Tribunale di Vasto, 5 febbraio 2025, Pres. Est. Monteleone.
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI – Autorizzazioni del tribunale – Finanziamenti – Crediti di firma – Prededucibilità del credito – Continuità aziendale – Presupposti
In pendenza di una composizione negoziata, affinché si producano gli effetti “speciali” della prededucibilità del credito restitutorio derivante dal finanziamento e della limitazione di responsabilità del terzo acquirente dell’azienda, in deroga all’art. 2560 co. 2, c.c., è necessaria l’autorizzazione del tribunale ex art. 22, comma 1, CCII. I finanziamenti presi in considerazione dal novellato art. 22, poi, sono da intendersi in senso atecnico, ricomprendendo tutti i contratti caratterizzati da una causa di credito, così da essere riconducibili alla categoria dei cc.dd. “crediti di firma”. La prededucibilità del credito non incide sull’ordine dei pagamenti nell’ambito della composizione negoziata e della fase attuativa del piano di risanamento, in cui non si realizza alcun concorso tra i creditori, ma assume rilievo nell’eventuale procedura concorsuale o esecutiva che, in ipotesi, segua alla composizione negoziata.