Art 23 CCII: oggi la conclusione delle trattative può avvenire in alternativa con gli strumenti dell'art 23 secondo comma CCII
Pubblicato il 10/01/25 12:00 [Articolo 2283]






Questo contributo è stato realizzato all’interno del comitato scientifico di AIECC - Associazione Italiana Esperti della Composizione della Crisi

  

1. Il nuovo art. 23 CCII ed il tema dell’alternatività degli strumenti

La composizione negoziata trova il suo naturale epilogo, quantomeno con riferimento alle imprese sopra soglia, nell’articolata formulazione dell’art. 23 CCII che, regolamentando i diversi esiti, prevede l’ingresso nel nostro ordinamento di nuovi strumenti “tipici”, id est i contratti e gli accordi di cui al comma 1 lettera a) e lettera c), che si vanno ad aggiungere agli strumenti che l'imprenditore può alternativamente richiedere, ovvero: a)  il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 (quest’ultimo con la riduzione della percentuale al 60% se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto); c) la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies. Inoltre, è sempre possibile accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347; con un particolare regime per l'imprenditore agricolo che può utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

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