La presente brevissima trattazione, dedicata ai Colleghi Giudici delegati, non ha alcuna pretesa di esaustività.
Essa prende le mosse dalla disposizione normativa:
[omissis]
La norma è piuttosto scarna, prevede un principio generale al comma 1 (che sembra attribuire ampia libertà), ma poi fissa delle regole (in particolare quella del comma 4, che d’ora in poi sarà chiamata “del trattamento minimo”) che pongono severe limitazioni alla discrezionalità del consumatore.
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