Abstract: L'articolo esamina i criteri per determinare l'assoggettabilità delle fondazioni alle procedure concorsuali.
Il criterio dirimente è il lucro oggettivo: una fondazione è trattata come imprenditore commerciale — e quindi soggetta a liquidazione giudiziale — quando opera con metodo economico, organizza stabilmente fattori produttivi e offre beni o servizi verso corrispettivo, indipendentemente dallo scopo non lucrativo statutario. In assenza di tali caratteristiche, o qualora ricada nella disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. 112/2017), si applicano invece gli strumenti del sovraindebitamento o la liquidazione coatta amministrativa.