Usura ed interessi di mora. Corte d'Appello di Torino, 27 luglio 2018.
Pubblicato il 19/10/18 02:00 [Articolo 742]






Con l'Ordinanza indicata in oggetto la Corte d'Appello di Torino, con riferimento ad un contratto di mutuo, ha disposto la verifica sul tasso di mora esclusivamente ricondotta alla pattuizione contrattuale. Nell'Ordinanza si prevede infatti che la verifica 'da individuarsi alla data della pattuizione, dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia), da verificarsi ex ante, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggior interesse di mora e il mutamento che conseguentemente si produce nel piano di rimborso/ammortamento, si modifica il tasso effettivo annuo del credito erogato. In caso di superamento delle soglie usurarie, quanto meno nell'ipotesi dei c.d. 'worst case', che ricorrono quando il prenditore del finanziamento risulti insolvente ad ogni scadenza ma provvede ad effettuare versamenti che coprono solo ed esclusivamente gli interessi di mora, eseguiti tempestivamente ossia vengono addebitati unitamente alla rata successiva del mutuo, provveda a due distinte ricostruzioni, calcolando: a) l'importo totale degli interessi corrisposti dal mutuatario; la sola porzione di interessi debordanti rispetto alla soglia usuraria'.

Costituisce un aspetto di pregnante rilievo la circostanza che la Corte riconduca la verifica dell'usura al momento pattizio, valutando la misura dell'equilibrio delle prestazioni convenute fra le parti, non rilevando in alcun modo l'insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo; cioè a dire, rileva il momento in cui gli interessi, corrispettivi e di mora, sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Nell'ambito di contratti tipicamente di adesione, predisposti unilateralmente dall'intermediario, la normativa mira a preservare e presidiare - attraverso strumenti straordinari (art. 644 c.c. e art. 1815 c.c.), proporzionali al disvalore sociale e al nocumento al mercato arrecato dall'usura - l'equilibrio del plesso intero delle clausole che compongono il contratto, a prescindere dalla natura (ordinaria o eventuale) e dalla funzione (corrispettiva, risarcitoria o penale) delle stesse: qualunque forma di deroga sarebbe fonte di elusione.

Come si è osservato in un precedente documento[1], la mora, ancorché onere eventuale, non si qualifica usuraria con il sopravvenire dell'ipotetico evento previsto in contratto: la connotazione usuraria, cioè la volontà di trarre un profitto illecito, si colloca all'origine, nello squilibrio pattizio, indipendentemente dalla circostanza che il pagamento sia certo o eventuale.

Come si evince chiaramente dalla Cassazione n. 44143/12[2], nn. 350, 602 e 603 del 2013, prima ancora dalla legge n. 24/01 di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.,[3] dalla Corte Cost. 29/02 e, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/17, la natura 'eventuale' della mora non induce alcuna traslazione dell'usura alla sopravvenuta insolvenza. Il giudizio di usurarietà rimane assorbito esclusivamente nella sproporzione pattizia fra l'impegno del creditore e quello del debitore previsto nelle condizioni iniziali che accompagnano l'erogazione del credito: il tasso di mora ha un peso e una misura che concorrono all'equilibrio del contratto.

La linea reiteratamente assunta dalla Cassazione, oltre che dalla Corte costituzionale n. 29/02, è strettamente dettata dalla lettera dell'art. 1 della legge n. 24/01: 'a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento'; ciò, come riconosce A.A. Dolmetta 'taglia completamente fuori il tema dei moratori dal tavolo dell'usura sopravvenuta'.[4]

L'eventuale insolvenza alla scadenza della rata, che fa 'scattare' la clausola di mora, non determina alcuna 'usura sopravvenuta' escludente, secondo la Cass. S.U. 24675/17, l'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. [5] L'obbligazione è assunta all'origine nel patto: ancorché eventuale, la mora esercita il suo rilievo nell'equilibrio pattizio; non si può trascurare che la presenza in contratto della mora, anche nella sua natura eventuale, costituisce un vantaggio in sé di 'deterrenza', a prescindere dall'applicazione concreta, che comunque sul piano concreto assumerà statisticamente una misurabile certezza, tanto più marcata quanto minore è il merito di credito e, di riflesso, più rilevante è il corrispondente tasso corrispettivo: vantaggio ricompreso a pieno titolo, letteralmente, nella previsione dell'art. 644 c.p.

Se la mora venisse relegata nella sfera dell'usura sopravvenuta, e pertanto sottratta alla radicale sanzione dell'art. 1815, 2° comma c.c., si aprirebbe un apprezzabile varco all'elusione del presidio all'usura. Con l'asimmetria che domina i rapporti di credito, nell'istruttoria del finanziamento, l'intermediario potrebbe agevolmente preordinare il piano di rientro, a mo' di fisarmonica, per orientare sugli eventi di mora lo sbilanciamento finanziario del finanziamento, sino ad erodere gradualmente l'equilibrio economico, così da eludere la drastica sanzione prevista dalla norma.[6] Le gestione dello scoperto senza affidamento, come gli affidamenti revocati e trascinati nel tempo, già realizzano forme surrogatorie di mora, a tassi marcatamente superiori agli ordinari costi del credito, legittimati dalle Istruzioni della Banca d'Italia, marcatamente orientate ad usum Delphini.[7]

La funzione deterrente della penale non può essere esasperata: il presidio all'insolvenza ha un limite, né questo può essere all'occorrenza innalzato a dismisura, per il medesimo principio per il quale non è consentito difendere la propria abitazione interponendo corrente ad alto voltaggio.

Per tariffazione del credito ad applicazione diffusa ad un'estesa platea di clienti, oneri che per il singolo fruitore del credito sono eventuali, per la stessa legge dei grandi numeri, risultano per l'intermediario e il mercato certi e statisticamente determinati. L'offesa al corretto funzionamento del mercato si realizza già all'origine, con il patto che con la mora in usura configura uno squilibrio fra le prestazioni convenute[8]: la conseguenza rimane eventuale per il cliente ma statisticamente risulta certa sia nel profitto illecito dell'intermediario, sia nella lesione al mercato del credito.

Diversamente dal singolo rapporto, in una prospettiva di mercato, più che una pluralità di eventi alternativi, contemplati nel contratto - elemento connotante il dolo eventuale - si possono ravvisare dal lato della banca due distinte, determinate e consapevoli scelte: tasso corrispettivo per la clientela che risulterà solvente alla scadenza, tasso maggiorato per la clientela che risulterà insolvente alla scadenza. La cosciente volontà di conseguire vantaggi usurari e la corrispondente lesione del mercato del credito è tanto più evidente e rilevante nella sua dimensione, quanto più il tasso corrispettivo, ponendosi a ridosso della soglia, già sconta un significativo rischio di credito, superiore all'ordinario, corrispondente ad una maggiore attesa di insolvenza.

L'eventualità dell'insolvenza, su un'ampia platea di clientela, per l'intermediario si tramuta drasticamente in una certezza, non identificabile ex ante in specifici clienti, ma statisticamente quantificabile nella ricorrenza e dimensione. Nello spirito della norma, il rapporto della banca con il cliente trascende nel rapporto con il corretto funzionamento del mercato del credito: in questa prospettiva il dolo diviene diretto, non più eventuale. Nella circostanza, richiamando l'insegnamento di G. Oppo, agire sapendo equivale a volere, in rapporto alla responsabilità per gli effetti riversati sulla base sociale e sul regolare funzionamento del mercato.[9]

La sentenza n. 23192/17 risulta del tutto coesa e complementare a quanto espresso dalla Cassazione S.U. n. 24675/17. La prima sentenza, nel rilevare nella mora pattizia in usura 'una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore', si accomuna alla sentenza coeva delle S.U. che 'dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando il tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente'.

Se l'accertamento dell'usura nella mora non fosse ricondotto al momento iniziale, con riferimento, quindi, al credito erogato e, invece, fosse traslato sull'elemento di sopravvenienza successiva, rimarrebbero inapplicabili gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., in rispetto della norma di interpretazione autentica d.l. 394/00, conv. l. 24/01.[10] Per contro, si risolverebbe in una sorta di contorsione ermeneutica attribuire alla mora, solo al verificarsi dell'insolvenza, valenza di usura originaria, esclusa sino a quel momento perché eventuale: una tale prospettazione appare poggiarsi esclusivamente sulla tutela del singolo nella lesione subita con il pagamento, tralasciando l'indebita 'minaccia', operativa dall'inizio, e trascurando la tutela del mercato, che rimane già leso nella originaria sproporzione contrattuale.[11]

Il presidio di legge deve risultare rispettato nelle condizioni presenti all'atto del contratto:[12] una clausola di salvaguardia che riduca entro la soglia gli eventuali oneri aggiuntivi, previsti nel caso di insoluto alla scadenza, estinzione anticipata o recesso contrattuale, può forse presidiare, per il futuro, un'usura sopravvenuta, non certo quella originaria, non potendo l'intermediario sottrarsi unilateralmente alla sanzione stabilita dall'art. 1815, comma 2, c.c. prevedendo la riduzione del tasso usurario alla soglia.[13]

La Cassazione n. 23192/17, rigettando lo specifico ricorso al riguardo sollevato dall'intermediario, fornisce un'esplicita conferma che la previsione in contratto di un tasso di mora che induce un costo del credito in usura, comporta la nullità prevista dal 2° comma dell'art. 1815 c.c., estesa a tutti gli interessi, siano essi corrispettivi che moratori: la nozione di interesse prevista da detto articolo è univocamente determinata dall'art. 644 c.p. Con ciò vengono sciolte le perplessità che avevano indotto una parte prevalente dei Tribunali a prescrivere, nella circostanza, la nullità circoscritta alla sola clausola di mora.

Non si comprenderebbe, altrimenti, perché l'art. 644 c.p. dovrebbe riguardare tutti gli interessi 'a qualunque titolo convenuti' e l'art. 1815 c.c. considerare solo quelli di mora. D'altra parte, il finanziamento è unico e tutti gli oneri inerenti al credito concesso, a qualunque titolo pattuiti, concorrono congiuntamente a formare lo squilibrio contrattuale, sanzionato sia dall'art. 644 c.p. che dal corrispondente art. 1815 c.c. Il secondo comma dell'art. 1815 c.c. colpisce l'intero plesso dei costi, costituente l'interesse 'allargato' previsto dall'art. 644 c.p., non i singoli addendi che lo compongono. Lo stretto collegamento fra i due articoli, che definisce ineludibilmente il raggio di azione della sanzione, è puntualizzato dalla sentenza della Cassazione S.U. n. 24675/17; nel declinare i riflessi indotti dal d.l. n. 394/00, si precisa: 'Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge 108.', pervenendo alla conclusione che 'in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 cod. pen., come interpretato dall'art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000.' Imprescindibilmente ne consegue che l'applicazione dell'art. 1815 cod. civ. non può essere stemperata frazionando il presidio sanzionatorio, così come l'usurarietà dell'interesse 'allargato' dell'art. 644 c.p., non può essere parcellizzata ora nella mora, ora nella CMS, ora nelle spese di assicurazione, ecc.[14] La nullità comminata dal 2° comma dell'art. 1815 c.c. colpisce in uno l'intero aggregato degli oneri e utilità che concorrono alla determinazione degli interessi nella nozione data dall'art. 644 c.p.

Né si ritiene che possa assimilarsi la mora alla CMS applicando il principio di omogeneità stabilito dalla Cassazione S.U. n. 16303/18. Infatti, non appare assimilabile alla prevista rilevazione periodica (trimestrale) di un ordinario costo del credito come la CMS, una rilevazione della mora assunta arbitrariamente dalla Banca d'Italia con un campione promiscuo risalente ad epoca remota (2001) e con riferimento non ad una tipologia di credito, ma ad una tipologia di interessi, per altro non ordinari. Risulterebbe ragionevole che un aspetto di patologia non rientri nella rilevazione fisiologica del tasso di mercato (TEGM), mentre è ineludibile, per gli obiettivi stessi del presidio, la sua inclusione nella verifica. La legge 108/96 prevede la rilevazione del TEGM per gli 'interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) per operazioni della stessa natura'. La 'natura' dell'operazione si riferisce al credito, non certo agli interessi, che per altro intervengono in uno stato di insolvenza successivamente all'erogazione; come riporta la recente sentenza di Bari (Dibisceglie, n. 1814/18): 'il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1996; la quale tende ad assicurare una copertura completa dell'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito; dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali'.









[1] Cfr. R. Marcelli, A. Valente, USURA E TASSO DI MORA. Sancita la verifica alla pattuizione: riflessi operativi. (Cass. n. 23192/17, Cass. S.U. n. 24675/17), Roma 29 dicembre 2017, in assoctu.it)
[2] Già questa sentenza era dirimente al riguardo: 'Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 644 c.p. è sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurai, non occorrendo, invece, l'effettiva dazione degli stessi in favore del soggetto agente'.
[3] La Relazione che accompagna la legge è esplicita, stabilendo il momento originario al quale rifarsi anche per la verifica di usurarietà del tasso di mora: 'L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, comma secondo, del codice civile. Viene chiarito che, quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio), il momento al quale rifarsi per verificarne l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile, é quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi'.
[4] A.A. Dolmetta, 'L'usura sopravvenuta in Cassazione', in Questione Giustizia, 2017.
[5] 'Segnatamente, con riferimento al perfezionamento della fattispecie penale sembra rilevare ben poco che la prestazione patrimoniale imposta sia oppure o no eventuale. La legge penale, per il tramite del rinvio al tasso soglia, fissa un limite al costo del credito e sanziona duramente la condotta di chi quel limite supera. Che poi il suo superamento possa in concreto essere soltanto eventuale in quanto subordinato alla maturazione di ulteriori circostanze in presenza delle quali alcuni carichi economici da essere incerti nell'an diventano certi è dato il quale non aggiunge né toglie nulla al disvalore della condotta. Resta l'intenzione di trarre dall'operazione economica un profitto che, seppure eventuale, è allo stesso modo reputato eccessivo dall'ordinamento' (M. Semeraro, Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori, R. Diritto Bancario, 2015).
[6] 'La mora assume sì un carattere risarcitorio, ma che non necessariamente si contrappone al carattere reintegrativo, proprio degli interessi corrispettivi. Del resto, se gli interessi moratori vanno ad assorbire quelli corrispettivi appare alquanto difficile sostenere che la mora determini un mutamento della funzione e della natura degli interessi medesimi.' (T. Baratta, La rilevanza della mora nella determinazione dell'usura: limiti al cumulo degli interessi, Diritto del Marcato assicurativo e finanziario, 2016, ESI).
[7] L'usurarietà della mora si pone essenzialmente per i finanziamenti a rimborso graduale; per i crediti concessi sul conto corrente non si pone un problema di mora. Con l'escamotage consentito dalle Istruzioni della Banca d'Italia, l'intermediario può concedere credito in conto senza affidamento (in mora) e, sol per questo, pretendere tassi sino al 24%, con una maggiorazione di 6-8 punti sui tassi ordinari consentiti per gli affidamenti in conto.
[8] La presenza in contratto di un accordo usurario, ancorché eventuale nella sua manifestazione, introduce nel mercato del credito una patologia pattizia lesiva del libero e corretto svolgimento del mercato stesso. Giova aver presente gli interessi collettivi ai quali è rivolta la protezione disposta dalla legge: "(…) Una scelta legislativa dunque dalla quale traspare l'evidente intento di delineare la disciplina della usura in chiave tendenzialmente oggettiva, caratterizzando la fattispecie come una violazione del rapporto di adeguatezza delle prestazioni, secondo parametri predefiniti ed obiettivi che necessariamente non possono non tener conto delle leggi di mercato e del variabile andamento dei tassi che da esse conseguono. Attraverso l'abbandono del tradizionale requisito per così dire soggettivistico dell'abuso, e la sua sostituzione con il rilievo del tutto prevalente che nella struttura della fattispecie finisce per assumere il requisito - tutto economico - della sproporzione tra la prestazione del mutuante e quella del mutuatario, la prospettiva della tutela sembra dunque essersi spostata dalla salvaguardia degli interessi patrimoniali del singolo e, se si vuole, dalla protezione della personalità del soggetto passivo, verso connotazioni di marcata plurioffensività, giacché accanto alla protezione del singolo, vengono senz'altro in gioco anche - e forse soprattutto - gli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti alla gestione del credito e alla regolare gestione dei mercati finanziari" (Cassazione n. 20148 del 18 marzo 2003).
[9] La circostanza illustrata assume un particolare rilievo in connessione alla recente sentenza della Cassazione Penale n. 49318 del 21 novembre 2016, nella quale, recuperando un risalente orientamento di legittimità, si stabilisce che il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il dolo di usura: il reato d'usura rimarrebbe circoscritto esclusivamente al dolo diretto, consistente nella cosciente volontà di conseguire i vantaggi usurari: 'il dolo eventuale non potrebbe mai connotare soggettivamente il delitto di usura. Ciò in quanto tale tipo di dolo postulerebbe una pluralità di eventi (conseguenti all'azione dell'agente e da questi voluti in via alternativa o sussidiaria nell'attuazione del suo proposito criminoso) che invece non si verificherebbero nel reato de quo, nel quale vi sarebbe l'attingimento dell'unico evento di ottenere la corresponsione o la promessa di interessi o vantaggi usurari, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile (Sez. 2, n. 1789 del 21/06/1983 - dep. 01/03/1984, Gaiotto, Rv. 162875; Sez. 2, n. 6611 del 12/01/1983 - Priotti, Rv. 159935). Sino a quest'ultima sentenza, in dottrina e in giurisprudenza, sia per l'ipotesi previste al 1° e 2° comma, sia per quella prevista al 3° comma dell'art. 644 c.p. si riteneva sufficiente il dolo generico, anche nella sua forma eventuale, inteso come evento voluto ed accettato nell'eventualità che si verifichi; anche la semplice posizione di dubbio concretizzava una forma di dolo eventuale. La recente ricostruzione della Suprema Corte sembra porsi in contraddizione con la stessa legge 108/96 che, nel riformulare il reato di usura, ne ha semplificato la struttura della fattispecie per superare le criticità di prova dell'elemento soggettivo, presenti nella precedente formulazione.
[10] Né la tutela può essere circoscritta, per contratti di massa, esclusivamente al ricorso al giudice per la riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.: nell'area della sproporzione contrattuale non penalmente rilevante, in quanto non caratterizzata dallo sfruttamento dell'altrui posizione di debolezza contrattuale, può risultare idoneo il presidio civilistico, ma nella fattispecie dell'usura la natura stessa dell'abuso impone l'applicazione dell'art. 1815, 2° comma, cc. Ai fini dell'usura l'onere è rilevante sol perché è promesso, ossia potenziale.' (R. Marcelli. Usura Bancaria: ad un ventennio dalla Legge: un impietoso bilancio, Giuffré 2017).
[11] '… la sentenza n. 350/2013 afferma che «in materia di usura bancaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori»; su questa linea si attestano pure le ordinanze 5598 e 23192 del 2017, in cui il rilievo che «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)». Ma se questi oneri rilevano ai fini del controllo anti-usurario, e la legge di interpretazione autentica impone di limitare il riscontro dell'usurarietà al momento della pattuizione, be', posti questi due assunti, allora gli oneri eventuali vengono a rilevare, almeno quando previsti in contratto, nella valutazione - l'unica possibile, a sentire le Sezioni Unite - dell'usurarietà originaria del finanziamento.(…) In effetti, impostato tutto il problema sul fatto della pattuizione o, se si preferisce, sulla pattuizione come fatto (come fatto storico), e quindi appiattita tutta la valutazione al momento di conclusione del contratto (al secondo esatto della sua stipulazione: a «t con zero»), sembra diventare irrilevante non solo la corresponsione degli interessi - che ovviamente rileverà nella sola prospettiva dell'azione di ripetizione -, bensì pure l'integrazione dei relativi presupposti.(U. Malvagna, 'Il rapporto tra pattuito e applicato nel prisma dell'usura, alla luce delle Sezioni Unite, n. 24675/2017', Convegno ASSO.CTU: 'Usura bancaria. A 20 anni dall'introduzione del presidio penale'. Roma/Milano, 7-10 novembre 2017.
[12] Da un punto di vista finanziario la mora è assimilabile, per taluni aspetti, ad uno scoperto privo di affidamento: costituisce un'opportunità che consente di disporre di credito ad un tasso maggiorato. Tale analogia ha indotto presumibilmente la Banca d'Italia, in un'ottica di medio periodo, a istituire prima l'anacronistica Categoria degli Scoperti privi di fido, per poi ricomprendervi gli affidamenti che, in quanto revocati e scaduti, danno titolo alla mora, precostituendo in tal modo un'apposita Categoria per i crediti deteriorati, ricompresi nella nuova classificazione dei non performing loans.
[13] 'la predetta clausola di salvaguardia è da ritenersi operativa "per l'avvenire", quindi successivamente al momento di stipula del contratto; non è pensabile l'applicazione della clausola di salvaguardia a pattuizioni geneticamente contrarie alla legge, poichè questo si risolverebbe nella disapplicazione dell'art. 1815 comma 2, cod. civ., secondo il quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" (Ordinanza Tribunale di Asti del 06/07/2015).
[14] Puntuali e pertinenti sono le considerazioni sviluppate in una recente sentenza del Tribunale di Pesaro: 'Il sistema prevede già che gli interessi moratori e corrispettivi, pur nella diversità di funzione, possano avere una disciplina omogenea. In quest'ottica va letta, per esempio, la disposizione di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., nella parte in cui "prevede che, se prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura" (vedere in senso conforme Cass. Civ. n. 5286/00). (…) Al tasso di interessi moratori non corrisponde d'altra parte una diversa categoria di credito. La mora è infatti solamente una componente eventuale del medesimo credito. Il legislatore di conseguenza, nel ricomprendere entro la soglia di usura gli interessi, commissioni e spese comunque collegate alla erogazione del credito ed a qualunque titolo pattuiti ha voluto porre un limite superiore perentorio entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, inclusi quelli correlati alle criticità e patologie eventuali del rapporto. (…) La pattuizione di un tasso sopra i limiti del tasso soglia determina ex art. 1815 c.c. l'impossibilità di riconoscere all'istituto di credito alcun tipo di interesse. La disposizione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. risulta chiara ed ha certamente natura sanzionatoria, per cui va applicata come conseguenza del superamento, per qualsiasi causa o motivo, del tasso di soglia legale, a prescindere dalla liceità del tasso degli interessi corrispettivi promessi' (Trib. Pesaro, n. 1193 del 5/10/2017).





















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