Il presupposto oggettivo della composizione negoziata (e dell'allerta interna)
Pubblicato il 21/09/23 00:01 [Articolo 2110]






Sommario: 1. Il presupposto oggettivo della composizione negoziata (e dei doveri di “allerta interna”): squilibrio (pre-crisi) vs. crisi e insolvenza e il giudizio “probabilistico”. – 2. La Relazione di accompagnamento vs. primi argomenti di ordine esegetico e “micro-sistematico”. – 3. La nozione di crisi e la valenza prospettica (e non già congetturale) del giudizio probabilistico di relazione con l’insolvenza. – 4. I tre stadi della crisi d’impresa nella “Direttiva Insolvency”. – 5. Argomenti di ordine sistematico: il rapporto tra composizione negoziata, misure protettive e (preclusione) della sentenza di liquidazione giudiziale. – 6. (Segue) L’inammissibilità dell’istanza di nomina dell’esperto in pendenza di un procedimento per l’apertura di un qualsiasi strumento di risoluzione della crisi o dell’insolvenza. – 7. Ulteriori argomenti logici di supporto invocati in dottrina e in giurisprudenza. – 8. Le indicazioni ricavabili dall’art. 21 sui doveri dell’imprenditore in stato di crisi o che, nel corso della composizione negoziata, risulti insolvente. – 9. Le indicazioni ricavabili dall’art. 23 sugli esiti delle trattative. – 10. Ulteriori argomentazioni sistematiche e problematiche: l’ingiustificata disparità di trattamento che si avrebbe, ove i presupposti oggettivi fossero omogenei, con gli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza quanto alla disciplina su competenza, forma e pubblicità delle decisioni di accesso e sulla trasparenza delle relative domande. – 11. Le indicazioni dell’Osservatorio Unioncamere sull’andamento delle composizioni negoziate e un ulteriore stimolo in favore dell’interpretazione restrittiva del presupposto oggettivo.

 

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