenuta nel suo corso (interruzione, sospensione, etc.) necessiti di essere riassunto per poter essere proseguito (così sentenza d'appello, pag. 5). Del resto, da un lato, è propriamente a tali ultime ipotesi che si correlano gli insegnamenti di questa Corte che opinano per la non necessità di una nuova iscrizione a ruolo (il riferimento è a Cass. 25.6.2002, n. 9247, secondo cui la riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, né una nuova iscrizione a ruolo, sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante, ed a Cass. 10.3.1975, n. 886), dall'altro, la necessità di una nuova iscrizione a ruolo in un'ipotesi come quella per cui è contesa, è non solo espressamente ammessa dalla già menzionata pronuncia n. 9247 del 2002, ma è altresì prefigurata dagli insegnamenti n. 1718 del 17.2.1995 e n. 12917 del 4.12.1992 di questo giudice".

[15] Cass., 21 febbraio 2014, n. 4215, cit., sembra dunque avallare quanto abbiamo detto in precedenza in ordine al fatto che la costituzione dovrebbe essere intesa come una prima presa di contatto con lo specifico organo giudiziario cui l'atto da depositare è diretto. E solamente in seguito a tale presa di contatto, tutti gli atti successivamente indirizzati allo stesso organo giudiziario e relativi alla stessa controversia dovranno essere inseriti all'interno del medesimo fascicolo telematico di causa (questa, come rilevato dal Tribunale di Arezzo nella richiamata pronuncia, dovrebbe essere la ratio dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012). Peraltro, il principio affermato dalla decisione di legittimità ora richiamata impone un'ulteriore considerazione. In particolare, deve osservarsi che se la costituzione ai sensi degli artt. 165 e 166 c.p.c. già avvenuta nella precedente fase processuale non può valere, ai fini della riassunzione, dinanzi al giudice ad quem, non si vede perché detta costituzione dovrebbe invece valere ai fini dell'applicazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, atteso che tutte le norme appena citate paiono riferirsi indistintamente alla nozione di costituzione intesa come presa di contatto con l'ufficio giudiziario cui è diretto l'atto della parte. E non pare possa pensarsi che l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, in discussione faccia invece riferimento ad una nozione di costituzione differente e slegata rispetto a quella riferibile al codice di rito e, ad esempio, proprio agli artt. 165 e 166 c.p.c. (se infatti il Legislatore avesse inteso utilizzare una nozione di costituzione differente, avrebbe potuto specificare che il deposito telematico obbligatorio concerne gli atti delle parti precedentemente costituite "nel processo").

[16] In questo senso, appare corretto quanto sostenuto da Trib. Arezzo, sentenza del 12 giugno 2018, cit., secondo cui la "translatio, invero, opera su un piano processuale più alto", e non ai fini della costituzione della parte.

[17] Così, Cass., 15 ottobre 2010, n. 21334. In altri termini, dopo che anche una sola delle parti abbia tempestivamente e ritualmente riassunto il processo e si sia, quindi, ritualmente costituita dinanzi al giudice ad quem, lo stesso giudice ad quem dovrebbe comunque pronunciarsi sulle domande proposte da entrambe le parti del giudizio. D'altronde, come abbiamo già chiarito nella premessa (v. supra, par. 1), anche Trib. Cremona, 8 gennaio 2019, dopo aver affermato l'inammissibilità della comparsa di riassunzione depositata dall'attore opponente, in forza della riassunzione del giudizio operata dall'altra parte ha comunque disposto la prosecuzione del giudizio e, conseguentemente, esaminato le istanze istruttorie di entrambe le parti, incluse quelle contenute nell'originario atto d'opposizione.

[18] L'indagine su tali questioni è di importanza sistematica, giacché il problema qui esaminato si ripropone, negli stessi identici termini, tutte le volte che una parte depositi un atto endo-processuale in cancelleria anziché nelle modalità previste dall'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Si va, in particolare, dal semplice deposito in cancelleria di una memoria istruttoria predisposta in formato cartaceo, al deposito, sempre in cancelleria, di un atto di riassunzione cartaceo; caso, quest'ultimo, del tutto particolare, giacché l'eventuale inefficacia dello stesso atto di riassunzione comporterebbe, come già ricordato, l'estinzione del giudizio per mancanza di una valida riassunzione nei termini previsti dall'art. 50, comma 2°, c.p.c. (v., al riguardo, App. Campobasso, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2018, cit.; Trib. Lodi, sez. I, ordinanza del 4 marzo 2016, cit.; Trib. Nocera Inferiore, ordinanza del 25 luglio 2018, cit.).

[19] In materia processuale, ad avviso della giurisprudenza, l'atto "è inesistente solamente se privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica, nel qual caso si considera tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria" (così, Cass., 16 gennaio 2019, n. 995; nello stesso senso: Cass., 24 ottobre 2014, n. 22659; Cass., 22 luglio 2014, n. 16645; Cass., SS.UU., 29 aprile 2008, n. 10817; Cass., 2 marzo 2004, n. 6194; Cass., SS.UU., 3 marzo 2003, n. 3074; Cass., 12 marzo 1999, n. 2195; Cass., 26 novembre 1998, n. 12002). Come affermato dalla giurisprudenza, poi, "in caso di notifica non eseguita nei termini previsti (nella specie, nel termine annuale per la riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ., per essere risultato il destinatario sconosciuto all'indirizzo indicato), trattandosi di atto giuridico inesistente, esso non è suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. né di sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. (C. 2005/9892, C. 2004/22486, C. 2004/6194, C. 1998/12002, C. 1997/1868, C. 1997/4746, C. 1987/8381)": così Cass., 9 maggio 2006, n. 10671. V., da ultimo, la recente Cass., 5 dicembre 2018, n. 31410, la quale, vagliando la ritualità di una notificazione, ha affermato che mentre la nullità dell'atto "è un vizio sanabile, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo", "la inesistenza giuridica non ammette alcuna possibilità di recupero dell'atto, non essendo evocabile l'art. 156 c.p.c., comma 3, in ossequio alla affermazione che «ciò che non esiste mai potrebbe raggiungere scopo alcuno» (Cass. n. 10671/2006)". In dottrina si è evidenziato che "l'antinomia strutturale dell'atto inesistente rispetto a quello (semplicemente) nullo è corredata da conseguenze decisamente contrapposte, giacché la notificazione inesistente parrebbe definitivamente inetta a produrre qualsivoglia effetto, sia pure soltanto in via potenziale; e, segnatamente, parrebbe escludere l'operatività di tutte le regole volte ad ammettere, sia pure in ipotesi - soltanto per così dire - eccezionali, l'efficacia della notifica nulla. E dunque, con particolare riguardo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo - ex art. 156 cod. proc. civ. -, la notifica inesistente sembrerebbe assolutamente insuscettibile di recupero, in ossequio all'affermazione a tenor della quale «ciò che non esiste, mai potrebbe raggiungere scopo alcuno»": così M. Mazzucca, "Inesistenza" e "nullità": spunti critici dal diritto processuale, in Judicium.it, 2018, 3.

[20] In altri termini, l'inesistenza storica si avrebbe in ipotesi di mancanza materiale dell'atto, mentre l'inesistenza giuridica, come detto, in caso di radicale difformità dell'atto stesso rispetto al suo schema legale tipico. Per una visione critica della utilità pratica dei concetti di inesistenza storica e giuridica dell'atto processuale, vedi R. Poli, Le nullità degli atti processuali, in Diritto processuale civile, Trattati giuridici, Omnia, diretto da L. Dittrich, cit., I, 1388 segg., per il quale "la disposizione dell'art. 156, comma 2, c.p.c. [quindi la categoria della nullità non testuale, n.d.r.] sembra ricomprendere sia l'ipotesi di mancanza materiale dell'atto sia quella di atto materialmente esistente ma privo degli elementi necessari minimi che consentano di ricondurlo ad un determinato tipo".

[21] Così Trib. Vasto, sentenza del 15 aprile 2016, cit., la quale ha ritenuto che "l'opzione tra la natura cartacea e quella informatica del documento non sottende un problema di forma, ma una ben più radicale questione che afferisce all'essenza stessa del documento, di talché appare inconferente il richiamo sia al principio processuale di libertà delle forme, sia a quello di tassatività delle nullità (per cui non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge), sia a quello del cd. raggiungimento dello scopo (per cui la nullità per inosservanza di specifici requisiti di forma non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato), per il dirimente rilievo che tutti i richiamati principi attengono, per l'appunto, alla forma degli atti processuali e non a profili afferenti alla loro stessa natura". Su tali basi, il Tribunale di Vasto è giunto alla conclusione che "quando il deposito non viene eseguito (sia pur irregolarmente) per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt'al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l'atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, tamquam non esset)". L'inesistenza dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria è stata affermata anche dalla successiva Trib. Vasto, sentenza del 28 ottobre 2016, cit., proprio in un caso di riassunzione del giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale. Nella decisione appena citata, il Tribunale non ha mancato di osservare che "l'atto processuale cartaceo non è sottoscritto con firma digitale, non viene depositato nel rispetto delle regole tecniche e delle specifiche tecniche previste dalla normativa regolamentare del P.C.T. e non supera le barriere dei controlli della cancelleria, che certifica il deposito dell'atto e dei documenti allegati e mette a disposizione del giudice e delle altre parti processuali l'atto depositato telematicamente e i relativi allegati: per questi motivi, discostandosi in modo assoluto dallo schema legale tipico previsto come esclusivo dal legislatore, non può essere ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo del diverso deposito telematico". Anche la più recente Trib. Nocera Inferiore, ordinanza del 25 luglio 2018, cit., ha sostenuto la tesi della inesistenza dell'atto di riassunzione depositato in cancelleria in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale. Infine, ha affermato l'inesistenza dell'atto di riassunzione depositato in cancelleria in seguito alla interruzione del processo per la morte di una delle parti Trib. Isernia, sentenza del 9 febbraio 2017, confermata dalla recente App. Campobasso, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2018, cit.

[22] In tal senso si sono appunto espresse Trib. Vasto, sentenza del 28 ottobre 2016, cit.; Trib. Nocera Inferiore, ordinanza del 25 luglio 2018, cit.; App. Campobasso, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2018, cit.

[23] Così Trib. Vasto, sentenza del 15 aprile 2016, cit., che parla espressamente di "natura cartacea" e "natura informatica" dell'atto processuale.

[24] Come rilevato da Trib. Palermo, ordinanza del 18 maggio 2016, cit., pare corretto affermare che la "questione della obbligatorietà della forma (telematica anziché cartacea) non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità (artt. 156 e seguenti c.p.c.)".

[25] Non pare infatti rinvenirsi, all'interno del nostro ordinamento, una disciplina della "natura" degli atti processuali. A tale considerazione si aggiunga che l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, parla espressamente di "deposito telematico degli atti processuali" e non di forma - e tantomeno di natura - degli atti endo-processuali depositati telematicamente. In altri termini, tutto ciò che concerne l'atto in sé e la sua forma pare assoggettato alla specifica disciplina ed ai principi ricavabili dal codice di rito.

[26] R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1392; Id., Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, Torino, 2012, 290 segg. Di recente, in dottrina è stata altresì sostenuta la tesi secondo cui vi sarebbe un atto processuale solo quando l'autore abbia agito con la volontà dello scopo legalmente tipico dell'atto stesso, volontà di cui è esclusa una verifica diretta e che acquista rilevanza giuridica solamente ove riesca a oggettivizzarsi attraverso il comportamento complessivo o la situazione complessiva: così F. Auletta, Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili, Padova, 1999, 33 segg., 123 segg., 165 segg. Tuttavia, "considerato che anche secondo questa prospettiva la mancanza di volontà si risolve nell'assoluta inidoneità dell'atto allo scopo, e che è soltanto il livello di univocità della forma dell'atto a fornire il riscontro della sottostante coscienza e volontà dello scopo, sembra che anche a questo riguardo, in effetti, la (rilevanza della) volontà resti assorbita dalla specifica forma dell'atto concretamente posto in essere": così R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1391.

[27] Così Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, cit. In dottrina, v. A. Bonafine, Annotazioni sullo scopo dell'atto processuale e la sua essenza: tra insegnamenti tramandati e nuove pressanti esigenze, in Judicium.it, 2018, 17, il quale, richiamandosi alla decisione ora richiamata nel testo, esclude l'inesistenza dell'atto formato in violazione delle norme in tema di processo civile telematico sulla scorta del rilievo che "può facilmente constatarsi come la forma non telematica continui, per lo meno in alcuni casi, ad essere prevista per gli atti processuali". Id., L'atto processuale telematico, Forma, patologie, sanatorie, Napoli, 2017, 302, ove si osserva che la deviazione dell'atto depositato in cancelleria rispetto dallo schema legale tipico "non è tale da giustificare l'estromissione dalla dimensione del giuridicamente rilevante". Dello stesso avviso anche P. Pucciariello, Obblighi di deposito telematico: tra nuovi formalismi e regole di validità degli atti processuali, in Corriere giur., 2016, X, 1291 segg.

[28] Come è noto, per l'art. 125 c.p.c., "[…] la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale".

[29] Come evidenzia Trib. Vasto, sentenza del 15 aprile 2016, cit.

[30] Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275.

[31] Cass., 13 gennaio 2010, n. 388.

[32] Così Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, cit., la quale prosegue affermando che pertanto "le due forme di sottoscrizione debbono essere considerate equipollenti [cosa che esclude anche la ricorrenza di una causa di nullità assoluta dell'atto, n.d.r.], tenuto conto della funzione della sottoscrizione - che viene assolta sia nell'una, che nell'altra forma - e di come, nell'attuale fase di transizione del nostro sistema processuale verso un processo civile interamente telematico, si abbia una coesistenza di diverse modalità di sottoscrizione degli atti processuali, a seconda della tipologia di atti, o a seconda del giudice dinanzi al quale è pendente il procedimento, visto che la disciplina sopra esaminata, in tema di atti telematici di parte, vale solo per i giudizi dinanzi al tribunale". Da ultimo, è appena il caso di segnalare Cons. Stato, 4 aprile 2017, n. 1541, con nota di D. Ponte, In questo caso ha prevalso la tesi che esclude la nullità, in Guida dir., 2017, XVIII, 94 segg., la quale, sebbene prendendo a riferimento le specifiche disposizioni dettate per il processo amministrativo telematico, ha ritenuto che il ricorso non redatto e sottoscritto digitalmente non è inesistente, poiché non sarebbe ravvisabile uno scostamento dal modello legale tale da far ritenere l'atto come tamquam non esset. La pronuncia appena richiamata ha, in particolare, concluso per la sussistenza di una mera irregolarità dell'atto.

[33] In dottrina, v. R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1402, il quale rileva che, pur essendo "opinione quasi unanime in dottrina che i vizi di inammissibilità siano rilevabili d'ufficio e assolutamente insanabili […] tuttavia, il più delle volte tale trattamento viene semplicemente postulato, senza alcuna soddisfacente giustificazione, sicché né dell'uno né dell'altro degli aspetti richiamati appare chiaro il fondamento". V. anche B. Ciaccia Cavallari, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981, 198, il quale ha osservato che il Legislatore - ricollegando l'inammissibilità alla carenza di alcuni specifici requisiti formali - avrebbe inteso stabilire un'insanabilità limitata a quelle invalidità che altrimenti consentirebbero una riproposizione dell'impugnazione, al fine di unificare fattispecie diverse d'invalidità nell'identica sanzione della consumazione dell'impugnazione stessa.

[34] Le ipotesi d'inammissibilità testuali sono essenzialmente riferibili alle impugnazioni (v. artt. 325, 327, 334, 331, 329, 342, 365, 366, 358, 398 c.p.c.). Tra le ipotesi, invece, tradizionalmente qualificate, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come inammissibilità extratestuali dell'atto pur in difetto di espressa previsione legislativa figurano, sempre con riguardo alle impugnazioni, la stessa impugnazione proposta fuori termine; proposta da chi ha prestato acquiescenza; da chi non è soccombente o comunque non ha interesse ad impugnare; da chi non è stato parte; impugnazione proposta avverso provvedimento non impugnabile tout court o non impugnabile col mezzo in concreto proposto: cfr. R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1405.

[35] Per Trib. Foggia, sez. II, ordinanza del 15 maggio 2015, cit., "dal contenuto implicito della stessa disposizione dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012 va ricavato il corollario della inammissibilità dei depositi degli atti endoprocessuali effettuati con modalità diverse da quella telematica. E, del resto, solo attraverso una simile esegesi è possibile dare reale senso normativo all'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore, che finirebbe per risultare privo di valore precettivo nell'ipotesi in cui si ritenesse ad esso prevalente il principio generale della sanatoria per raggiungimento dello scopo".

[36] Così Trib. Foggia, sez. II, ordinanza del 15 maggio 2015, cit., per la quale non "risulta, infatti, pertinente il richiamo al principio di libertà delle forme, di cui all'art. 121 c.p.c., atteso che tale principio si riferisce alla forma degli atti processuali, e non alle modalità di trasmissione all'Ufficio degli stessi (come nel caso di specie). Il deposito, infatti, - propriamente inteso - è un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009). Non può quindi considerarsi un atto del processo, né ai fini di cui all'art. 121 c.p.c., né ai sensi dell'art. 156 c.p.c.". Oltre a Trib. Cremona, 8 gennaio 2019 - che in realtà, come in precedenza accennato, non offre alcuna specifica motivazione al riguardo -, hanno affermato l'inammissibilità dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria anche: Trib. Potenza, sez. lav., sentenza del 18 maggio 2017, cit.; Trib. Locri, ordinanza del 12 luglio 2016, in Pluris.it; Trib. L'Aquila, sentenza del 4 luglio 2016, cit.; Trib. Lodi, sez. I, ordinanza del 4 marzo 2016, cit.; Trib. Trani, ordinanza del 24 novembre 2015, cit.; Trib. Torino, sez. III, ordinanza del 6 marzo 2015, cit.

[37] In particolare, è stato osservato da R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1400, che "quale che sia lo specifico trattamento che si ritiene caratterizzare i vizi (formali e testuali) di inammissibilità, questo è comunque ricompreso tra quelli che il legislatore ha predisposto per i vizi di nullità, quale categoria ove confluiscono le difformità dell'atto rilevanti, incastonata tra l'irregolarità, che qualifica l'imperfezione irrilevante, e l'inesistenza, che ha per oggetto ciò che non ha rilevanza giuridica"; Id., voce "Nullità degli atti processuali [dir. Proc. civ.]", in Treccani.it, 2016; in tal senso già C.A. Giovanardi, Osservazioni sull'asserita autonomia concettuale della inammissibilità, in Giur. it., 1986, I, 2, 672 segg. In giurisprudenza, v., al riguardo, Cass., 27 settembre 2016, n. 18931, la quale, con riferimento alle impugnazioni, ha affermato che "l'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative, ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi [o non possa operare, n.d.r.] un meccanismo di sanatoria". Nello stesso senso, Cass., 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., 14 marzo 2017, n. 6496.

[38] R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1399; Id., voce "Nullità degli atti processuali [dir. Proc. civ.]", cit.; C.A. Giovanardi, Osservazioni, cit., 672 segg.

[39] D'altronde, è condivisibile quanto affermato in dottrina in ordine al fatto che l'autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della sua disciplina positiva: così G. Conso, Il concetto e le specie di invalidità, cit., 73; R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1313.

[40] V., ad esempio, Cass., SS.UU., 14 settembre 2016, n. 18121, la quale ha chiarito che non si può "applicare in via analogica tale gravosa sanzione processuale al di fuori delle fattispecie espressamente considerate dalla legge".

[41] V., ad esempio, Trib. Vicenza, sentenza del 3 ottobre 2017, cit., la quale, qualificando il vizio in esame come una ipotesi di nullità sanabile con raggiungimento dello scopo, esclude l'inammissibilità dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sulla base del rilievo che "la norma da ultimo citata non prevede, per il caso in cui la parte depositi l'atto con modalità cartacea anziché telematica, alcuna sanzione d'inammissibilità immediata". In dottrina, v. A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 290 e 300; F. Minazzi, Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, in ilQuotidianoGiuridico.it, 2016; E. Zucconi Galli Fonseca, L'incontro tra informatica e processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, IV, 1210, tutti contrari alla tesi della inammissibilità dell'atto depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, in ragione del fatto che detta sanzione può essere comminata solo quando espressamente prevista dalla legge.

[42] Ed anche le regole tecniche cui rimanda il D.L. n. 179/2012 non prevedono detta sanzione, ciò al di là dell'assorbente rilievo che tali regole tecniche, siccome fonte normativa di rango regolamentare, seppure violate non potrebbero fondare delle ipotesi di invalidità degli atti: così Trib. Milano, sentenza del 5 marzo 2014, n. 3115, in Altalex.it, e Trib. Genova, 1 dicembre 2014, in IlCaso.it; in dottrina, v. A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 290.

[43] Per contro, la mancata scelta, da parte del Legislatore, della sanzione da comminare in caso di violazione delle norme in tema di deposito telematico potrebbe essere, al più, interpretata come una scelta implicita per il regime della nullità. Quello della nullità, infatti, è il regime generale d'invalidità previsto dal Legislatore per le ipotesi di difformità degli atti rispetto al modello legale.

[44] Anche l'infondatezza di tale affermazione della giurisprudenza di merito porterebbe quindi ad escludere la tesi dell'inammissibilità dell'atto depositato in violazione del D.L. n. 179/2012, a meno di non voler ammettere la sanabilità ex art. 156, comma 3°, c.p.c., della inammissibilità degli atti processuali, come pure fanno alcuni autori in dottrina. V., al riguardo, R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1402 segg.; Id., voce "Nullità degli atti processuali [dir. Proc. civ.]", cit.; A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 266.

[45] È dello stesso avviso buona parte della dottrina che ha esaminato la tematica in esame. V., recentemente, N. Sotgiu, Il deposito telematico, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019, 233, per il quale "non vi è dubbio […] che le modalità di deposito (telematiche, dirette o a mezzo del servizio postale) costituiscano una "forma" del deposito stesso, ai sensi degli art. 121 e 156 c.p.c., e che la loro violazione, al pari della loro applicazione al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, debba essere valutata ai sensi degli artt. 156 ss. c.p.c.". Ma v. anche A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 127 e segg., secondo il quale "le norme che disciplinano le modalità del deposito […] fissano requisiti formali dell'atto depositato e la loro violazione giustifica, in questo caso, il rinvio al principio di strumentalità". Id., Il formato degli allegati alla notifica: sanatoria o non sanatoria per gli atti telematici? La decisione alle Sezioni Unite, in Judicium.it, 2017. V. altresì M. Visconti, La costituzione in giudizio analogica non è nulla in quanto idonea a raggiungere lo scopo: chiose ad una decisione di merito, in Corriere giur., 2018, 258 segg.; L.P. Comoglio, Processo civile telematico e codice di rito. Problemi di compatibilità e suggestioni evolutive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 958, secondo il quale le modalità di deposito telematico degli atti processuali rappresentano, a tutti gli effetti, delle nuove forme con cui le parti ed il giudice devono compiere le attività processuali; P. Pucciariello, Obblighi di deposito telematico, cit., 1295; G. Pirotta, Deposito telematico obbligatorio: quando il fine non giustifica i mezzi, in Foro Padano, I, 2017, 110, il quale, qualificando espressamente il deposito come un atto, giunge ad affermare che l'atto endo-processuale depositato brevi manu dovrebbe intendersi affetto da una nullità "da trasmissione". V. anche G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Milano, 1928, 663, il quale anche ricostruisce la nozione di forma in una maniera estensiva, affermando che "in un senso più largo e men proprio, diconsi forme le stesse attività necessarie nel processo, in quanto che, essendo esse coordinate all'attuazione di un diritto sostanziale, hanno carattere di forma rispetto alla sostanza". D'altronde, lo stesso G. Chiovenda, ivi, 766, fornendo una altrettanto estesa definizione di atto processuale, rileva che "diconsi atti giuridici processuali gli atti che hanno importanza giuridica rispetto al rapporto processuale, cioè gli atti che hanno per immediata conseguenza la costituzione, la conservazione, lo svolgimento, la modificazione o la definizione di un rapporto processuale. Essi possono essere dell'uno o dell'altro dei soggetti del rapporto processuale cioè: a) atti di parte, b) atti degli organi giurisdizionali. Il principale atto processuale di parte è l'atto costitutivo del rapporto (domanda giudiziale) e il principale atto processuale degli organi pubblici è l'atto che definisce il rapporto (sentenza): ma tra il primo e il secondo corre una serie di svariati atti processuali. Da un lato gli atti d'impulso processuale di parte: iscrizione a ruolo; riproduzioni di cause; domande d'esecuzione di mezzi istruttorii ecc.; le domande di provvedimenti relativi alla causa; le domande e gli atti relativi alla regolare costituzione del rapporto processuale; gli atti di partecipazione attiva al rapporto processuale (costituzione dei procuratori; dichiarazioni di residenza; deposito di documenti per l'esame avversario); e infine gli atti che concorrono alla formazione del materiale di cognizione (domande di prove; produzioni documentali; affermazioni di fatti; interrogatorii e risposte ai medesimi; delazione e prestazione di giuramento, ecc)".

[46] V. Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5160; conformi: Cass., 4 dicembre 2012, n. 21667; Cass., 1 marzo 2012, n. 3209; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30240; Cass., 8 novembre 2011, n. 23239; Cass., 24 maggio 2010, n. 12663. A tale orientamento è stata data continuità da Cass., 17 giugno 2015, n. 12509, secondo cui il deposito dell'atto di costituzione in giudizio mediante invio a mezzo posta alla cancelleria al di fuori delle ipotesi consentite relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione realizza un deposito meramente irrituale, in quanto non previsto dalla legge, che può essere idoneo a raggiungere lo scopo. In particolare, la decisone in esame ha anche ribadito che detta sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali e non da quella di spedizione dell'atto stesso.

[47] Così Cass., 12 maggio 2016, n. 9772. In particolare, la Suprema Corte, con la decisione richiamata nel testo, ha ricordato che "le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire", chiarendo che risulta "irrilevante l'eventuale inosservanza della prescrizione formale se l'atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato", in quanto "l'ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti". I principi affermati dalle pronunce di legittimità richiamate nel presente paragrafo - vale a dire Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass., 12 maggio 2016, n. 9772; Cass., 17 giugno 2015, n. 12509 - sono stati integralmente accolti da un consistente orientamento della giurisprudenza di merito che ha affermato la sanabilità della nullità che vizierebbe l'atto endo-processuale predisposto in formato cartaceo e depositato in cancelleria. V., in particolare: Trib. Arezzo, sentenza del 12 giugno 2018, cit., proprio in un caso di riassunzione del giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale; Trib. Trieste, sez. spec. imprese, sentenza dell'8 maggio 2017, cit.; Trib. Perugia, sez. II, ordinanza del 1 dicembre 2016, cit.; Trib. Trani, ordinanza del 5 settembre 2016, cit.; Trib. Palermo, ordinanza del 18 maggio 2016, cit.; Trib. Ancona, ordinanza del 28 maggio 2015, cit.; Trib. Asti, ordinanza del 23 marzo 2015, cit.; Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, cit.

Peraltro, seppure non espressamente richiamata dal predetto orientamento di merito, anche la recente Cass., SS.UU., 2 maggio 2017, n. 10648 pare deporre nel senso della applicabilità degli artt. 121 e 156, comma 3°, c.p.c., al deposito di un atto processuale che non sia eseguito nelle esatte modalità prescritte dalla legge. Ed invero, con la pronuncia appena citata, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che non può dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per cassazione allorquando, proprio in sede di deposito ex art. 369 c.p.c. del ricorso stesso, venga omesso il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, se tale ultimo documento risulti comunque rinvenibile fra le produzioni documentali del controricorrente ovvero sia stato acquisito mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio. Le SS.UU. appena citate, dunque, paiono rilevanti nella misura in cui le stesse muovono dal tacito presupposto - in precedenza negato da Cass., 1 ottobre 2004, 19654 - che il principio di strumentalità delle forme e quindi la sanatoria per raggiungimento dello scopo possano riferirsi non soltanto alle ipotesi di nullità dell'atto, ma anche ad altre tipologie di invalidità - quali ad esempio l'improcedibilità - derivanti, appunto, dall'imperfetta modalità di deposito degli atti.

[48] Per la diretta applicabilità degli artt. 121 e 156, comma 3°, c.p.c., alle ipotesi di inammissibilità degli atti processuali v. R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1402 segg. Id., voce "Nullità degli atti processuali [dir. Proc. civ.]", cit. Negli stessi termini, v. A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 266, il quale, non riferendosi al caso specifico della violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012 ma, in generale, alle patologie dell'atto processuale digitale, afferma che "la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156, comma 3°, c.p.c., in altri termini, risulta meccanismo applicabile anche alle ipotesi di inammissibilità, e ciò a prescindere dal riconoscimento alla medesima di una autonomia concettuale". Tali conclusioni, del tutto condivisibili, paiono in certa misura avallate da alcune decisioni della Suprema Corte. V., segnatamente, Cass., 5 maggio 2017, n. 10916, secondo cui "il vigente processo civile è caratterizzato da un assetto teleologico delle forme, di cui vi è traccia evidente nell'art. 156, comma 3°, c.p.c., secondo il quale la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Ancorché tale norma disciplini le ipotesi di nullità si ritiene che la stessa sia applicabile anche con riguardo all'inosservanza dei requisiti dell'atto di appello indicati dall'art. 342 del c.p.c., ancorché questi ultimi sono richiesti (non a pena di nullità dell'atto ma) a pena d'inammissibilità. A prescindere dalla condivisibilità della distinzione dogmatica tra requisiti dell'atto richiesti a pena di nullità e requisiti di contenuto e di forma, richiesti a pena d'inammissibilità, infatti, l'art. 156, comma 3°, c.p.c. è, comunque, espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare. Da questo principio è legittimo trarre il corollario che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità di un'impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza e al contenuto effettivo dell'atto".

[49] Come già detto, ai sensi dell'art. 156, comma 2°, c.p.c., al di là delle ipotesi in cui è espressamente comminata dalla legge, può pronunciarsi la nullità solo "quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo". Dunque, l'atto irregolare è quell'atto carente di requisiti formali non indispensabili al raggiungimento del suo scopo (rectius, dello scopo della norma processuale non perfettamente rispettata), requisiti la cui mancanza non può essere sanzionata e non può determinare l'inefficacia dell'atto stesso. Con riferimento alla nozione di irregolarità dell'atto, v. anche Cass., 31 luglio 2017, n. 18937; Cass., 25 gennaio 2017, n. 1912; Cass., 4 aprile 2016, n. 22479. In dottrina, v. R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1387; F. Marelli, La conservazione degli atti invalidi nel processo civile, Padova, 2000, 64; G. Conso, Il concetto e le specie di invalidità, cit., 23.

[50] Così Trib. Bergamo, sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2018, cit. In dottrina v. F. Minazzi, Tribunale di Lodi: inammissibile la riassunzione cartacea del processo interrotto, cit., il quale, reputando semplicemente irregolare e non nullo l'atto endo-processuale depositato in cancelleria, afferma brevemente che il giudice potrebbe limitarsi ad invitare la parte a compiere anche il deposito telematico, semplicemente per regolarizzare la propria posizione. Dello stesso avviso anche G.G. Poli, Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, a cura di G. Ruffini, Milano, 2019, 34.

[51] In particolare, Trib. Bergamo, sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2018, cit., ha evidenziato come non paia "logicamente ipotizzabile un inquadramento sistematico diverso, da un lato, per il deposito telematico in ipotesi nelle quali era previsto il deposito cartaceo e, dall'altro alto, per il deposito cartaceo in ipotesi nelle quali è previsto il deposito telematico".

[52] Così Trib. Bergamo, sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2018, cit.

[53] V. Trib. Trani, ordinanza del 24 novembre 2015, cit. In particolare, la pronuncia appena richiamata, tra quelle che hanno affrontato il tema delle conseguenze processuali della violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, pare l'unica ad evidenziare che "non può invocarsi il fatto che il deposito dell'atto per via cartacea comunque realizzerebbe il contatto interpersonale tra depositante e cancelliere e, come tale, può essere idoneo al raggiungimento dello scopo: sussiste, invero, il principio dell'affidamento e la necessità del rispetto dell'art. 24 Cost., posto che la controparte, confidando sulla trasmissione dell'atto per via telematica, potrebbe essere indotta - per il riferito principio dell'affidamento - a non articolare alcuna difesa qualora la controparte non abbia depositato per via telematica l'atto processuale (si pensi alla scansione temporale dei termini processuali ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed al fatto che, qualora una parte non depositi alcuna richiesta istruttoria nella memoria a ciò deputata, l'altra parte potrebbe a sua volta non depositare alcuna richiesta istruttoria di segno contrario)". Tali rilievi di natura sistematica devono essere, come accennato, tenuti in considerazione. Ad essi si potrebbe in prima battuta replicare che, in difetto di una espressa sanzione d'invalidità dell'atto endo-processuale non depositato telematicamente, sta alle parti sincerarsi che l'avversario non abbia depositato l'atto in formato cartaceo ed in cancelleria; inoltre, che sebbene, come già visto, "la previsione di esclusività del deposito telematico contenuta nella norma sopra citata non può valere a determinare la insanabilità (e la conseguente inammissibilità) del deposito in forme diverse da quello telematico", detta previsione comunque "ha il senso di legittimare il rifiuto da parte della Cancelleria di accettare gli atti in forma cartacea, ove non ricorrano le ipotesi di deroga all'obbligatorietà del deposito telematico stabilite dalla Legge" (così Trib. Bergamo, sez. IV, sentenza del 23 febbraio 2018, cit.). Tuttavia, tali considerazioni non appaiono risolutive, potendosi comunque verificare, per le più diverse ragioni, il deposito di un atto endo-processuale in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012. Basti considerare le numerose pronunce di merito che hanno affrontato la questione delle conseguenze della violazione dell'obbligo di deposito telematico degli atti endo-processuali in fattispecie in cui, appunto, la stessa qualificazione dell'atto come endo-processuale era controversa o comunque non del tutto agevole. Inoltre, potrebbe affermarsi che il compito di vagliare la ritualità/legittimità di un deposito spetti al giudice e non al cancelliere, il quale, ai sensi dell'art. 73 disp. att. c.p.c., potrebbe rifiutare di ricevere il fascicolo in sede di iscrizione a ruolo nel solo caso di mancanza delle copie degli atti di parte.

[54] Questa, come già visto, è una delle ragioni principali che hanno indotto parte della giurisprudenza di merito a sanzionare con l'inesistenza e/o l'inammissibilità dell'atto la violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012; e ciò al fine di salvaguardare l'esigenza di dematerializzazione del fascicolo cartaceo ed il principio di ragionevole durata del processo (civile telematico).

[55] Il compito di individuare lo specifico regime di queste ultime ipotesi di nullità - generalmente definite non testuali o extratestuali - spetta all'interprete, il quale deve muovere dai principi generali fissati in tema di invalidità degli atti processuali. V., per tutti, R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1314, il quale evidenzia che il "fondamento di quest'ultima disposizione [art. 156, comma 2°, c.p.c., n.d.r.] risiede nella preoccupazione che il principio di tassatività possa vincolare eccessivamente l'operato del giudice, attesa l'impossibilità di prevedere per legge tutte le ipotesi di nullità degli atti processuali e svolge pertanto la funzione di tutelare gli interessi protetti e garantiti dalle forme legali degli atti stessi". Id., Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., 143 segg.

[56] L'inefficacia non rappresenta una autonoma categoria d'invalidità, ma la conseguenza derivante dalla verificazione di un certo vizio dell'atto, conseguenza consistente nella inidoneità dell'atto stesso a produrre i suoi effetti tipici: così R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1396. V. anche G. Conso, Il concetto e le specie di invalidità, cit., 16. Peraltro, con riguardo all'inefficacia dell'atto nullo, giova chiarire che nelle ipotesi - come quella qui esaminata - in cui la stessa nullità derivi dall'illegittimo esercizio, ad opera della parte, di un potere processuale tuttavia esistente ed individuato, "di regola l'atto produce provvisoriamente ed in via precaria gli effetti collegati all'esercizio del potere, fino alla pronuncia di nullità (con carattere costitutivo) o alla sanatoria del vizio, momento in cui tali effetti si consolidano", avendosi, in quest'ultimo caso, la conservazione degli effetti derivanti dall'esercizio, in origine viziato, del potere: così: R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1327; Id., Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., 174 segg. V. anche A. Proto Pisani, Violazione di norme processuali, sanatoria ex nunc o ex tunc, e rimessione in termini, in Foro it., 1992, I, 1719 segg.

[57] In altri termini, la previsione di una modalità esclusivamente telematica di deposito dell'atto avrebbe il fine di favorire la progressiva dematerializzazione del fascicolo cartaceo, e ciò sia per garantire una migliore esplicazione del diritto di difesa delle parti, sia per le ragioni di economia processuale e di ragionevole durata che ispirano la normativa in tema di processo civile telematico. In dottrina, negli stessi termini v. N. Sotgiu, Il deposito telematico, cit., 234, per il quale "tralasciando le ragioni organizzative dell'intervento riformatore (risparmio di carta, di spazio di archiviazione, migliore gestione dei fascicoli, organizzazione del lavoro delle cancellerie, ecc.), che all'evidenza nulla hanno a che vedere con lo scopo di una forma processuale, non vi è dubbio che l'accesso al fascicolo in via telematica consenta una migliore realizzazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, potendo il difensore accedere in ogni momento al fascicolo processuale, consultarlo, ed estrarre copia di atti e documenti prodotti dalle controparti. Ben può dirsi pertanto che il risultato perseguito dal legislatore attraverso l'imposizione della forma telematica del deposito telematico è l'immediato inserimento nel fascicolo informatico degli atti e documenti depositati, tale da consentire al giudice e alle altre parti di venire immediatamente a conoscenza del contenuto degli stessi mediante un accesso telematico a tale fascicolo". V. anche R. Bellé, Prime note su pct e processo di cognizione, in Judicium.it, 2014, il quale giunge ad affermare che lo scopo del deposito telematico sia proprio quello di "portare l'atto all'interno di quel luogo virtuale ove sono destinati esclusivamente a vivere gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio".

[58] Hanno sostenuto tale tesi: Trib. Arezzo, sentenza del 12 giugno 2018, cit.; Trib. Trieste, sez. spec. imprese, sentenza dell'8 maggio 2017, cit.; Trib. Perugia, sez. II, ordinanza del 1 dicembre 2016, cit.; Trib. Trani, ordinanza del 5 settembre 2016, cit.; Trib. Palermo, ordinanza del 18 maggio 2016, cit.; Trib. Ancona, ordinanza del 28 maggio 2015, cit.; Trib. Asti, ordinanza del 23 marzo 2015, cit.; Trib. Torino, sez. spec. imprese, ordinanza del 16 gennaio 2015, cit. In particolare, come già visto (v. par. 3.2), tali pronunce hanno ritenuto che al vizio in esame fossero applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sanabilità ex art. 156, comma 3°, c.p.c., del deposito eseguito attraverso uno strumento non consentito o non previsto dalla legge (v. Cass., SS.UU., 4 marzo 2009, n. 5160; Cass., 12 maggio 2016, n. 977; Cass., 17 giugno 2015, n. 12509). Sulla scorta di tale rilievo, le decisioni di merito richiamate hanno ritenuto sanato il vizio de quo in quei casi - come ad esempio quello della riassunzione del giudizio - in cui non vi sarebbe alcuna lesione del principio del contraddittorio, giacché l'atto endo-processuale depositato in cancelleria viene anche notificato alle controparti: v. Trib. Ancona, ordinanza del 28 maggio 2015, cit., secondo cui "a seguito del deposito in via cartacea, è stata fissata la prima udienza, sono stati notificati il reclamo e il provvedimento di fissazione dell'udienza alle controparti ed è stato instaurato il giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio"; v. anche Trib. Perugia, sez. II, ordinanza del 1 dicembre 2016, cit., secondo la quale "nel caso di specie, in particolare, non vi è stata alcuna violazione del principio del contraddittorio e, tramite la notifica del ricorso per riassunzione, è stata garantita la conoscenza dell'atto in capo alla controparte, integrandosi così l'ipotesi del raggiungimento dello scopo". In dottrina, è stato sostenuto che l'atto endo-processuale (rectius, della parte precedentemente costituita) depositato in cancelleria sarebbe idoneo a raggiungere lo scopo giacché "il deposito a mani […] è sicuramente in grado di assicurare la ricezione da parte dell'ufficio e, conseguentemente, da parte del convenuto - del resto, è stato fino ad ora lo strumento esclusivo di comunicazione": così v. E. Zucconi Galli Fonseca, L'incontro tra informatica e processo, cit., 1210. Nello stesso senso, A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 301, secondo il quale "il richiamo più ragionevole sembrerebbe essere quello speso alla categoria della nullità ex art. 156, comma 2°, c.p.c., e non a quella della inammissibilità"; Id., Annotazioni sullo scopo dell'atto processuale e la sua essenza, cit.; M. Frediani, Errore nel deposito telematico e supremazia del principio di economia conservativa, in Il lavoro nella giur., 2017, II, 191; G. Pirotta, Deposito telematico obbligatorio: quando il fine non giustifica i mezzi, cit., 111; F. De Vita, PCT: il deposito in forma cartacea dell'atto di riassunzione, in ilQuotidianoGiuridico.it, 2016. V. altresì G.G. Poli, Il processo civile telematico e il dialogo tra le sue fonti, cit., 33, il quale rileva che scopo "dell'atto processuale, ancorché avente veste telematica, rimane quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte e si inserisce validamente nella sequenza procedimentale". Più in generale, sullo scopo dell'atto processuale e sulle modalità del suo raggiungimento, v. R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1356 segg.; Id., Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., 413 segg.; A. Proto Pisani, Violazione di norme processuali, cit., 1720.

[59] Basti considerare, ad esempio, che tra gli Autori già citati che hanno ritenuto possibile il raggiungimento dello scopo dell'atto endo-processuale mediante il semplice deposito dell'atto stesso in cancelleria, c'è chi non ha mancato di evidenziare che "tuttavia, è evidente come la condivisione di un tale approdo, nella parte in cui finisce per equiparare - nonostante la disciplina di settore dedicata al processo civile telematico - il deposito effettuato con modalità analogiche a quello digitale invece prescritto e a consentire la sanatoria di ogni possibile vizio formale attraverso la valorizzazione di una ricezione comunque avvenuta, finirebbe per paralizzare il percorso di informatizzazione del processo, che proprio alla completa trasmigrazione virtuale degli atti, invece, tende. Si tratta di una necessaria constatazione di partenza alla luce della quale continuare a declinare il regime delle possibili patologie interessanti l'atto processuale telematico e che, in questo senso, sembrerebbe piuttosto aprire alla soluzione della nullità non sanabile. In altri termini, la finalità ultima perseguita dal legislatore con la riforma del processo digitale non può essere sottovalutata nella definizione di nuove ipotesi di invalidità": così A. Bonafine, L'atto processuale telematico, cit., 303. Anche a tali rilievi, a tali perplessità occorre dare risposta, al fine di rendere veramente risolutiva, con riferimento al vizio in esame, la tesi della nullità - sanabile - dell'atto endo-processuale depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.

[60] V. Trib. Trani, ordinanza del 24 novembre 2015, cit., la quale, come già visto, ha evidenziato che il mancato deposito telematico della memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., potrebbe indurre l'altra parte a non depositare la propria memoria e a non svolgere alcuna richiesta istruttoria.

[61] Ed invero, "l'obbligo per il giudice che pronuncia la nullità di disporre, quando sia possibile, la rinnovazione dell'atto nullo e degli atti da questo dipendenti è espressamente previsto dall'art. 162: è questa una disposizione di chiusura della disciplina delle nullità processuali civili di notevole rilievo sistematico, poiché chiarisce che, in mancanza di altre disposizioni specifiche, la verificazione di un vizio di nullità non comporta la pronuncia di absolutio ab instantia, bensì impone l'emanazione di un provvedimento che elimini, ove possibile, il vizio stesso e consenta al processo di proseguire verso la sua naturale meta, la sentenza di merito": così R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1374; v. anche R. Oriani, Nullità degli atti processuali: I) Diritto processuale civile, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 18. Peraltro, si tenga anche conto che "è pacificamente riconosciuto alla parte il potere di rinnovare spontaneamente l'atto nullo", come affermato dalla già citata Cass., SS.UU., 20 luglio 2016, n. 14916 e ribadito, più di recente, da Cass., 13 settembre 2017, n. 21273.

[62] V., ad esempio, il caso già menzionato delle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c. D'altronde, anche Trib. Palermo, ordinanza del 18 maggio 2016, cit., pur ritenendo sanato per raggiungimento dello scopo il vizio derivante dalla violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, non ha mancato di evidenziare, sotto il profilo sistematico, che "deve piuttosto rilevarsi che secondo la ratio della novella introdotta con l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 , ove l'obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l'atto processuale di causa". V., al riguardo, anche G. Balena, Riflessioni minime circa l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti, in Giusto Proc. Civ., 2016, 605, per il quale il rischio che la controparte, confidando nel deposito telematico, possa non essere informata tempestivamente dell'atto depositato in formato cartaceo potrebbe facilmente trovare rimedio mediante la rimessione in termini della parte pregiudicata. Dello stesso avviso N. Minafra, Processo civile telematico - l'obbligo del deposito telematico e l'atto di riassunzione del processo, in Giur. it., 2019, 5, 1090, in nota a Trib. Civitavecchia, ordinanza 21 settembre 2018.

[63] Come è stato osservato, in assenza di norme espresse circa il carattere retroattivo o meno della rinnovazione, si deve ricorrere ai principi generali in tema di nullità degli atti processuali, ciò che porta a ritenere che quando il vizio verificatosi consenta, comunque, l'individuazione del potere processuale esercitato, le sanatorie (compresa dunque la rinnovazione) operano con efficacia retroattiva: così, A. Proto Pisani, Violazione di norme processuali, cit., 1725; Id., Note sulle sanatorie retroattive nel processo civile, in Foro it., 2011, V, 313 segg. E, come accennato, ci pare davvero indubitabile che lo specifico vizio in esame, vale a dire il deposito in cancelleria di un atto endo-processuale, non incida sull'effettiva sussistenza e sulla individuazione del potere della parte di compiere quello stesso atto ma concerna, piuttosto, semplicemente la legittimità (ritualità, appunto) della modalità d'esercizio di detto potere. V. poi R. Poli, Le nullità degli atti processuali, cit., 1377, il quale, partendo dalle osservazioni dell'Autore sopra richiamato ed all'esito di approfonditi svolgimenti, giunge ad affermare che "quando si tratta di una nullità del procedimento, per esercizio illegittimo del potere di azione, la rinnovazione opera ex tunc, rispetto al vizio del procedimento, rimuovendo l'impedimento alla decidibilità della causa nel merito e, in tal modo, «recuperando» quegli effetti sul procedimento - vale a dire la sua idoneità a proseguire verso la decisione nel merito - che il vizio aveva impedito. […] Qui la rinnovazione opera sanando i vizi del procedimento, anche se al momento della disposta rinnovazione è decorso il termine che la legge prevede per il compimento dell'atto viziato, «e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione» (art. 164, comma 2, c.p.c.)". In aggiunta a tali rilievi, si consideri che le SS.UU. della Suprema Corte, con la decisione del 14 settembre 2016, n. 18121 già citata, hanno affermato proprio la sanabilità ex tunc del vizio che affligge l'appello proposto dinanzi ad un giudice incompetente territorialmente o per grado anche in considerazione del fatto che "il vizio in esame, infatti, non incide sull'esistenza del potere di impugnazione, ma solo sul suo legittimo esercizio, essendo stato tale potere esercitato dinanzi ad un giudice diverso da quello al quale andava proposto il gravame". Tutto ciò non può che avallare la validità del criterio in base al quale si è sostenuta la rinnovabilità con efficacia ex tunc dell'atto endo-processuale depositato in cancelleria e, segnatamente, dell'atto di riassunzione del giudizio che è stato compiuto dall'effettivo titolare del potere d'impulso processuale ma che, tuttavia, risulta viziato in conseguenza della violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012.

[64] Per completezza, giova segnalare che la soluzione sopra esposta risulta peraltro avallata, proprio in un caso di riassunzione del giudizio in seguito ad una declaratoria di incompetenza, da una decisione di merito, vale a dire Trib. Vicenza, sentenza del 3 ottobre 2017, cit., la quale ha affermato che "la norma da ultimo citata [l'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, n.d.r.] non prevede, per il caso in cui la parte depositi l'atto con modalità cartacea anziché telematica, alcuna sanzione di inammissibilità immediata. Deve quindi ritenersi che in tali casi ricorra una nullità tecnica dell'atto non digitale, sanabile nel termine eventualmente assegnato dal giudice alla parte. Tale sanatoria si è indubbiamente verificata nella fattispecie per effetto della costituzione telematica dell'attrice effettuata in data 9.9.2016".

[65] In questo senso, v. N. Sotgiu, Il deposito telematico, cit., 234; R. Bellé, Prime note su pct e processo di cognizione, cit.

[66] Come già rilevato poc'anzi nel testo, la rinnovazione dell'atto depositato in violazione dell'art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, sarebbe fuori d'ogni dubbio possibile in tutte le ipotesi di riassunzione del giudizio. V., ad esempio, Trib. Vicenza, sentenza del 3 ottobre 2017, cit., che ha correttamente disposto la rinnovazione con efficacia ex tunc mediante deposito telematico proprio nel caso di un atto di riassunzione che, in seguito ad una declaratoria di incompetenza territoriale, era stato predisposto in formato cartaceo e depositato in cancelleria. Ma, quando ciò sia possibile, la rinnovazione potrebbe concernere anche quegli atti soggetti semplicemente a deposito e non anche a notifica alla controparte, dunque quegli atti in astratto inidonei a garantire il pieno rispetto del contraddittorio.

[67] V. Cass., SS.UU., 25 marzo 2019, n. 8312; Cass., SS. UU., 27 aprile 2018, n. 10266; Cass., SS. UU., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., SS.UU., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass., SS. UU., 11 luglio 2011, n. 15144; Cass., 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., 12 maggio 2016, n. 9772. V. anche Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, in Giustizia.it, decisione richiamata da Cass., SS.UU., 25 marzo 2019, n. 8312 e secondo la quale "il diritto di accesso ad un tribunale viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente" (in senso conforme, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, in Giustizia.it).


















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