Le novità telematiche del decreto Sviluppo
Pubblicato il 28/01/13 02:00 [Articolo 455]






Sommario:
1. Introduzione - 2. Disposizioni di carattere generale - 2.1. Entrata in vigore; 2.2. Comunicazione della PEC al regi­stro delle imprese; 2.3. Comunicazioni del curatore, del com­missario giudiziale e del commissario liquidatore; 2.4. Deposi­to atti in cancelleria; 2.5. Conservazione dei messaggi - 3. Fallimento; A. Istruttoria prefallimentare; B. Rapporti ex art. 33; C.Stato passivo; C.1. L'avviso di cui all'art. 92; C.2. Trasmissione della do­manda e dei documenti; C.3. Le osservazioni dei creditori e la presentazione di documenti integrativi; C.4. L'udienza di stato passivo e la relativa comunicazione; D. Gli ulteriori incombenti del curatore - 4. Concordato Preventivo - 5. Liquidazione coatta - 6. Amministrazione straordinaria


1. Introduzione
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. convertito nella legge 17 di­cembre 2012 n. 221 e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, costituisce, con l'introduzione delle comunicazioni per posta certificata, un notevole passo avanti ver­so la giustizia digitale che cambierà il modo di lavorare dei cu­ratori, dei commissari giudiziali, dei liquidatori e dei commis­sari straordinari dato che il canale privilegiato, e in molti casi esclusivo, per effettuare e ricevere comunicazioni e documenti sarà quello digitale, via posta elettronica certificata, nell'intento di semplificare e velocizzare le comunicazioni tra le parti e ridurre i costi di gestione. Cambierà contemporaneamente il rapporto tra creditori e uffici giudiziari in quanto l'interlocutore diretto dei creditori tenderà ad essere sempre più il curatore o il commissario in modo da decongestionare le cancellerie fallimentari a tutto vantaggio degli interessati, che riceveranno direttamente dagli organi delle procedure gli atti da consultare e le relative informazioni, senza fare code nelle cancellerie, nell'ottica di una giustizia più spedita.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'art, 17 del citato D.L. e modificano e integrano la disciplina di tutte le procedure che trovano regolamentazione nella legge fallimentare (falli­mento, concordato preventivo e liquidazione coatta ammini­strativa) e nel D.lgs 8 luglio 1999 n.270 (amministrazione stra­ordinaria); alcune di esse sono utilizzabili in tutte le procedure ed altre sono specifiche ad alcune di loro.

2. Disposizioni di carattere generale
1.Entrata in vigore
L'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012- dopo aver disposto nel comma primo le modifiche della legge fallimentare e nel com­ma secondo quelle del D.lgs n. 270 del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 (relativa alle modifiche all'art. 15, di cui si dirà) "si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispet­tivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gaz­zetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione pre­vista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (co­municazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passi­vo).
Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, sia stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza, "le disposi­zioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giu­diziale, il commissario liquidatore e il commissario straordina­rio entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi ti­tolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica cer­tificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunica­zioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria". Anche gli organi delle procedure più vecchie dovranno, quindi, adeguarsi alle nuove forme di comunicazione a partire dall'1.11.2013, ma dovranno, già entro fine giugno 2013, comunicare ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo PEC in modo che costoro, entro i successivi tre mesi, possano, a loro volta, comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunica­zioni relative alla procedura, a partire dall'1.11.2012.
Come si vede, in tutte le procedure lo spartiacque per l'applicazione della nuova normativa alle procedure già pen­denti è segnato dalla comunicazione ai creditori del primo atto che li coinvolge in una qualche ulteriore attività da parte loro, in modo che l'organo procedurale possa comunicare il proprio indirizzo PEC e i destinatari facciano altrettanto, così da creare i presupposti per colloquiare in via informatica direttamente; lì dove tali atti siano stati già comunicati prima del 19.12.2012 secondo, quindi, le disposizioni all'epoca vigenti, il rapporto tra organi procedurali e creditori va attuato entro il 30.6.2013, per consentire la piena applicazione della nuova normativa dal successivo 1.11.2013.

2. Comunicazione della PEC al registro delle imprese
Con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblica­ta sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vi­gore dall'1.1.2013, è stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liqui­datore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'arti­colo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certi­ficata" (PEC).
Norma di grande interesse in quanto consente a chiunque- sia a chi ha ricevuto la comunicazione iniziale del professioni­sta nominato di cui si dirà, sia a chi, per un qualsiasi motivo (ad es. mancanza o carenza di documentazione), non ha ricevuto tale comunicazione né via PEC né per via cartacea- di cono­scere l'indirizzo dell'organo della procedura che interessa. Es­sendo questo il fine, è opportuno che il professionista nominato comunichi al registro delle imprese, piuttosto che un unico in­dirizzo di posta certificata, un indirizzo per ciascuna procedura, in modo da agevolare, da un lato, gli interessati che potranno rivolgersi direttamente all'indirizzo specifico della procedura in cui sono coinvolti e, dall'altro (e principalmente), l'organo della procedura, che disporrà fin dall'inizio di una via di accesso e di risposta per ciascuna procedura, senza tema di disper­sioni o errori, nell'interesse di tutti e del regolare funzionamen­to della giustizia.
La norma non detta una espressa sanzione per il mancato ri­spetto di tale obbligo, ma è evidente che la violazione è di tale gravità (in quanto compromette il corretto svolgimento della procedura) da giustificare la revoca immediata del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario straordinario, se si considera che questo effetto è previsto per l'inosservanza dell'obbligo per il curatore di accet­tazione della carica entro due giorni dalla comunicazione per estratto della sentenza di fallimento (artt. 17, 29 e 163).
Il termine per l'adempimento di tale obbligo- rectius di tale onere viste le conseguenze appena accennate- di comunicazio­ne al registro delle imprese è di dieci giorni decorrenti dalla nomina dell'organo della procedura; sarebbe stato più corretto far decorrere detto termine dalla accettazione, posto che, in mancanza di questa, viene meno la necessità di fare comunica­zioni al registro delle imprese, come, ad esempio, espressamen­te previsto dal sesto comma dell'art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, nell'imporre al curatore di trasmettere al registro delle imprese in via telematica i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale, precisa che a tale incombente deve assolvere "entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267"1. Stante la lettera della nuova legge, credo che il termine in questione di cui al comma 2bis dell'art. 17 non possa decorrere dalla accettazione, ma che debba essere preso come dies a quo almeno quello della "parte­cipazione" della nomina, non potendosi pretendere dall'organo nominato un comportamento attivo in assenza della conoscenza della nomina.
Ma il dato che più rileva è che quello della nomina costitui­sce l'unico criterio di riferimento per cui, seppur con la eviden­ziata difficoltà circa il termine iniziale, la norma può trovare applicazione soltanto per le procedure dichiarate o aperte suc­cessivamente al 19.12.2012.
È evidente il difetto di coordinamento tra questa norma- in­trodotta, come accennato, con la legge di stabilità del 2013- e le disposizione dei commi quarto e quinto dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012.
Per il comma quarto, infatti, le nuove norme si applicano an­che alle procedure in corso alla data del 19.12.2012, purchè non siano state ancora fatte a quella data le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 l.f, e all'art. 22 del D.lgs n. 278 del 1999, per cui, in questi casi il curatore, il commissario giudi­ziale, il liquidatore o il commissario straordinario sono stati già nominati e, il più delle volte, da oltre dieci giorni e non può, quindi, trovare applicazione la disposizione richiamata di cui al comma 2bis.
In questa situazione, escluderei che il termine da rispettare sia quello dei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge, dal momento che questa parla di onere da adempiere en­tro dieci giorni dalla nomina alla carica di curatore, commissa­rio, liquidatore o commissario straordinario e non dalla propria entrata in vigore. Ciò significa che non esiste un onere di co­municazione entro un certo termine generalizzato per tutti gli organi indicati, ma soltanto per quelli nominati successivamen­te all'entrata in vigore della legge, sicchè, per quelli nominati in precedenza, è da ritenere che la comunicazione debba essere fatta nel più breve tempo possibile, con la conseguenza che il curatore (come gli organi delle altre procedure) al quale si ap­plichi la nuova disposizione va revocato ove non provveda alla comunicazione nei dieci giorni successivi alla nomina, nel mentre il comportamento omissivo o eccessivamente tardivo del curatore (come degli altri organi) al quale la disposizione non si applica, può essere valutato dal tribunale quale mancan­za di diligenza ai fini della revoca2.
Eguale discorso ritengo possa essere fatto per le procedure di cui al quinto comma dell'art. 17 (quelle in cui, alla data del 19.12.2012, siano state già effettuate le comunicazioni di cui al comma qua rto); per queste la norma dice che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decor­rere dal 31 ottobre 2013", ma non si cita il comma 2bis (intro­dotto successivamente), che, ove si ritenesse comunque esten­sivamente compreso nel richiamo, riproporrebbe le stesse pro­blematiche già esaminate. Anche in questo caso è, quindi, da ritenere che gli organi delle procedure, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la data del 30.6.2013 in cui debbono comunicare ai creditori il proprio indirizzo PEC, deb­bano provvedere alla comunicazione al registro delle imprese, con gli effetti in precedenza accennati in caso di omissione o ritardo.

3. Comunicazioni del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore
La prima comunicazione che tali organi fanno ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito (per brevità espositiva si par­lerà in seguito di creditori soltanto, sottintendendo che quando detto per loro vale anche per questi terzi) nelle varie procedure- e quindi l'avviso di cui all'art. 92 nel fallimento, quello di cui all'art. 171 nel concordato, quello di cui all'art. 207 nella liqui­dazione coatta e quello di cui all'art. 22 del D.lgds n. 270 del
1999 nell'amministrazione straordinaria- va effettuata "a mez­zo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del desti­natario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Na­zionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Im­prese e dei Professionisti (INIPECIP) e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impre­sa o la residenza del creditore".
Detti organi devono, quindi, preliminarmente ricercare l'indirizzo di posta elettronica dei destinatari nel registro delle imprese e, quando sarà operativo, nell'INIPECIP3 e, soltanto nel caso in cui in tale registro o in tale Indice non risulti l'iscrizione dell'indirizzo PEC, potranno procedere alla comu­nicazione dell'avviso a mezzo posta raccomandata o fax; di modo che una comunicazione fatta con queste ultime modalità a chi dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata che risulti dal registro delle imprese o dall'indice di cui si è detto deve ritenersi irrituale e come non fatta.
Dopo questa prima comunicazione- che contiene, tra l'altro, l'invito a trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura ed a comunicare le eventuali variazioni- i destinatari sono tenuti a fornire il loro indirizzo di posta elettronica nella domanda di partecipazione al passivo del fallimento e dell'amministrazione straordinaria, o nei 15 giorni successivi alla comunicazione nel caso di concordato preventivo e di li­quidazione coatta, per cui tutte le successive comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore e del commissario straordinario sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
"Quando è omessa tale indicazione, nonchè nei casi di man­cata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria (artt. 31bis, 171, 207 l.f e art. 22 Dlgs. n. 270 del 1999), e non più at­traverso lettera raccomandata o fax, che diventa uno strumento di comunicazione sussidiario utilizzabile soltanto per la prima comunicazione; dopo questa, infatti, l'interessato è stato invita­to a fornire il proprio indirizzo di posta certificato ed avvertito delle conseguenze della omissione, per cui se non ha adempiuto a tale onere, ne subisce le conseguenze.
Eguale criterio non vale per le comunicazioni al fallito per­ché a questi non viene richiesto di indicare il proprio indirizzo PEC, per cui a lui le comunicazioni che la legge impone gli vengano effettuate vanno eseguite sì con modalità telematica ove possibile e, in mancanza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come precisano l'art. 116 per il ren­diconto e l'art. 129 per l'avvenuta approvazione del concordato fallimentare.
Nelle procedure nelle quali alla data del 19.12.2012 siano già state fatte le comunicazioni di cui agli artt. 92, 171 e 207 l.f. e 22 Dlgs n. 270 del 1999, la prima comunicazione ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni è, come detto, quella che i professionisti nominati dovranno fare entro il 30 giugno 2013 con la quale comunicano ai destinatari il loro indirizzo di posta elettronica certificata (che, come accennato, è preferibile sia uno specifico per quella singola procedura) e li invitano a co­municare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certifi­cata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla pro­cedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Ri­tengo che, in applicazione analogica del primo comma dell'art. 92 l.f., anche per questa prima comunicazione valga la regola che, ove non sia possibile effettuarla tramite posta elettronica certificata, vada trasmessa a mezzo raccomandata.

4. Deposito atti in cancelleria
La normativa concorsuale impone agli organi procedurali il de­posito in cancelleria di una serie di atti, e, nonostante la termi­nologia utilizzata, lo spirito della riforma fa capire che anche queste forme di depositi debbano essere effettuati in via tele­matica seguendo le regole di interoperabilità SIECIC dove è at­tivo il PCT (in attesa di ulteriori disposizione della DGSIA ri?
guardanti nuovi atti telematici in formato XLM) e, dove non è operativo il PCT, mediante le piattaforme telematiche attivate dai vari uffici ai fini della gestione informatizzata dei fascicoli concorsuali, o nei siti web degli organi, sempre in aree riservate con accesso a mezzo credenziali (username e password) rila­sciate dall'organo stesso.
Quando vi sono creditori che non hanno comunicato il loro indirizzo di PEC il deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale dovrà essere effettuato in via cartacea. Un utile accorgimento, in questo caso, è che l'organo concorsuale depo­siti contestualmente in cancelleria un elenco dei destinatari di tale forma di comunicazione residuale, ai quali la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia nelle forme tradizionali.
In ogni caso, in mancanza di qualsiasi strumento telematico presso l'ufficio, i depositi prescritti dalla legge avverranno in via cartacea, almeno per i prossimo anno e mezzo. Invero, l'art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012, introdotto con la legge di stabi­lità n. 228 del 2012 (art. 1, comma 19 n. 2) dispone la obbliga­torietà, a partire dal 30 giugno 2014 e salvo possibili anticipa­zioni ad opera del Ministero Giustizia, del deposito telematico degli atti processuali e documenti in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale da parte dei difensori delle parti; nel terzo comma l'applicazione di detta disposizione è estesa anche alle procedure concorsuali, con la precisazione che essa si "applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario". Sicuramente la norma non riguarda le comunicazione che gli organi procedurali sono tenuti a fare ai creditori, ai terzi interessati o al fallito secondo le modalità e la tempistica accennata, in quanto attiene ai depositi di atti e documenti inseriti in un pro­cedimento di cognizione, sicchè, a decorrere dalla data indicata del 30.6.2014 (salva diversa disposizione del giudice quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti o per ragioni specifiche), gli organi procedurali saranno tenuti ad effettuare il depositi degli atti e dei documenti soltanto in via telematica, nei vari procedimenti di questo tipo cui cui par­tecipano, compresi quelli interni alla procedura collettiva (co­me ad esempio l'accertamento del passivo), dal momento che il comma secondo dell'art. 16bis estende l'applicazione della normativa anche ai soli "processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile".

5. Conservazione dei messaggi
Il curatore (art. 31bis terzo comma), il commissario giudizia­le (art. 171 comma secondo, che richiama il terzo comma dell'art. 31bis) e il commissario liquidatore (art. 207 comma quarto, che richiama il terzo comma dell'art. 31bis) sono tenuti a conservare, per tutta la durata delle relative procedure e per il periodo di due anni dalla chiusura delle stesse, i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
Lo scopo è evidentemente quello di consentire, per il periodo indicato, un riesame delle comunicazioni intercorse, per cui è opportuno che i professionisti si attrezzino per la ordinata e or­ganica conservazione dei messaggi, facendo eventualmente ri­corso al supporto di gestionali che svolgono queste funzioni di archiviazione.

3. Fallimento
A. Istruttoria prefallimentare
La prima modifica in materia fallimentare riguarda l'art. 15 per il quale, antecedentemente alle ultime riforme, il tribunale, a seguito della istanza di fallimento, convocava, con decreto apposto in calce al ricorso sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi era delega alla trattazione del procedimento, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento e il ricorso e decreto andavano notificati al fallito a cura della parte.
Alla luce del modificato terzo comma dell'art. 15, "Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultan­te dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei pro­fessionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con moda­lità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non
risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve inter­correre un termine non inferiore a quindici giorni".
Come si vede, la notifica al fallendo del ricorso decreto va effettuata in prima battuta dalla cancelleria all'indirizzo di po­sta elettronica, da reperire dal registro delle imprese o dal futu­ro Indice nazionale degli indirizzi di posta certificata delle im­prese e dei professionisti; davvero non si capisce, in un clima tutto teso ad agevolare, alleviandolo, il lavoro delle cancellerie, l'attribuzione alle stesse di questo incombente, che obbliga gli addetti a fare una ricerca, non sempre agevole con i mezzi in­formatici di cui le cancellerie dispongono, ad estrarre copia in­formatica dell'istanza e della documentazione ove non sia stata trasmessa in via informatica (obbligo che, come detto scatterà per tutti dal 30 giugno 2014, nel mentre la presente disposizio­ne si applica a tutti procedimenti introdotti dall'1.1.2014), per poi eventualmente comunicare all'istante l'esito negativo, ritra­sferendo così l'onere della notifica tradizionale al ricorrente stesso, cui poteva essere dato fin dall'inizio.
Anche la notifica tradizionale a cura del ricorrente subisce modifiche rilevanti perché, nel caso non sia possibile la notifica di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese, la nuova norma dispone che essa "si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso", senza distinguere tra destinatari persone fisiche e per­sone giuridiche (nel qual caso dovrebbe applicarsi l'art. 145 c.p.c.), né tra l'ipotesi in cui il recapito del notificato è noto ma sul luogo non si rinvengono persone alle quali consegnare il plico (nel qual caso dovrebbe applicarsi l'art. 140 c.p.c.), e quella prevista dall'art. 143, nel caso d'irreperibilità della per­sona fisica medesima; le nuove modalità richiamano inoltre da
vicino quelle di cui all'art. 143 c.p.c., tuttavia la notifica si per­feziona immediatamente al momento del deposito dell'atto e non al ventesimo giorno successivo a quello in cui è eseguita detta formalità. Si è in presenza di una forma di notifica molto sbrigativa che, invece, proprio nella materia in esame richiede­rebbe particolari cautele per le conseguenze che comporta, considerato anche che l'onere della prova del non raggiungi­mento dei limiti di fallibilità è a carico del convenuto fallendo e che, alla fin fine, è interesse dello stesso creditore avere la presenza del proprio contraddittore per instaurare un dialogo per risolvere bonariamente la pendenza.

B. Rapporti ex art. 33
Procedendo secondo l'ordine numerico delle norme investite dalla riforma, si trova una aggiunta apposta alla fine del quinto comma dell'art. 33. Questo, come è noto, dispone che il curato­re, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, rediga un rapporto riepilogativo delle atti­vità svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua ge­stione. Questi rapporti sono pubblici perché una copia di essi viene trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni del comi­tato dei creditori, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termi­ne per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribu­nale; l'aggiunta odierna prevede che "nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è tra­smessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai ti­tolari di diritti sui beni".
Rimane, anzi si acuisce, il problema di stabilire come calco­lare il termine entro cui effettuare la comunicazione al registro delle imprese ed, ora, anche ai creditori, posto che la norma, pur facendo decorrere il termine di 15 giorni dal deposito in cancelleria delle osservazioni del comitato dei creditori, non fissa alcun termine per il deposito di dette osservazione.
Non credo debba essere il giudice delegato a fissare detto termine perchè nessuna norma gli attribuisce un potere del ge­nere e, ai sensi dell'art. 152 c.p.c., il giudice non può stabilire termini di decadenza se la legge non lo prevede; neanche mi convince l'idea che il curatore dovrebbe presentare il rapporto
al comitato con congruo anticipo in modo da consentire a que­sti di fare le proprie osservazioni entro il termine semestrale fissato per i rapporti perché, in tal modo, si finisce per far de­correre il termine per l'invio al registro delle imprese - ed ora anche ai creditori- dalla scadenza semestrale anzicchè, come stabilisce la norma, dall'arrivo delle osservazioni. Credo che la soluzione più corretta sia che il curatore, entro il termine di sei mesi trasmetta una copia del rapporto al comitato dei creditori e, per esso, al presidente, che è il suo referente, dando un ter­mine per formulare eventuali osservazioni; termine che, per il disposto dell'art. 41, non dovrebbe essere inferiore a 15 giorni, sicchè, se il curatore non indica un termine per le osservazioni, opera quello di legge di 15 giorni fissato dall'art. 41 per le pro­prie deliberazioni, tra cui rientrano anche le osservazioni.
Così integrato, il meccanismo ideato dal legislatore per i rapporti semestrali- comunque molto carente- può così sintetiz­zarsi:
a-il curatore trasmette una copia del rapporto al comitato dei creditori che, in mancanza di un diverso termine posto dal cu­ratore, ha il tempo di 15 giorni per formulare eventuali osser­vazioni;
b-contemporaneamente il curatore deposita copia dello stes­so rapporto (e del termine eventualmente dato) alla Cancelleria: la norma non fa cenno espressamente a questo incombente, ma lo si desume dal fatto che si tratta di un atto della procedura che il giudice può e deve esaminare e che in cancelleria vanno depositate le eventuali osservazioni del comitato dei creditori;
c-tale deposito va effettuato, ora, telematicamente con inse­rimento nel SIECIC, dove è attivo il PCT, e in modo cartaceo negli altri tribunali; inoltre può essere inserito nell'area riserva­ta ai creditori nel sito web del Tribunale o nel sito personale del Curatore;
d-scaduto il termine per le osservazioni, altra copia del rap­porto e delle eventuali osservazioni deve, nei 15 giorni succes­sivi, essere trasmessa in via telematica all'Ufficio del registro delle Imprese e a mezzo posta certificata ai creditori;
e-la norma non dice, nel caso, ove ricercare gli indirizzi di posta elettronica dei creditori presumendo evidentemente che, al momento della trasmissione già del primo rapporto semestra­le, sia già stata fatta la comunicazione di cui all'art. 92 secondo
la nuova normativa. Questo è vero per i fallimenti nuovi e quel­li più recenti, ma vi sono anche le procedure nelle quali, alla data del 19.12.2012, la comunicazione ex art. 92 è stata già fat­ta secondo i sistemi tradizionali e, quindi, la scadenza del de­posito del rapporto può cadere prima che i creditori abbiano comunicato il loro indirizzo di posta elettronica certificato. In questo caso le alternative sono due: o l'applicazione della novi­tà introdotta dall'art. 33 viene contemperata con i tempi previ­sti dal quinto comma dell'art. 17 al fine di acquisire gli indiriz­zi PEC ove effettuare la comunicazione del rapporto, oppure si onera il curatore di cercare gli indirizzi di posta elettronica dei creditori presso il registro delle imprese o nell'indice degli in­dirizzi di posta elettronica; io sono più favorevole alla prima soluzione perché la ricerca di cui alla seconda alternativa è prevista dall'art. 92 per l'avviso via PEC ai creditori dell'intervenuto fallimento che la fattispecie in esame presup­pone essere stato già eseguito, anche se per via tradizionale, e per questo motivo il comma quinto dell'art. 17 fa riferimento a diversi criteri di operatività della nuova normativa;
f-non era detto chi dovesse trasmettere la copia all'Ufficio del registro delle Imprese entro tale termine, se il curatore o il cancelliere, ma la nuova disposizione che pone a carico del cu­ratore la comunicazione ai creditori apporta un sostanzioso ar­gomento a favore della tesi che demanda appunto ai curatori l'incombente della trasmissione anche all'ufficio del registro delle imprese;
g-se si segue questa via, il curatore dovrebbe, il giorno della scadenza del termine fissato (da lui o quello di cui all'art. 41) per le eventuali osservazioni del comitato, fare richiesta alla cancelleria di certificare se sono pervenute osservazioni, e, nei quindici giorni successivi, dovrebbe fare le prescritte trasmis­sioni al registro delle imprese e ai creditori.

C. Stato passivo
C.1. L'avviso di cui all'art. 92
Il nucleo centrale delle innovazioni contenute nel decreto svi­luppo bis riguarda la procedura di formazione dello stato passi­vo perchè qui, oltre alle comunicazioni in via telematica, viene
imposto il modello di un rapporto diretto tra curatore e credito­ri, senza più l'intermediazione della cancelleria, che viene ri­preso negli altri subprocedimenti; infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 93 dispone che il ricorso contenente la doman­da di ammissione al passivo non va più depositato in cancelle­ria, ma va trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore unitamente ai documenti.
Innovazione rivoluzionaria in quanto si trasferisce al curato­re il potere certificativo delle cancellerie, senza nulla perdere quanto a garanzie di certezza e trasparenza, sia perché il cura­tore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale (art. 30), sia perché esistono software che consentono, non solo di acquisire automaticamente le domande dei creditori inviate all'indirizzo PEC della procedura, ma an­che di assegnare a ciascuna domanda il numero di cronologico e di creare per ciascuna di esse una ricevuta di deposito, con indicazione del numero cronologico assegnato, che viene ri­spedita via PEC al creditore interessato, il quale ha quindi - ol­tre alla ricevuta standard generata per regole tecniche dai ge­stori nazionali delle PEC - una ulteriore prova dell'effettivo ar­rivo del proprio ricorso al curatore; sono strumenti che, per la loro automaticità sempre verificabile, danno garanzie di veridi­cità e correttezza almeno pari- ma forse anche maggiori- di quelli che fornisce il tradizionale deposito in cancelleria, che, quando il sistema sarà a regime, risentiranno di un forte decon­gestionamento per il minor afflusso alle stesse di documenti cartacei e di pubblico, a tutto vantaggio del miglior funziona­mento della giustizia.
Ovviamente per raggiungere lo scopo del rapporto diretto il legislatore ha dovuto intervenire pesantemente sugli artt. 92 e 93 della legge fallimentare.
Per la verità avrebbe dovuto estendere il suo intervento an­che all'art. 16, comma primo, n. 5, nella parte in cui si dispone che con la sentenza di fallimento si assegna ai creditori e terzi che vantano diritti sui beni un termine "per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione", e non lo ha fatto, ma da questa omissione non può dedursi che il legislatore abbia voluto mantenere parallelamente il vecchio sistema del deposi­to cartaceo della domanda e della documentazione in cancelle­ria, sia per la innovazione dell'art. 93 secondo comma da parte della legge di stabilità di cui si dirà, sia perchè la nuova norma?
tiva va in senso completamente opposto, verso cioè la informa­tizzazione del procedimento di accertamento del passivo; la omessa modifica dell'art. 16 deve, quindi, interpretarsi come una colpevole dimenticanza che crea una disarmonia facilmen­te superabile ritenendo implicitamente abrogata (per incompa­tibilità) dalla recente normativa la citata disposizione dell'art. 16 nella parte in cui parla del deposito della domanda in can­celleria. Di conseguenza, nella sentenza di fallimento potrà es­sere assegnato ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la tra­smissione della domanda di ammissione e della relativa docu­mentazione secondo le modalità che comunicherà il curatore con l'avviso di cui all'art. 92; oppure, se si vuole essere più a­nalitici, per la trasmissione della domanda di ammissione e del­la relativa documentazione in via telematica all'indirizzo di po­sta elettronica certificata del curatore, indicato nell'avviso di cui all'articolo 92. Il che comunque consente, nel sistema a re­gime, ai creditori di presentare, con le stesse formalità, la do­manda e la documentazione anche prima dell'avviso del cura­tore, posto che questi entro dieci giorni dalla nomina ha comu­nicato il suo indirizzo PEC al registro delle imprese, ove chi­unque può reperirlo.
Non è stato modificato neanche il primo comma dell'art. 89 che, pertanto, mantiene la sua validità non essendo incompati­bile con la nuova normativa, per cui il curatore dovrà comun­que depositare in cancelleria l'elenco dei creditori, con l'indica­zione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elen­co di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del falli­to, con l'indicazione dei titoli relativi. Ciò avverrà, come tutti i depositi che il curatore deve effettuare in cancelleria, con le modalità in precedenza descritte.
Il nuovo legislatore ha, invece, modificato il primo comma dell'art. 92, eliminando i riferimenti all'invio dell'avviso a mezzo posta, telefax o posta elettronica e sostituendo questi strumenti con la trasmissione a mezzo posta elettronica certifi­cata e prevedendo, come già accennato, che, soltanto se il rela­tivo indirizzo del destinatario non risulta dal registro delle im­prese nè dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettro­nica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, il curatore
può fare ricorso alla trasmissione a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore (alternativa, si ribadisce, consentita soltanto per questo primo atto)4.
Ovviamente è stato modificato anche il contenuto dell'avviso ai creditori che ora comprende, oltre alle tradizio­nali indicazioni indispensabili per la partecipare al concorso, quei dati che permettono il passaggio dal sistema cartaceo a quello della corrispondenza in via telematica diretta senza pas­sare per la cancelleria. E così:
a-per consentire l'inoltro delle domande di ammissione al passivo (e di rivendica o restituzione dei beni) e dei documenti in via informatica, il curatore deve indicare nell'avviso il pro­prio indirizzo PEC (specifico per quella procedura); e ciò an­che nei casi in cui egli abbia già comunicato il proprio indiriz­zo al registro delle imprese, nel qual caso la comunicazione di­retta serve, evidentemente, soltanto ad agevolare il creditore e­simendolo da ogni altra ricerca;
b-deve, inoltre, avvertire i destinatari che le domande, sia quelle tempestive che quelle tardive o supertardive, vanno pre­sentate, unitamente ai relativi documenti, esclusivamente al cu­ratore mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato, utilizzando un indirizzo PEC proprio o di altri, attuando una sorta di domiciliazione elettronica perché a questo indirizzo saranno poi effettuate le successive comuni­cazioni del curatore. Se si vuole essere ancora più chiari sul si­gnificato della esclusività della trasmissione telematica diret­tamente al curatore, si può precisare che le domande inviate al curatore in formato cartaceo, anziché digitale, così come le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo po­sta alla cancelleria, nonché le domande inviate con modalità te­lematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile.
c-poiché tutte le successive comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica, nell'avviso va contenuto anche l'invito al destinatario a fornire il proprio indirizzo PEC al quale intende ricevere le successive comunicazioni, ed a se?
gnalare eventuali successive variazioni, con l'avvertimento che, in mancanza di indirizzo PEC, dette comunicazioni saran­no effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
E' preferibile, ma non indispensabile, comunicare già con l'avviso di cui all'art. 92 le credenziali d'accesso all'apposita sezione del Portale dei fallimenti, ove il tribunale ne sia fornito o del sito web personale del curatore, ove i ricorrenti potranno consultare la totalità delle domande proposte e i relativi docu­menti, che, come si vedrà, costituisce l'unica via di accesso a questi dati.
Nei fallimenti nei quali, alla data del 19.12.2012, risulti esse­re stato già inviato l'avviso ex art. 92 è chiaro che questo non va rinnovato, ma, come già ricordato, il quinto comma dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 dispone che il curatore, entro il 30.6.2013, comunichi ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, li inviti a comunicare, entro tre mesi, il loro indirizzo di posta elettroni­ca certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, li avvisi di rendere nota ogni successiva varia­zione e li avverta che in caso di omessa indicazione le comuni­cazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Trattandosi della prima comunicazione, trova applicazione analogica il primo comma dell'art. 92, per cui questa va effet­tuata all'indirizzo PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INIPECIP e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impre­sa o la residenza del creditore. Tuttavia, nel caso i creditori hanno già fornito, con la domanda di insinuazione (o altre i­stanze) i dati relativi al loro recapito di posta elettronica, credo che il curatore non possa prescindere da questo dato e debba, quindi utilizzare questo indirizzo per la comunicazione da ef­fettuare entro il 30.6.2013; così pure, ai creditori che hanno e­letto domicilio presso un legale, la comunicazione andrà fatta all'indirizzo PEC del legale (da ricercare con le solite modali­tà), così come al suo domicilio dovevano essere indirizzate in precedenza le comunicazioni tradizionali.
Le comunicazioni successive andranno effettuate all'indirizzo di posta comunicato entro i tre mesi indicati dal quinto comma dell'art. 17 e, in mancanza, mediante deposito in cancelleria.
Ho già sottolineato che lo spartiacque per l'applicazione del­la nuova normativa alle procedure già pendenti è segnato dal fatto che alla data del 19.12.2012 sia stato o non inviato l'avviso ai creditori di cui all'art. 92 e non dal momento in cui viene tenuta l'attività processuale cui la comunicazione è fina­lizzata; ma questa distinzione fatta dai commi quarto e quinto dell'art. 17 se ben si concilia con le varie attività che normal­mente si esauriscono in breve tempo, assume un rilievo partico­lare nella formazione del passivo, stante la possibilità che le operazioni di accertamento si protraggano per periodi lunghi, in considerazione anche delle possibilità di presentare domande di ammissione tardive e supertardive, tutte rette da un unico i­niziale avviso.
E' opportuno sondare le singole ipotesi che si possono pre­sentare:
a-fallimenti dichiarati successivamente al 19.12.2012; qui non sorge alcun problema perché ad essi va applicata integral­mente la nuova disciplina;
b-fallimenti dichiarati prima del 19.12.2012 nei quali, a quella data, non era stata fatta la comunicazione ai creditori di cui all'art. 92; anche qui l'intero procedimento di accertamento del passivo, a cominciare appunto dall'avviso ai creditori non ancora inviato, si svolgerà secondo le nuove regole, che riguar­deranno anche le domande tardive e supertardive;
c-fallimenti dichiarati prima del 19.12.2012 nei quali, a quel­la data, l'avviso di cui all'art. 92 era stato già spedito ai credi­tori; qui il procedimento per l'accertamento del passivo sarà retto dalle vecchie regole, in qualunque momento si tenga l'udienza di verifica, anche, quindi, se questa si tenga dopo che il curatore abbia comunicato ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica, come il comma quinto prescrive debba fare entro il 30 giugno 2013. Se però l'udienza (è da presumere per l'esame di domande tardive o supertardive) viene fissata dopo il 31.10.2013, questa dovrà essere retta dalla nuova normativa perché questa, a partire da detta data, sarà entrata in vigore an­che per l'ipotesi in esame in cui alla data del 19.12.2012 era stata già effettuata la comunicazione di cui all'art. 92; qui, il meccanismo predisposto, della comunicazione dell'indirizzo PEC del curatore entro il 30.6.2013 e la risposta entro tre mesi, permette di instaurare quel rapporto diretto che consentirà al curatore di trasmettere il progetto di stato passivo e quant'altro necessario.

C.2. Trasmissione della domanda e dei documenti
Le modifiche dell'art. 93 sono state in parte anticipate trattando dell'avviso trasmesso dal curatore e, da quanto detto, si deduce che l'unico mezzo per partecipare al passivo o avanzare do­manda di rivendica o restituzione di beni è quello della trasmis­sione in via telematica della domanda e della documentazione all'indirizzo di posta certificata comunicato dal curatore.
Non solo la domanda, quindi, ma anche la documentazione, secondo la espressa indicazione del secondo comma dell'art. 93, deve essere trasmessa in via telematica in formato digitaliz­zato, sia che si tratti di documento creato fin dall'origine in formato digitale che di documento originariamente cartaceo, che va digitalizzato mediante scansione. Qualche dubbio in proposito, che era sorto alla lettura dell'originaria formulazione dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, è stato superato dalla legge di stabilità, che ha rimodificato il secondo comma dell'art. 93 ove, dopo aver ribadito che il ricorso è tra­smesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma, ag­giunge che "l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale", facendo in tal modo inconfutabilmente capire che tutta la documentazione va trasmessa in via telematica al curatore all'indirizzo PEC comu­nicato e che va depositato in cancelleria soltanto l'originale cartaceo del titoli di credito allegati al ricorso. Il che si spiega agevolmente col fatto che la produzione del titolo (si configuri l'onere del deposito come requisito per l'esame del merito della domanda ovvero quale requisito di proponibilità della domanda stessa) è necessaria per evitare la possibilità di insinuazione da parte di altri creditori in via cambiaria ovvero ad assicurare al debitore l'esercizio di eventuali azioni cambiarie di regresso, tant'è che l'ult. comma dell'art. 93 consente al cancelliere di prendere copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e di restituire l'originale con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
A questo punto il curatore, che ha ricevuto le domande e la relativa documentazione all'indirizzo di posta elettronica co?
municato, fa quello che faceva prima; ossia esamina le doman­de, predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di di­ritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e poi deposita il progetto di stato passivo "corredato dalle relati­ve domande" nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Nel sistema vigente fino alle ultime innovazioni, il curatore, depositato il progetto di stato passivo in cancelleria, non dove­va effettuare alcuna comunicazione, essendo stato eliminato, con il decreto correttivo del 2007, l'obbligo di comunicare l'avvenuto deposito ai creditori e terzi aventi diritti sui beni, i quali, quindi, potevano recarsi in cancelleria dove trovavano il progetto depositato dal curatore e le relative domande che era­no state esaminate e che erano pervenute presso la cancelleria. Instaurato il meccanismo della trasmissione diretta in via tele­matica delle domande e della documentazione al curatore, era logico far continuare questo rapporto, ed, infatti, il nuovo se­condo comma dell'art. 95 impone al curatore di trasmettere, nello stesso termine di quindici giorni anteriori all'udienza, il progetto di stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al pas­sivo.
Ricapitolando, quindi, il curatore- che ha ricevuto le doman­de e la relativa documentazione in via telematica- deve, nel termine indicato, depositare in cancelleria il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande, e deve trasmettere, nello stesso termine, ai creditori e terzi il solo progetto di stato passivo.
Il deposito in cancelleria del progetto di stato passivo e delle domande va effettuato secondo le regole esposte nella parte generale, ossia telematicamente seguendo le regole di interope­rabilità SIECIC dove è attivo il PCT (in attesa di ulteriori di­sposizione della DIGSIA riguardanti nuovi atti telematici in formato XLM) e mediante inserimento in aree riservate del sito web del tribunale e di quello personale del curatore; strumenti questi che diventano ora indispensabili, anche lì dove è operan­te il PCT, perché il sistema SIECIC non è consultabile da parte dei creditori ai quali bisogna invece consentire di visionare ciò che è stato depositato in cancelleria dal curatore; è vero che il curatore ha trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo,
ma appunto, soltanto questo e non le domande, per cui, se non si vuole rimanere ancorati al passato richiedendo il deposito di una copia cartacea del progetto dello stato passivo e delle do­mande, è necessario che ogni tribunale disponga di un sito che consenta, con le dovute cautele di riservatezza già accennate, ai creditori e terzi di prendere visione di tale materiale senza re­carsi in cancelleria, altrimenti gran parte della riforma perde­rebbe slancio.
Il deposito di una copia cartacea del progetto di stato passivo e delle domande è comunque necessaria quando vi siano credi­tori e terzi aventi diritti sui beni ai quali non è pervenuto nean­che il progetto per non aver essi comunicato l'indirizzo PEC o le variazione dello stesso. Vale, particolarmente in questo caso, la raccomandazione fatta nella parte generale di depositare in cancelleria l'elenco dei destinatari di tale forma di comunica­zione residuale, perché soltanto a questi la cancelleria potrà consentire di prendere visione ed estrarre copia. Va ricordato, comunque, che, a differenza di altri depositi in cancelleria di cui si è parlato (quello dei rapporti ex art. 33, dell'elenco dei documenti), nel caso si sta parlando del deposito di atti e do­cumenti nell'ambito del procedimento di accertamento del pas­sivo e, quindi, di atti processuali e documenti che, a norma dell'art. 16bis del D.L. n. 179 del 2012, a decorrere dal 30.6.2014, potranno essere depositati esclusivamente con mo­dalità telematiche.
Ritornando all'attuale, il secondo comma dell'art. 95 non fa riferimento alla documentazione pervenuta a corredo delle do­mande di partecipazione al passivo, per cui ritengo che la stes­sa non debba essere depositata in cancelleria con le stesse for­me del progetto di stato passivo e della documentazione. Né da questo silenzio può trarsi la deduzione che tale materiale debba essere depositato in forma cartacea in cancelleria perchè la ratio della nuova disciplina è quella di tendere verso la infor­matizzazione dei rapporti e la dematerializzazione dei fascicoli; finalità che verrebbero tradite ove si addossasse al curatore il compito immane di trasformare in cartacea la documentazione ricevuta in via digitale per depositarla in cancelleria. In tal mo­do, rispetto al passato, si trasferirebbero su un solo soggetto (il curatore) incombenze che in precedenza competevano a cia­scun creditore, senza alcun vantaggio per lo snellimento del la­voro nelle cancellerie, anzi con aggravio per le stesse che sarebbero tenute a catalogare i documenti allegandoli alle relative domande per poi inserirli nel fascicolo fallimentare di pertinen­za.
E' anche vero, però, che detto materiale non può restare nel­la sola disponibilità del curatore in quanto anche il giudice, il giorno dell'udienza di verifica, deve poter consultare non solo il progetto di stato passivo e le domande (ove è funzionante la consolle del magistrato, questi può collegarsi con la cancelleria ove sono depositati tali atti), ma anche la documentazione; e­gualmente i creditori devono essere posti in condizione di prendere visione, oltre che del progetto di stato passivo loro trasmesso, delle domande e della documentazione allegata alle stesse il cui esame è indispensabile per formulare eventuali os­servazioni alle proposte del curatore sulle domande presentate da altri creditori.
Per quanto riguarda il giudice, il problema è facilmente ri­solvibile trasferendo appunto il tutto sulla piattaforma telemati­ca dell'Ufficio oppure utilizzando supporti di memoria esterni (chiavi usb, pen drive, cd-rom o dvd); anzi è consigliabile ri­correre sempre a questi strumenti alternativi per ovviare ad e­ventuali difficoltà operative o disservizi della rete.
Per quanto riguarda i creditori e i terzi titolari di diritti, che hanno ricevuto in via telematica all'indirizzo da essi comunica­to nella domanda di insinuazione il solo progetto di stato passi­vo, l'unica via per consentire loro di esercitare i loro diritti è inserimento da parte del curatore di tutti i dati ricevuti- proget­to di stato passivo, domande e documenti- nella piattaforma te­lematica adottata dal tribunale o nel sito del curatore che fun­zionerebbe come strumento informativo e di consultazione dei documenti per i creditori attraverso l'utilizzo di specifiche aree riservate. si potrebbe pensare di trasferire, anche a questo fine, tutti i dati consultabili (progetto di stato passivo, domande e re­lativa documentazione) su un dvd non alterabile da consegnare in cancelleria per la consultazione da parte degli interessati.

C.3. Le osservazioni dei creditori e la presentazione di docu­menti integrativi
Sebbene la norma non ponga ulteriori oneri informativi a cari­co del curatore al momento della trasmissione del progetto di stato passivo, è opportuno che questi, ove non l'abbia già fatto (e comunque anche in tal caso), ricordi ai destinatari che po­tranno presentare osservazioni e trasmettere i documenti inte­grativi almeno cinque giorni prima dell'udienza.
Questa indicata è una novità di non poco conto introdotta nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 95, ove, infatti, si stabilisce che i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma (ossia sem­pre al curatore a mezzo della posta elettronica certificata), os­servazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza, la cui conoscenza da parte del giudice e dei creditori è assicurata con gli stessi sistemi di cui si è appena parlato
A parte le modalità di trasmissione, si è ritornati, almeno per quanto riguarda le osservazioni scritte, al sistema introdotto dal Dlgs n. 5 del 2006, che era stato modificato dal Dlgs n. 169 del 2007, che aveva spostato il limite per la presentazione delle os­servazioni- e dei documenti integrativi- fino all'udienza di veri­fica, così valorizzando il contraddittorio tra i creditori. Elimina­to, infatti, l'obbligo della comunicazione ai creditori dell'avvenuto deposito e delle altre avvertenze che la prima formulazione dell'art. 95 richiedeva, cancellato il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza per la presentazione di os­servazioni scritte da parte dei creditori, e, abrogata la norma che disponeva la perentorietà del termine di quindici giorni prima dell'udienza di accertamento per la presentazione della documentazione, veniva consentito ai creditori di presentare, fino al giorno dell'udienza di verificazione dello stato passivo, "osservazioni scritte e documenti integrativi"; in tal modo l'udienza di verifica diventava il luogo cruciale in cui, nono­stante il contraddittorio già instaurato tra ciascun creditore e il curatore, si realizzava appieno il contraddittorio tra tutti i credi­tori, con la partecipazione, su sua richiesta, anche del fallito.
Io non credo che questo sistema sia mutato, nonostante la reintroduzione della possibilità per i creditori di fare osserva­zione, nonché di presentare documenti integrativi, fino a cinque giorni prima dell'udienza, perché il contraddittorio che si in­staura prima dell'udienza è esclusivamente bilaterale tra cia­scun creditore e il curatore, nel mentre, il contraddittorio nel procedimento di accertamento del passivo deve attuarsi non so­lo con il curatore ma tra tutti i creditori tra loro, giacchè questi,
una volta presentata la domanda di insinuazione, hanno legit­timazione ad interloquire sulle posizioni altrui dal cui accogli­mento potrebbero essere danneggiati.
Invero, il procedimento di accertamento del passivo, doven­do tener conto dello strumento esecutivo in cui si inserisce, che coinvolge tutti i creditori, non può prescindere dalla previsione di un momento processuale in cui possa estrinsecarsi l'interesse di ciascuno dei creditori a vedere escluse le opposte e conver­genti pretese di tutti gli altri sullo stesso patrimonio. Questo momento non si può realizzare con le osservazioni perché non è prevista la possibilità di replica, ma va individuato, come già in passato, nell'udienza di verifica, che segna la caratteristica più deviante rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, pro­prio perchè il procedimento di accertamento del passivo è l'u­nico procedimento in cui tutti gli interessati (ciascun creditore, il fallito e il curatore) vi possono prendere parte attivamente; ed è proprio la consapevolezza che il contraddittorio nel procedi­mento di accertamento del passivo non è quello tecnico-giuridico che si attua nel processo ordinario, basato sulla indi­vidualità del rapporto e in cui l'intervento di terzi è episodico e formalizzato (da cui l'esigenza di sottoporre ad un controllo giurisdizionale unitario l'esistenza, l'entità e la collocazione dei crediti da soddisfare su un unico patrimonio), che ha giustifica­to il mantenimento all'interno della procedura esecutiva falli­mentare del procedimento cognitorio di accertamento del pas­sivo, con esclusione di ogni forma alternativa di tutela, dettan­do per esso una apposita disciplina, articolata su meccanismi che consentono la partecipazione di tutti i creditori per realiz­zare questa forma di contraddittorio incrociato, espressione dell'essenza stessa della concorsualità, che non trova altra oc­casione in tutto il processo fallimentare per realizzarsi.
La nuova disposizione, quindi, sembra più che altro diretta a consentire ai creditori di prendere tempestiva visione del pro­getto di stato passivo in modo da avere il tempo per approntare le proprie difese ai rilievi del curatore, svolgendo osservazione e presentando documenti integrativi a tutela della propria do­manda di partecipazione al passivo, e in tal modo si spiega an­che perché l'art. 95 preveda la trasmissione del solo progetto di stato passivo e non anche delle domande e della documenta­zione. Non è, ovviamente, precluso a ciascun creditore di muo­vere osservazioni alle decisioni del curatore riguardanti posizioni creditorie di altri creditori concorrenti, ma il fatto che, prima dell'udienza di verifica, il creditore interessato dalle al­trui osservazioni, anche se riesce a vederle, non possa replicare né gli altri creditori possano interferire sui nuovi documenti prodotti, inducono a ritenere che, ancora oggi, il contraddittorio si cristallizzi soltanto all'udienza di verifica.
Tanto comporta che ciascun creditore conserva il potere di sollevare eccezioni, anche quelle non rilevabili di ufficio (per le quali soltanto si pone la necessità di discutere della loro pro­ponibilità) fino all'udienza di verifica e che, quindi, la mancata presentazione di osservazioni nei cinque giorni anteriori all'udienza non preclude ai creditori silenti, che comunque hanno interesse ad escludere pretese confliggenti con le pro­prie, il potere di sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, che potrebbero (anche nell'interesse pubblico a che lo stato passivo rappresenti le pretese vere e reali che possono parteci­pare al concorso sostanziale) portare all'esclusione di un credi­tore che non ha diritto a partecipare a tale concorso e che, inve­ce, per inerzia o ignoranza del curatore che non ha sollevato la stessa eccezione, verrebbe ammesso. E che ciascun creditore possa, oltre al curatore, sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio è chiaramente detto nel comma terzo dell'art. 95, lì dove dispone che il giudice decide "... avuto riguardo alle ec­cezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati", termine, quest'ultimo che comprende sia i creditori che hanno presentato domanda di par­tecipazione al concorso sia domanda di rivendica o restituzione di beni; la norma consente, cioè, anche a costoro la formula­zione di eccezioni in senso stretto, giacchè considera a parte, come fonte della decisone, le eccezioni rilevabili d'ufficio per l'attribuzione delle quali agli interessati non vi sarebbe stato peraltro bisogno di una espressa previsione normativa, rien­trando nei poteri delle parti sollevare, in ogni momento del procedimento, le eccezioni rilevabili d'ufficio.
Posto che i creditori possono sollevare ogni tipo di eccezioni fino all'udienza di verifica, un trattamento diverso non può es­sere riservato al curatore, sicchè anche per lui il termine ultimo per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio va spostato al momento dell'udienza e non a quello della formazione e depo­sito del progetto di stato passivo. Del resto, una volta ammesso che dopo il deposito del progetto di stato passivo i creditori possono presentare osservazioni e documenti integrativi, anche se ciò avviene cinque giorni prima dell'udienza è soltanto in occasione di quest'ultima che la posizione di quel creditore può essere valutata e in quel momento può sorgere la necessità (ol­tre che per gli altri creditori, anche) per il curatore di sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio non eccepite in precedenza.
A favore di questa tesi milita peraltro la constatazione che il legislatore non ha qualificato come perentorio il termine per il deposito del progetto, nè ha sanzionato a pena di decadenza il mancato rilievo di detti fatti nè il mancato rispetto del termine per rilevarli, in totale difformità dalla formula utilizzata nel set­timo comma dell'art. 99, per il quale la parte nei confronti della quale è proposta la domanda di opposizione allo stato passivo, di impugnazione o di revocazione dei crediti ammessi "deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depo­sitando memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, non­ché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti".

C.4. L'udienza di stato passivo e la relativa comunicazione
L'udienza si svolge con le modalità solite non essendo stata in­trodotta alcuna modifica ai commi terzo e segg. dell'art. 95. Tuttavia, è di tutta evidenza che le innovazioni di cui si è parla­to finora spingono verso una udienza telematica, che, come già detto, è facilmente realizzabile con piccoli accorgimenti che consentano al giudice di consultare, dal suo PC, i dati inseriti dal curatore nel progetto di stato passivo, leggere le domande in pdf e la relativa documentazione trasmessa, confermare la proposta del curatore o variarla inserendo la propria decisione ecc.. Al termine dell'udienza, lo stesso giudice può stampare il verbale dell'udienza che firma in originale e dichiara esecutivo lo stato passivo.
Il documento contenente lo stato passivo esecutivo va depo­sitato in cancelleria con le stesse modalità in precedenza indi­cate per il deposito del progetto di stato passivo e, attraverso l'inserimento nel sito web del tribunale o del curatore è all'istante consultabile dai creditori registrati e forniti delle chiavi di accesso.
In ogni caso, il curatore, immediatamente dopo la dichiara­zione di esecutività dello stato passivo, deve darne comunica?
zione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accogli­mento della domanda. Così è stato modificato, e semplificato, l'art. 97 che, in precedenza articolava in modo dettagliato i compiti del curatore una volta che lo stato passivo fosse stato dichiarato esecutivo dal giudice. Egli doveva, in primo luogo, provvedere al deposito dello stesso in cancelleria, immediata­mente dopo la dichiarazione di esecutività, e, per consentire ai creditori di prenderne visione, doveva dare loro immediata no­tizia dell'avvenuto deposito informandoli del loro diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento; comu­nicazione da effettuare presso il domicilio eletto o, in mancan­za presso quello effettivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo fax o e-mail, qualora il creditore nella domanda avesse indicato queste modalità per ricevere le comu­nicazioni.
La nuova norma è molto semplificata in quanto prevede, così come per il progetto di stato passivo, la comunicazione dell'intero documento contenente lo stato passivo all'indirizzo PEC comunicato da ciascun creditore.
È rimasto l'onere di informare i creditori anche del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento dello stesso, ma è rimasta anche la carenza, come in precedenza, del­la mancata indicazione del termine per proporre l'opposizione e delle conseguenze del non rispetto dello stesso, come per completezza sarebbe stato più corretto, perché delle due: o si ritiene che il creditore debba conoscere la legge, nel qual caso non è necessaria l'informazione della possibilità di proporre opposizione, o si ritiene che è meglio mettere i creditori in condizione di determinarsi in base alla lettura della comunica­zione, nel qual caso sarebbe stato più logico richiedere anche queste aggiunte, che comunque il curatore può effettuare, indi­pendentemente dalla previsione normativa.

D. Gli ulteriori incombenti del curatore
Eguale meccanismo va seguito per le comunicazioni ai credito­ri successive allo stato passivo in virtù della norma generale di cui al primo comma dell'art. 31bis, per la quale tutte le comu­nicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge
o il giudice delegato pone a carico del curatore vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato.
A volte, la nuova normativa si è limitata a sostituire alla co­municazione cartacea quella via PEC, come per la proposta ini­ziale di concordato fallimentare, con i relativi pareri, (art. 125) e quella approvata (art. 129), che vanno trasmesse anche al ter­zo proponente all'indirizzo di posta elettronica da lui comuni­cato con la proposta; altre volte ha disposto che, come in tema di stato passivo, venga trasmesso ai creditori, sempre via PEC, l'intero atto di cui in precedenza si comunicava l'avvenuto de­posito in cancelleria, e ciò è accaduto per il rendiconto e per i progetti di riparto (parziali e definitivo) e per il decreto con cui il tribunale dispone, ai sensi dell'art. 102, di non farsi luogo all'accertamento del passivo.
Ed invero:
a-a norma del terzo comma dell'art. 116, 3. il curatore deve dare immediata comunicazione con posta elettronica ai credito­ri ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizio­ne, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, dell'avvenuto deposito del conto della gestione e della fissazione dell'udienza per la discussione "inviando loro copia del rendiconto ed avvi­sandoli che possono presentare eventuali osservazioni o conte­stazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma", ossia mediante trasmis­sione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.
b-il secondo comma dell'art. 110- applicabile anche al ripar­to finale- stabilisce che "il giudice ordina il deposito del pro­getto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i cre­ditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata"; nel caso non vi è bisogno che il curatore avverta i destinatari di poter proporre osservazioni, giacchè avverso il progetto di riparto i creditori possono proporre soltanto reclamo ex art. 36, che segue la via per gli atti giudiziari; possibilità che è opportuno venga rappre­sentata nella comunicazione del curatore, sebbene la norma non lo dica.
c-l'art. 102, che, in passato, disponeva la comunicazione ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al pas­sivo ai sensi degli artt. 93 e 101 del decreto di non farsi luogo
al procedimento di accertamento del passivo di cui al primo comma dell'art. 102, oggi prevede che sia trasmessa, ovvia­mente per via posta elettronica certificata, anche la copia del decreto, avvertendo i destinatari che nei quindici giorni succes­sivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello.
Infine, in altri casi ancora, il recente legislatore ha introdotto ex novo nuovi adempimenti, come l'avvertimento ai destinatari del conto gestione non solo che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni, ma che possono farlo fino a cin­que giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, secondo comma (per cui è stato modificato anche il secondo comma dell'art. 116), o come per il ricorso e il decreto del tri­bunale di cui all'art. 143 in tema di esdebitazione e come per i rapporti semestrali, copia dei quali, assieme alle eventuali os­servazioni, va, come già detto, ora trasmessa a mezzo posta e­lettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

4. Concordato Preventivo
Più modeste sono le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo, ove non vi è una procedura di accerta­mento del passivo che, come visto, è il campo dove sono inter­venute le più rilevanti innovazioni nel fallimento.
Anche il commissario del concordato preventivo, come già detto, è tenuto, entro dieci giorni dalla nomina, a comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e poi deve comunicarlo ai creditori con il primo av­viso, che è quello di cui all'art. 171.
Ciò significa che il commissario, dopo aver proceduto alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta del­le scritture contabili presentate, deve comunicare ai creditori "a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'INIPECIP e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccoman­data o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, nonché:
- il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certifi­cata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario" ove effettuare le successive comunicazioni;
-l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione di tale in­dirizzo nel termine di quindici giorni e nei casi di mancata con­segna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili0 al destinatario, le successive comunicazioni saran­no effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Tra gli atti che il commissario, successivamente a questa primo avviso ai creditori, deve fare vi è la "relazione particola­reggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai credito­ri"; questa in precedenza doveva essere depositata in cancelle­ria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori, nel mentre ora, va "deposita in cancelleria (secondo le modalità già indicate) almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei credito­ri" e nello stesso termine comunicata ai creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo com­ma. L'anticipazione del deposito e della comunicazione è chia­ramente giustificata dalla intenzione di dare più tempo ai credi­tori per visionare la relazione in modo da orientarsi consape­volmente nella espressione del voto, ma è anche vero che pro­prio i nuovi sistemi di comunicazione che, peraltro, portano a diretta conoscenza degli interessati la stessa relazione, avrebbe­ro permesso di mantenere il termine precedente, consentendo così al commissario di presentare una relazione aggiornata agli ultimi avvenimenti che spesso intervengono solo a ridosso dell'adunanza di creditori.
Inoltre il commissario deve comunicare ai creditori, con il solito sistema, l'apertura del procedimento di revoca del con­cordato a norma dell'art. 173 e, nel caso di concordato con ces­sione di beni omologato, i rapporti ex art. 33, comma 5, che il liquidatore redige con periodicità semestrale dalla nomina e trasmette al comitato dei creditori e al commissario, che prov­vede alla comunicazione ai creditori, giusto il nuovo sesto comma dell'art. 182; una copia della relazione va inserita dal commissario anche nell'area riservata del sito del tribunale o del curatore.
Va ricordato che nei concordati nei quali la comunicazione della data dell'adunanza sia stata già effettuata alla data del 19.12.2012, la nuova disciplina si applica a partire
dall1.11.2013, fermo restando che il commissario deve comu­nicare a tutti i creditori, entro il 30.6.2013, il suo indirizzo P.E.C. richiedendo ai destinatari di comunicare il proprio entro tre mesi; il che, verosimilmente, sarà utile soltanto per la co­municazione delle relazioni semestrali da ultimo accennate.
Non credo che i creditori siano tenuti a trasmettere il voto all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal commissario perché le nuove disposizioni sul concordato attengono soltanto alle comunicazioni del commissario, ma non prendono in con­siderazione eventuali attività dei creditori, come, invece nel fal­limento. Inoltre il voto dovrebbe essere espresso all'udienza, come regola, tanto che l'art. 178 non prevede il voto per corri­spondenza anteriore alla stessa; prevede quello successivo nei venti giorni, ma il quarto comma dell'art. 178 dispone che "i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale", e questa norma introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, non è stato modi­ficato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012. Peraltro, anche per queste nuove manifestazioni di dissenso la norma ha confermato che esse sono annotate dal cancelliere in calce al verbale di udienza, ribadendo che le stes­se debbo pervenire in cancelleria e non al commissario. Tutto ciò mi induce a ritenere che sia il voto prima dell'udienza che il dissenso successivo vadano espressi con i sistemi tradizionali, ossia a mezzo lettera, telegramma o telefax o posta elettronica in cancelleria.

5. Liquidazione coatta
La nuova normativa sulla liquidazione coatta ricalca quella sul fallimento, con gli adattamenti dettati dalla differente disciplina delle due procedure.
Il commissario liquidatore entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizio­ne, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed entro un mese deve fare la comunicazione ai creditori di cui all'art. 207 indicando le somme risultanti a credito di ciascuno secon­do le scritture contabili e i documenti dell'impresa.. Questa, in precedenza, andava fatta a mezzo raccomandata, ed ora va effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indi­rizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifi­cata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impre­sa o la residenza del creditore; con la stessa il commissario de­ve comunicare il suo indirizzo di posta elettronica certificata, invitare i creditori ad indicare, entro quindici giorni dal ricevi­mento della comunicazione, il loro indirizzo di posta elettroni­ca certificata, avvisarli che entro lo stesso termine possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze e, infine, avvertirli che tutte le successive comunicazioni saranno effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato e che in mancanza di indicazione di tale indirizzo o di mancata comuni­cazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse saranno eseguite me­diante deposito in cancelleria.
Come è noto in questa procedura non è prevista una udienza avanti al giudice che decida sulle proposte del commissario li­quidatore, ma è questi che, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione (salvo diverso termine dettato da leggi speciali), forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, che vanno depositati nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. In passato il com­missario effettuava il deposito cartaceo di tale elenco in cancel­leria e dava notizia ai creditori dell'avvenuto deposito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; ora, alla luce del nuovo disposto del primo comma dell'art. 209, egli deve eseguire il deposito di copia cartacea e anche telematicamente tramite SIECIC dove è attivo il PCT, come per il progetto di stato pas­sivo, lo stato passivo stesso nel fallimento e deve trasmettere l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata.
Eguale meccanismo va utilizzato per le successive comuni­cazioni, ossia dell'avvenuto deposito del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione, del piano di riparto tra i creditori, della relazione del comitato di sorveglianza5 e della proposta di concordato corredata col parere del commissario li­quidatore e del comitato di sorveglianza.

6. Amministrazione straordinaria
Il commissario straordinario, entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizio­ne, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e, come il curatore fallimentare, ove alla data del 19.12.2012 non sia an­cora stata fatta ai creditori e terzi aventi diritti sui beni la co­municazione di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 270 del 1999, che e­quivale all'avviso di cui all'art. 92, deve provvedervi con le medesime modalità già viste parlando dl fallimento.
Il commissario deve, quindi, comunicare ai creditori e ai ter­zi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certifi­cata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di po­sta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indi­rizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insol­venza che riguardano l'accertamento del passivo. L'avviso deve inoltre contenere l'invito ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'avvertimento delle conse­guenze della mancata comunicazione, di modo che tutte le suc­cessive comunicazioni saranno effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal credito­re o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indi?
cazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di man­cata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di manca­ta consegna per cause imputabili al destinatario, esse si ese­guono mediante deposito in cancelleria.
Per le amministrazioni straordinarie già pendenti alla data del 19.12.2012 nelle quali, a quella data, è stata già effettuata la comunicazione ai creditori dell'avviso ex art. 22, la disciplina, come detto si applica dal 31/10/2013 in poi, con obbligo del commissario di comunicare entro il 30.6.2013 il proprio indi­rizzo di posta certificata e quant'latro elencato nella parte gene­rale.
L'art. 53 del D.lgs n. 270 del 1999 richiama per l'accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria le regole del procedimento di accertamento dettate per il falli­mento, per cui quanto detto per il fallimento vale anche per l'amministrazione straordinaria, sostituendo il commissario straordinario al curatore.
Il legislatore, seguendo, anche in questa procedura, la via della comunicazione in via informatica ai creditori dei vari atti che in precedenza il commissario depositava in cancelleria, ove i creditori ne prendevano visione, ha modificato l'art. 28, comma quinto, per il quale, ora, la relazione che il commissario giudiziale redige nei trenta giorni dalla dichiarazione dello sta­to di insolvenza circa la possibilità di avviarsi verso la procedu­ra di amministrazione straordinaria va "trasmessa dal commis­sario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a nor­ma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria".
Per lo stesso motivo ha modificato il secondo comma dell'art. 59, per cui copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza, va "trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i credi­tori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2".
Eguale modalità di trasmissione ai creditori è stato esteso al­le relazioni periodiche e alla relazione finale (art, 61, comma quarto), al bilancio finale della procedura e al conto della ge­stione (art. 75, comma secondo) e il termine di venti giorni per
proporre contestazioni con ricorso al tribunale, "decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione" (art. 75, comma ter­zo.)



1) Tale adempimento a carico dei curatori fallimentari si sostanzia nel comunica­re, nel termine indicato, al registro delle imprese, con le modalità della "comuni­cazione unica per la nascita dell'impresa" di cui tratta il richiamato art. 9 del D.L. n. 7/2007, "i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale"; dati che secondo la circolare di Unioncamere del 26 luglio 2010 sono: (i)-la denominazione della società o dell'impresa, la sede e il numero della procedura concorsuale; (ii)-l nome e cognome del curatore falli­mentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico; (iii)-la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.
La modulistica R.I. da utilizzare dovrà essere (in attesa di un riesame della mo­dulistica ministeriale), per le società il modello S2, compilando il riquadro 20 (con codice 008 - Rapporti del curatore") aggiungendo l'intercalare P per le in­formazioni relative al curatore. Per le imprese individuali il modello I2, compi­lando il riquadro 31 sempre con il codice "008 - Rapporti con il curatore". Va ricordato che la stessa norma ha, inoltre, stabilito che, nel caso di violazione dell'obbligo di tale comunicazione, le sanzioni amministrative pecuniarie previ­ste (art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) sono raddoppiate.
2) La differenza tra le due fattispecie accennate è assimilabile a quella del manca­to rispetto del termine per la presentazione del programma di liquidazione nel fallimento e nella amministrazione straordinaria; in quest'ultima vige la disposi­zione di cui al quarto comma dell'art. 54 del Dlgs n. 270 del 1999, per il quale la mancata osservanza comporta la revoca del commissario straordinario, nel mentre, in mancanza di analoga disposizione nell'art. 104ter, si ritiene che nel fallimento il mancato rispetto del termine non determini alcuna decadenza, vin­colante per il curatore, nel senso che l'eventuale ritardo o inerzia del curatore può essere valutata allo stesso fine della revoca, con la possibilità per il tribunale di giudicare, quindi, il comportamento del curatore alla luce della situazione concreta in cui si è trovato ad operare.
3) Trattasi di lavoro non agevole ed anche costoso perché la ricerca, allo stato in cui l'INIPECIP non esiste, va effettuata presso Unioncamere per ciascun credito­re richiede una spesa per ciascun nominativo ricercato, per cui sarà indispensabi­le far ricorso a software che consentano di scaricare gli indirizzi PEC dei credi­tori dal registro imprese attraverso visure massive.
4) E' pacifico che l'avviso di cui all'art. 92 vada fatto anche dopo che il già citato comma sesto dell'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, ha disposto la comunicazione al registro delle imprese dei dati essenziali per la partecipazione al passivo.
5) Il commissario liquidatore- che, a norma dell'art. 205, è dispensato dal formare il bilancio annuale, dovendo presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza- deve, ora con l'aggiunta fatta al secondo comma dell'art. 205, nel­lo stesso termine, trasmettere copia della relazione, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, al comitato di sorveglianza, il quale, o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione va trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese e, a mezzo di posta elettronica certificata, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.


















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