La rivoluzione dell'informatica giuridica nella formazione del pensiero e della comunicazione digitale
Pubblicato il 08/01/20 00:00 [Articolo 1812]






Abstract: L'informatica in campo giuridico non impatta soltanto sulla nuova tecnica di comunicazione tra i cives, ma incide soprattutto su di una nuova costruzione del pensiero: il pensiero digitale.

Sommario: 1.- Premessa introduttiva; 2.- Il C.E.D della Corte di Cassazione e ItalgiureFind; 3.- L'intelligenza artificiale: dal software all'algoritmo; 4.- L'informatica processuale: dal PCT al PAT; 5.- Osservazioni conclusive


1.- Premessa

L'informatica giuridica è la disciplina che studia ed analizza il rapporto tra le nuove tecnologie ed il mondo del diritto attraverso due modalità: l'informatica applicata al diritto, ed il diritto dell'informatica, che riguarda i problemi giuridici derivanti dall'uso di strumenti tecnologici.

L'informatica costituisce nel nostro Paese, come in altri, un vero processo di evoluzione che incide notevolmente sulla qualità della vita dei consociati.

Essa non è soltanto una disciplina, o meglio, una tecnica, ma rappresenta un momento evolutivo della specie umana che necessita, però, di consapevolezze e di sapiente uso.

Difatti, mentre da un lato sono stati velocizzati alcuni processi nei rapporti sociali tra i cives e tra cives e pubbliche amministrazioni, dall'altro non sempre il cittadino ha consapevolezza di nuove dinamiche che, in ogni caso, necessitano di momenti di riflessione e di esercizio pratico.

Quello che rileva è comunque l'introduzione di un nuovo pensiero: il pensiero digitale.

Tale affermazione non è di poco momento, atteso che l'esercizio del pensiero umano muta i suoi confini e la sua forza comunicativa.

La nascita dell'informatica giuridica è da attribuirsi a due studiosi americani della seconda metà degli anni Quaranta: Norbert Wiener e Lee Loevinger, fondatore della "giurimetria": si analizza il "come" del diritto, a differenza della filosofia del diritto che analizza, invece, il "perché.

La giurimetria giunge in Europa negli anni Sessanta ed in Italia diventa "informatica giuridica"[1]. In questo periodo il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha spinto per introdurre misure volte all'applicazione dell'informatica in settori rilevanti nella società, al fie di rendere più efficace il funzionamento delle istituzioni dello Stato e, in particolar modo, dell'apparato giudiziario. [2]

Nel dicembre del 2006 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno pubblicato la Raccomandazione dal titolo "Le competenze chiave per l'apprendimento permanente" (2006/962/CE); trattasi di un vero e proprio programma rivolto ai governi dell'Unione al fine di garantire le modalità di apprendimento ed i momenti di studio da offrire ai cittadini in una società sempre più digitalizzata.[3]. A seguire il progetto "DigComp", ossia il campo comune di riferimento per le competenze digitali dei cittadini europei: nato nel 2013, ha subito una recente modifica nel 2017 passando a "DigComp 2.1".

Il modello DigComp pone l'attenzione sui bisogni che ogni componente di questa società sempre più digitalizzata deve soddisfare: bisogno di essere informato, bisogno di interagire, bisogno di esprimersi e di sapere fronteggiare tutte le questioni che possono sorgere dall'utilizzo di strumenti tecnologici.

La fonte delle fonti, in Italia, può ben essere individuata nel D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, Codice dell'Amministrazione Digitale (C.D.A), introdotto per regolare le modalità di trasmissione e gestione delle informazioni mediante strumenti digitali tra la P.A ed i privati. Si tratta di un testo a cui sono state apportate diverse modifiche rispetto alla sua originaria impostazione, ma i punti principali della materia si evincono sin dai primi articoli: l'introduzione del diritto del cittadino all'uso della tecnologia e l'affermazione dell'informatica giuridica quale base fondamentale per la diffusione della cultura digitale nel consorzio sociale.


2.- Il C.E.D della Corte di Cassazione e ItalgiureFind

Il pensiero digitale, in Italia, inizia a formarsi negli anni 1970/1980.

Il giurista esperto non può ignorare, nella dinamica dell'evoluzione digitale, il Centro Elettronico di Documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione e la relativa banca dati chiamata ItalgiureFind che, fin dagli anni Settanta, rappresentano la prima importante esperienza applicativa del nuovo sistema digitale per la gestione di documenti, nato per riordinare e conservare le numerose massime prodotte dalla Suprema Corte.[4]

Il sistema fu aperto agli operatori del diritto esterni alla Corte di Cassazione e, quindi, agli uffici giudiziari, agli avvocati, ai notai, alle Università; altri interventi furono apportati dalle amministrazioni (ad esempio la Corte Costituzionale e gli altri uffici giudiziari) e dagli enti di ricerca (come il CNR di Firenze).[5]

La banca dati è stata definita anche dalla L.31 dicembre 1996 n.675 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (che ha abrogato la precedente legge), in materia di protezione di dati personali, e dalla L.22 aprile 1944 n.633 sul diritto d'autore (modificata dal D. Lgs. 6 maggio 1999 n.169, in materia di tutela giuridica delle banche dati); per la L. n. 675 del 1996 (art.1, comma 2, lett. a) è tale "qualsiasi complesso di dati (…) organizzati secondo una pluralità di criteri determinati, tali da facilitare il trattamento (…)"; per il D. Lgs. n.196 del 2003 è "qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti" (art.4, comma 1, lett. p); per la L. n. 633 del 1944, la banca dati è la "raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo" (art.2 n.9).

La specificità delle banche dati si rinviene anche nello stesso tipo di ricerca che si intende fare[6]: con documento noto e coordinate espresse, oppure "per approssimazione successive", quando, invece, si conosce solamente l'argomento e si tentano le diverse tecniche di selezione per poter ottenere il risultato finale.

La prima modalità di ricerca risulta essere più semplice rispetto ad una ricerca effettuata in biblioteca con la raccolta di documenti cartacei; nel secondo caso, invece, l'informazione che si acquisisce è totalmente nuova ed è il risultato di un'automazione che si viene a determinare, cioè dell'informazione automatica prodotta dall'utilizzo dell'informatica, possibile solo in un data base.[7]

ItalgiureFind, conosciuta come Italgiure Web, è la banca dati giuridica più importante ed utilizzata in Italia, in quanto: a) consente di effettuare una libera scelta del dato attraverso semplici elementi contenuti nello stesso; b) permette di effettuare ricerche usando differenti dati contemporaneamente a seconda del parametro scelto dal ricercatore (uso degli operatori logici booleani); c) procedere alla ricerca anche su dati parziali (principio del mascheramento); d) tende ad ottenere informazioni di sintesi riguardanti il risultato della ricerca in virtù del parametro stabilito dall'utente (c.d. analisi spettrale, che opera sull'intero archivio o sul risultato di una prima richiesta al sistema); e) interagisce con l'utente nelle fasi di ricerca, a seconda delle situazioni che possono determinarsi.

L'utilizzo della banca dati del C.E.D. on line è un sistema full text ed è ritenuta di informazione primaria per alcuni archivi ed una reference data base per altri. Il sistema del C.E.D. si distingue per altri due rilevanti aspetti: la presenza di due "thesauri", di aiuto nella ricerca delle parole (ovvero vocabolari semantici): il primo, detto thm (thesaurus per la macchina), consente all'utente la possibilità di indicare la parola "esca" a livello di "lemma", ricercata dal sistema nella sua variazione morfologico grammaticale, oppure di indicare il "concetto", che attiva la ricerca di sinonimi o specifici; il secondo thesaurus "expert sistem", più giovane rispetto al primo, permette al ricercatore di scegliere il significato più adatto da trovare per ogni parola polisense. Altra caratteristica di Italgiure è quella di "navigare" nei suoi archivi attraverso una rete che ricollega i vari documenti definiti "allarmi".

Quello che, però, occorre evitare. è un uso meccanico della raccolta delle massime della Corte di Cassazione da parte degli operatori.

Va ricordato che le sentenze esprimono principi di diritto che vanno letti nella loro completezza, al fine di evitare automatismi applicativi fondati su precedenti senza troppe affinità che traducono effetti propri di un sistema di common law, estraneo al nostro impianto ordinamentale.


3.- L'intelligenza artificiale: dal software all'algoritmo.

Lo stesso termine intelligenza artificiale si manifestarsi, in un crescendo rossiniano, nel mondo civile con la diffusione del personal computer e l'utilizzo del software.[8]

Il giurista, ha dovuto (e deve) apprendere cognizioni specifiche e specialistiche per poter affrontare le tematiche del lavoro professionale.

Un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letteralmente «calcolatore personale» o «elaboratore personale», solitamente abbreviato in PC) è un qualsiasi computer che si presti alla personalizzazione da parte dell'utente.

Il pc è entrato nella vita dei consociati anche nel settore giuridico, sostituendosi al sistema di scrittura autografo o la stampa attraverso la tradizionale macchina per scrivere.

Esso, attualmente, costituisce il mezzo di comunicazione più diffuso e veloce, soprattutto con l'utilizzo della rete internet.

Le applicazioni software tipiche per personal computer sono quelle a uso di un utente comune e comprendono programmi di videoscrittura, fogli elettronici, basi di dati, navigatori web, programmi di posta elettronica, e molte altre applicazioni per la produttività personale e gli ambiti operativi più disparati.

Il software è il programma del computer che, attraverso una serie di istruzioni, fa in modo che l'elaboratore elettronico svolga determinate funzioni.

Un software è il risultato di un processo di programmazione, la cui fase iniziale è quella di individuazione dello scopo che si vuole perseguire, per poi continuare con l'organizzazione delle specifiche operazioni da eseguire per il suo ottenimento mediante la realizzazione del "diagramma di flusso", sulla base delle regole dell'algoritmo; si continuerà con la fase della scrittura da parte del programmatore attraverso un "linguaggio di programmazione" e quindi con la redazione del c.d. " codice sorgente". Questo codice dovrà essere tradotto in una forma "comprensibile" ed adattabile alla struttura hardware su cui deve essere utilizzato: si procederà, quindi, alla sua "compilazione" nel c.d. "linguaggio macchina", e quindi alla realizzazione del c.d. "codice oggetto", funzione svolta grazie ad un "compilatore". Il codice sorgente sarà quindi l'insieme delle istruzioni contenute in un software scritte dal programmatore in uno specifico linguaggio di programmazione, mentre il codice oggetto è la traduzione del sorgente in linguaggio macchina (binario), generato automaticamente dal compilatore e che potrà comprendere il solo elaboratore. [9]

Il software, in altri termini, è l'insieme di istruzioni che consentono l'utilità effettiva del computer ed attraverso le quali si determina un linguaggio di programmazione tradotto in linguaggio macchina tale da permettere al computer di eseguirle.[10] In termini matematici l'"algoritmo", rappresenta una successione di passi (intesi come istruzioni), ognuno dei quali definito ed eseguibile, che opera su dati producendo risultati.[11]. Dopo aver previsto quale sia l'algoritmo utile alla risoluzione del problema, il programmatore tradurrà le istruzioni in un linguaggio comprensibile dall'elaboratore, costituendo il programma: soltanto in questo modo il computer sarà in grado di risolvere il problema oggetto dell'algoritmo.

La criticità della digitalizzazione è di tutta evidenza se mira ad azzerare o quantomeno a neutralizzare il pensiero umano.

Tale circostanza appare indubbiamente improbabile.

Un computer non è in grado di risolvere tutti i problemi attraverso una programmazione e sostituirsi, così, alla mente umana.

Secondo la dichiarazione ufficiale "Mainstream Science on Intelligence", firmata da cinquantadue professori e ricercatori in settori di discipline collegate allo studio dell'intelligenza nelle maggiori università statunitensi e di Londra, l'intelligenza è: una generale funzione mentale che, tra l'altro, comporta la capacità di ragionare, pianificare, risolvere problemi, pensare in maniera astratta, comprendere idee complesse, apprendere rapidamente e apprendere dall'esperienza. Non riguarda solo l'apprendimento dai libri, un'abilità accademica limitata, o l'astuzia nei test. Piuttosto riflette una capacità più ampia e profonda di capire ciò che ci circonda - "afferrare" le cose, attribuirgli un significato, o "scoprire" il da farsi. Dal che consegue che il compito dell'intelligenza artificiale non deve essere quello di riprodurre l'intelligenza umana, ma di ottenere un miglioramento nel campo dell'automazione. [12]

Le attività del giurista presentano casi e fattispecie più complesse che difficilmente un elaboratore elettronico potrà risolvere. È da queste particolari tematiche che muove parte dello studio dell'informatica giuridica e fondamentale è, quindi, ribadirne l'importanza.[13]


4.- L'informatica processuale: dal P.C.T. al P.A.T.

Il processo civile telematico (PCT) è la disciplina del processo civile svolto attraverso strumenti digitale e, in particolare, tramite il deposito telematico degli atti di causa. Il PCT deriva già dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. Il disposto dell'art. 15 di detto testo normativo, infatti, attribuisce pieno effetto di legge agli atti e documenti informatici della Pubblica Amministrazione, così ponendo le basi per la successiva digitalizzazione delle procedure giudiziarie.[14][2]

Con il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, a far data dal 30 giugno 2014, il deposito telematico è divenuto obbligatorio per gli atti relativi ai procedimenti monitori e per quelli endoprocedimentali dei giudizi civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, instaurati innanzi ai Tribunali Ordinari dopo il 30 giugno 2014. A decorre dal 31 dicembre 2014 tale obbligo è stato poi esteso anche alle cause iscritte al ruolo prima del 30 giugno 2014.[15]

Come disposto dall'art. 16 bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per come integrato dal citato D.L 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal 30 giugno 2015, l'obbligo di procedere al deposito degli atti processuali mediante modalità telematiche viene esteso ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, pendenti innanzi alle Corti di appello.

Le procedure del processo amministrativo telematico (P.A.T.) sono ufficialmente entrate in regime dal 1º gennaio 2017.

Il P.A.T. rappresenta l'ultimo tassello, in termini temporali, della riforma della Pubblica Amministrazione, iniziata con la svolta della legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Il Sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) è il sistema che gestisce le procedure del PAT e vi si accede tramite il sito della Giustizia Amministrativa.

È il SIGA che si occupa della creazione del fascicolo telematico e che rende possibile il download dei moduli necessari al deposito e la consultazione degli atti già depositati.

Il P.A.T. richiede che i documenti processuali vengano creati digitalmente e, più specificatamente, in formato PDF, nativo originale.

Tutti gli atti processuali di parte e i provvedimenti del giudice devono essere in forma digitale, non è quindi concesso inviare scansioni. In più la creazione dei documenti digitali non è libera, ma soggetta ad alcune regole, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, che vanno contenute nei limiti di legge.

I documenti digitali, creati conformemente alle norme, hanno le seguenti caratteristiche: hanno valore giuridico; offrono una validazione temporale certa; soddisfano il requisito legale della forma scritta; hanno valore probatorio con l'apposizione della firma digitale.

Il P.A.T. richiede che gli atti depositati siano dotati di Firma digitale PADes-BES, un tipo di firma digitale che si applica ai file PDF e che non ne modifica l'estensione.

La firma digitale va apposta su ogni atto da depositare ma non necessariamente su ogni singolo documento; alcuni allegati infatti non la prevedono.[16]

Il deposito telematico rappresenta la sostanza pratica del PAT.

Perché il deposito vada a buon fine è necessario che la comunicazione avvenga tra due caselle di Posta elettronica certificata PEC; a tal fine è possibile consultare l'elenco delle PEC ufficiali del Consiglio di Stato e delle singole sedi TAR direttamente nel sito della Giustizia amministrativa.

Le caselle PEC presenti nell'elenco sono abilitate esclusivamente a ricevere gli atti del PAT, quindi messaggi di altra natura verranno ignorati e cancellati.

Quando si procede al deposito via PEC è consentito inviare un solo atto per ogni messaggio. Se si vuole inviare più atti bisognerà inviare più messaggi. Diverso è, ovviamente, per i documenti, che possono essere inviati anche in quantità superiori a uno, previa creazione di un file compresso che li contenga tutti [17]

L'introduzione del P.A.T. non cancella istantaneamente il deposito cartaceo.

Fino al 1º gennaio 2018, come indicato nell'articolo 7 del decreto-legge n. 168/2016, sarà in alcuni casi ancora possibile depositare una copia cartacea degli atti.

Inoltre, il deposito cartaceo rimane l'unica scelta possibile nei seguenti casi: per gli atti relativi a processi iniziati prima del 1º gennaio 2017; quando il deposito telematico non è possibile per problemi tecnici del SIGA; su richiesta del giudice.

Una volta effettuato il deposito telematico, il sistema provvederà a inviare presso la casella PEC del mittente tre ricevute.
Avvenuta accettazione: È la prima ricevuta che verrà inviata. È trasmessa dal gestore del servizio PEC e attesta che il messaggio è stato inviato correttamente. Questa ricevuta elettronica ha lo stesso valore legale della ricevuta dell'invio di una raccomandata cartacea inviata attraverso Poste Italiane.
Avvenuta consegna:È la seconda ricevuta e garantisce che il messaggio è pervenuto alla casella del destinatario. Anche questa ricevuta elettronica ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno di una raccomandata cartacea.
Registrazione deposito: Dopo 24 ore, se il deposito è andato a buon fine, verrà recapitata la terza ricevuta.

Dal 2 gennaio 2017, tramite il sito della Giustizia Amministrativa, gli avvocati difensori possono accedere all'help desk, il servizio di assistenza dedicato alla risoluzione di problemi pratici relativi al PAT. L'help desk non fornisce assistenza per problemi di natura giuridica.

Il mercato offre diverse soluzioni per facilitare le pratiche richieste dal PAT.

Solitamente queste soluzioni sono offerte da aziende operanti nel settore dell'ICT, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e prevedono servizi molto vari: formazione, assistenza e piattaforme gestionali specifiche.


5.- Osservazioni conclusive

Questo scritto vuole rappresentare, attraverso l'esposizione di passaggi chiave nel mondo dell'informatica giuridica, un momento di riflessione per gli studiosi.

L'informatica si è affermata con prepotenza in diversi settori del vivere civile, a partire soprattutto da quello ingegneristico.

Quando l'informatizzazione si avvicina al mondo giuridico si registra un grande cambiamento che non incide soltanto sul modus operandi, ma soprattutto sulla formazione del pensiero.

L'incidenza della informatica si rappresenta, in vero, sotto forma non solo di velocizzazione di raccolta dati, ma, in special modo, come nuova forma di comunicazione.

La comunicazione muta, si evolve, diventa adesiva ed inclusiva, perché volta a raggiungere ambiti con maggiori spazi e confini più ampi attraverso la telematica finendo con il formare e rafforzare un modo di comunicare: la comunicazione digitale.

Tale comunicazione si traduce in un altro modo di pensare ed in un altro modo di relazionare, attraverso la scritturazione digitale stretta e custodita in formati pdf immodificabili.

Certamente l'innovazione digitale rappresenta, per il giurista, una evoluzione importante, soprattutto attraverso il meccanismo telematico in area processuale, in quanto mette in condizione di avere un focus più ampio sulle posizioni e consente una maggiore comodità per l'operatore che trasmette, per mezzo di un personal computer, i suoi atti all'ufficio giudiziario e viceversa.

Quello che, però, non deve mai mancare in un progetto di smart city è la piena consapevolezza che l'intelligenza umana non potrà e non dovrà mai mancare.

Essa è il vero motore dell'universo progressista.

Senza i concetti suesposti il giurista non potrà mai intendere il pensiero digitale.

NOTE
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[1] Inizialmente questa nuova materia interessava i modelli organizzativi della documentazione giuridica, ma con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione ed il suo sistema di ItalgiureFind, si è avuto in Italia uno dei primi modelli applicativi di informatica giuridica adottati nella Pubblica Amministrazione.


[3] Le otto competenze chiave racchiuse nella Raccomandazione spaziano dalla comunicazione nella madrelingua alla comunicazione nelle lingue straniere, dalla competenza matematica alle competenze di base in scienza e tecnologia e, senza tralasciare, la competenza digitale: intesa non solo come fruizione dei mezzi tecnologici ma anche conoscenza dell'utilizzo di tali mezzi.

[4] Si deve a Renato Burruso, il progetto C.E.D.; nel 1972 fu delineato il primo archivio delle massime delle sentenze civili della Corte, poi quello delle sezioni penali e successivamente tutte le altre raggruppate in tre macroaree rappresentanti le fonti tradizionali del diritto: la legislazione, la giurisprudenza e la dottrina.

[5] Ad oggi si possono contare circa 25 archivi che garantiscono importanza ed utilità alla banca dati.

[6] G. BUONOMO, G.L. CIACCI, Profili di informatica giuridica, Padova 2018, 64 e ss..

[7]I criteri per classificare le banche dati sono: informazione primaria o source date bases, (forniscono direttamente l'informazione, il documento completo);informazione secondaria o referencedata bases,(permettono di avere accesso all'informazioni di riferimento in quanto contengono dati per identificare e reperire il documento oggetto di ricerca); banche dati ( per la ricerca attraverso parole chiavi, c.d. key words); banche dati per ricerche attraverso qualsiasi dato presente nel documento (c.d. full test); banche dati per dati on line, in tempo reale con una rete di comunicazione e con un continuo aggiornamento; banche per offrire dati off line; banche dati memorizzate su supporti ottici. Le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore sia come opere di ingegno di carattere creativo sia come bene prodotto grazie ai rilevanti investimenti finanziari. In Italia l'art 64 quinquies della legge 633/1941 sul diritto d'autore prevede che: L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

[8] G. BUONOMO, G.L. CIACCI, Profili di informatica giuridica, Padova 2018, 75 e ss..

[9] I software possono essere distinti, a seconda della "macro funzione" che andranno a svolgere, in base, operativo e applicativo. Il software di base, contenuto nella memoria ROM, è l'insieme di istruzioni fondamentali per l'avvio dell'intero sistema al fine di eseguire gli altri programmi (detto firmware) e corrisponde al c.d. BIOS. Quello operativo è il software necessario alla gestione dei dispositivi e delle parti periferiche del computer ed interagisce con il software applicativo al fine di permettere una funzionalità più completa. Conosciuto meglio come "sistema operativo", esso rappresenta un insieme di comandi e di funzioni basati su un nucleo centrale, al fine di coordinare e gestire i componenti hardware predisposti all'elaborazione e alla memorizzazione (quindi CPU, memorie centrali e di massa), e quelli che supportano il computer come le sue periferiche. Si tratta della prima forma di programma "caricata" dalle memorie ausiliarie nella RAM, in attesa di essere processato dalla CPU, e si utilizza attraverso la c.d. "interfaccia": testuale o grafica. L'ultima tipologia di software, quella applicativa, fa sì che il programma predisponga il computer in modo tale da svolgere tutte quelle funzioni che siano corrispondenti ad una specifica funzione: es. wordprocessor, se si tratta di una macchina per scrivere elettronica, spreedsheet, se si vuole inviare un messaggio di posta elettronica o per iniziare una procedura di calcolo. Oggi i veri protagonisti dello scenario informatico sono le softhouse, i produttori di macchine e dell'hardware ed i fornitori di servizi di telecomunicazione e telematici;di non poca importanza è l'entrata in scena di singoli programmatori grazie alle nuove piattaforme di distribuzione e commercializzazione: si tratta delle c.d. "app", ossia applicazioni che identificano, con differenti nomi, il software applicativo di riferimento, nate per gli smartphone e che incrementano sempre più il commercio del settore elettronico, incidendo in modo significativo sul relativo mercato.

[10] Il collegamento tra elaboratori elettronici permette lo scambio di dati e documenti senza dover ricorrere all'utilizzo di memorie ausiliarie. È chiaro come una rete di computer renda, oggi, migliore lo scambio di informazioni e più efficiente ed economico la condivisione delle risorse grazie ad una scheda di rete che sarà presente nell'elaboratore che collega le diverse stazioni operative c.d. "di rete".

In Italia, verso la fine degli anni Settanta, si ottenne un importante sviluppo delle apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni, soprattutto quelle che consentivano una maggiore elaborazione dei dati. Dall'integrazione tecnologica e sistemistica tra telecomunicazioni ed informatica deriva la nascita della telematica, intesa come la tecnica che associa le tecnologie delle telecomunicazioni a quelle dell'elaborazione dei dati, permettendo l'elaborazione a distanza dell'informazione e la trasmissione a distanza del risultato di un processo computazionale. L'emblema della telematica, insieme alla telefonia cellulare, è Internet, il cui utilizzo oggi avviene anche se siamo in movimento grazie ai moderni smartphone e tablet.

[11] Renato Borruso definisce, l'algoritmo logico come "l'insieme, ordinato in sequenza, di tutte le regole precise, inequivoche, analitiche, generali, astratte, formulate "ex ante"(cioè prima che si presentino concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse), la cui scrupolosa e letterale applicazione, da parte di chiunque, lo pone infallibilmente in grado di conseguire il risultato giusto".

[12] In America è diffuso l'uso del sito "Rocket Lawyer" che, applicando il diritto americano, vuole fornire all'utente gli atti da compilare per essere scaricati e firmati immediatamente e rispondere, inoltre, alle diverse domande

[13] Internet rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nella vita quotidiana ed è il migliore esempio di telematica. Internet è un insieme di rete di telecomunicazione che utilizza particolari tecnologie (quali la commutazione di pacchetto ed il c.d. routing dinamico, elementi alla base del protocollo "TPC/IP") per la trasmissione di dati ed informazioni multimediali simultaneamente alla loro produzione. Internet consente, per il giurista, l'utilizzazione di una rete di telecomunicazione, di telematica, e dunque di connessione, e lo scambio di dati utile all'instaurazione di rapporti giuridici e/o di relazioni commerciali, nonché la trasmissione di documenti a cui è riconosciuto pieno valore legale. Ulteriore distinzione è tra servizi informativi e servizi telematici veri e propri. Tra i primi rientrano quelli che possono essere utilizzati grazie al world wide web, quelli attraverso le mainling list, ed anche le chat; alla categoria dei servizi telematici appartengono la posta elettronica, il trasferimento dei file, il collegamento ai computer e a tutti i servizi a loro connessi. I servizi, sia informativi che telematici, possono essere distinti a seconda che la comunicazione si svolga in maniera ristretta o ampia: nel primo caso si potrà effettuare una scelta mirata del destinatario (esempio è la posta elettronica) mentre nella seconda ipotesi, il destinatario è un pubblico non selezionato e quindi si avrà una comunicazione "ampia" sul world wide web. Natura ibrida è riconosciuta ai social network, il cui contenuto e la cui conoscenza possono essere determinati dagli utenti.

[15] L. SILENI, N. GARGANO, Codice del Processo Civile Telematico Commentato, Milano, 2017.

[16] Nella pratica l'uso della firma digitale si basa sull'uso di un kit specifico, formato da una Smart card o una Chiavetta USB opportunamente programmate, e il programma Adobe Acrobat Reader DC. Si legga G. BUONOMO, Processo telematico e firma digitale, Milano, 2004, passim.

[17] Il deposito via upload può essere svolto nei casi previsti dall'articolo 6, comma 8 delle specifiche tecniche del PAT: "Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, è consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload)".






















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