Sommario: 1. Introduzione. - 2. L'applicazione della disciplina societaria di diritto comune alle banche di credito cooperativo. - 3. Ratio e contenuto della disposizione di cui all'art. 2537 cod. civ. - 4. Le azioni della banche di credito cooperativo. - 5. Acquisto di azioni proprie. - 6. Gli effetti del pignoramento della partecipazione sociale. - 7. I rimedi esperibili dal parte del creditore particolare del socio.
1. Nonostante i recenti interventi normativi che hanno profondamente riformato la "governance" delle banche di credito cooperativo[1], è rimasta intatta la struttura fondamentale del rapporto sociale delle medesime, e la loro declinazione come enti creditizi a mutualità prevalente[2].
Seppur le recenti modifiche siano destinate ad avere un forte impatto sugli assetti proprietari, organizzativi e quindi di governo delle banche di credito cooperativo, in dipendenza delle previsioni normative finalizzate a rafforzarne la stabilità patrimoniale ed a perseguire gli obiettivi di "sana e prudente gestione" - anche attraverso il loro assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento[3] da parte di una capogruppo - nondimeno la partecipazione del socio cooperatore, e cioè del tradizionale socio, sia esso persona fisica o persona giuridica, della cooperativa esercente attività bancaria[4], conserva la fisionomia originaria.
La disciplina del rapporto sociale del socio della banca di credito cooperativo è rinvenibile nelle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del Testo Unico Bancario[5], norme delineanti gli elementi peculiari della struttura societaria cooperativa utilizzabile dall'impresa svolgente attività bancaria, ed in quelle di cui agli artt. 2525 -2537 cod. civ.. Con l'avvertenza, del tutto ovvia, che l'applicabilità di queste ultime disposizioni non sia preclusa dalla regola di coordinamento tra il diritto societario comune e quello speciale (e cioè dall'art. 150 bis Testo Unico Bancario), e sempre che sia superato il vaglio di compatibilità con la disciplina peculiare dell'attività bancaria (art. 2520 cod. civ.).
Tra questo gruppo di norme si vuole sollecitare l'attenzione sull'art. 2537 cod. civ poiché, almeno ad avviso di chi scrive, tale disposizione non ha trovato adeguata considerazione, mentre il tema dell'estensibilità dell'art. 2537 cod. civ. anche al titolo azionario emesso da una banca di credito cooperativo deve essere adeguatamente valorizzato, pur in assenza di una significativa elaborazione giurisprudenziale. La norma in esame testualmente reca: "Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota o sull'azione del medesimo".
Dalla disposizione in commento si fa tradizionalmente discendere l'inespropriabilità della quota o delle azioni del socio di una cooperativa, e la norma, conviene immediatamente anticipare la conclusione, è perfettamente compatibile con lo statuto soggettivo del socio di una cooperativa esercente attività bancaria sotto forma di banca di credito cooperativo.
Di seguito verranno illustrati gli argomenti a supporto di siffatta conclusione.
Nell'attuale perdurante congiuntura economica negativa, ove le attività detenute presso gli istituti di credito sono frequentemente soggette ad azioni esecutive individuali[6], può essere di qualche interesse selezionare, nel novero delle posizioni giuridiche attive in capo al debitore, quelle non pignorabili.
D'altra parte, dal punto di vista pratico, l'interprete non può addurre quale motivo del proprio disinteresse l'antico principio "de minimis non curat praetor", poiché il valore economico della partecipazione al capitale sociale di una banca di credito cooperativo è talvolta significativo[7]. Soprattutto, vien da osservare, dopo la previsione dell'aumento da euro cinquantamila ad euro centomila del capitale sociale massimo sottoscrivibile da ciascun socio[8].
2. La riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative del 2003 ha optato, almeno in prima battuta[9], per la soluzione di escludere le banche di credito cooperativo dall'applicazione della riforma stessa[10]. Si propende a ritenere che questa scelta fosse suggerita dalle "delicate questioni relative alla governance delle cooperative bancarie"[11].
Tale scelta è stata poi oggetto di ripensamento negli anni a seguire: infatti, dopo un primo intervento del febbraio 2004[12], con il secondo provvedimento "correttivo", per il tramite del D.lgs. 28 dicembre 2004 n. 310, è stata definitivamente eliminata la disposizione (contenuta nell' art. 223 terdecies disp. trans. al c.c.) prevedente, appunto, l'esclusione delle banche cooperative dalla riforma organica del 2003. Con tale ultimo provvedimento è stato invero introdotto nel corpo del Testo Unico Bancario l'art. 150 bis, con il quale è stata prevista l'opposta regola dell'estensione della riforma societaria agli enti bancari.
Affermata, in tal guisa, la regola della generale applicabilità delle disposizioni codicistiche riformate, si sono individuate alcune parti della nuova disciplina tratta dal codice civile non applicabili alle banche cooperative, in quanto incidenti su aspetti sostanziali della relativa disciplina speciale. L'art. 150 bis comma 1 Testo Unico Bancario contiene, infatti, un elenco di norme del codice civile in materia societaria non applicabili alle banche di credito cooperativo. La norma testualmente reca che: "Alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513, 2514 secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma,, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545 bis, 2545 quater, 2545 quinquies, 2545 octies, 2545 decies, 2545 undecies, tezro comma, 2545 terdecies, 2545 quinquiesdecies, art. 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies".
Donde, già a prima vista, stante la mancata inclusione della norma di cui all'art. 2537 cod. civ. nel novero delle disposizioni non applicabili alle banche di credito cooperativo, si potrebbe affermare che l'articolo in questione - e prevedente, come si è detto, la preclusione al creditore particolare del socio di agire esecutivamente sulla partecipazione del medesimo - sia applicabile altresì alle imprese bancarie declinate in forma cooperativa. Ed invero, a proposito dell'art. 150 bis del Testo Unico Bancario si è sostenuto che la norma in parola "individuando le numerose e specifiche norme dettate dal codice civile in materia di società cooperative inapplicabili alle cooperative bancarie, implicitamente ricono(sce) l'applicazione a queste ultime di tutte le altre norme della riforma"[13].
Il dato testuale è, dunque, assai significativo: tuttavia non mancano rilievi che sottolineano l'esigenza di subordinare l'applicazione delle disposizioni concernenti le società cooperative di diritto comune, al vaglio di compatibilità con la disciplina speciale delle imprese bancarie[14].
Inoltre, all'argomento letterale, di per sé non decisivo, deve essere accostato quello teleologico. Infatti, quanto al coordinamento tra le disposizioni del testo unico bancario e la disciplina societaria di diritto comune, la sola circostanza che la disposizione di cui all'art. 2537 cod. civ. non sia menzionata dall'art. 150 bis comma 1 T.U.B., non è probabilmente sufficiente a fondare la compatibilità di detta norma con la disciplina speciale delle banche di credito cooperativo.
Seguendo tale prospettiva di indagine, conviene allora attardarsi nell'esaminare la "ratio" della disposizione di cui all'art. 2537 cod. civ.
3. La disposizione di cui all'art. 2537 cod. civ. è collocata nella Sezione Terza, Capo Primo, Titolo Sesto del Codice Civile, ove si reca la disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. La norma, come risultante dalla riforma del 2003, conferma il divieto per il creditore particolare del socio, già sancito dal codice civile del 1942, di agire esecutivamente sulla quota o sull'azione del medesimo finchè dura la società cooperativa.
Come si è già fatto notare la norma è posta dall'alveo del diritto societario comune, e prevalentemente si ritiene che la "ratio" che l'ha ispirata sia quella di impedire, attraverso l'esecuzione forzata, l'esercizio di diritti sociali e mutualistici da parte di soggetti estranei alla compagine sociale[15].
Infatti, il fenomeno cooperativo poggia sul "carattere personalistico della partecipazione, finalizzata principalmente non all'ottenimento di un dividendo bensì del servizio mutualistico"[16]. Viene in risalto il ruolo del socio, e "l'intuitus personae ad esso riferito" determina "la natura della partecipazione sociale, rendendone del tutto impraticabile qualsiasi standardizzazione"[17]. Si è anche opinato che, "mutualità a parte, un profilo certamente centrale nella disciplina cooperativa è costituito dalle caratteristiche della partecipazione sociale e dalla considerazione dei requisiti della partecipazione"[18].
Il particolare rilievo che assume l'individualità del socio in tali tipi di organizzazione si riflette nel regime della circolazione della quota. L'inespropriabilità della partecipazione rappresenta il più naturale corollario di questa disciplina: del tutto analogamente alla cessione volontaria, che non ha effetto verso la società se non incrocia il consenso dei suoi organi, anche la cessione "invito domino" non può esplicare efficacia senza il consenso della società stessa.
Infatti, le peculiarità del sistema cooperativo si riflettono nel particolare modo di atteggiarsi del principio della "porta aperta" (artt. 2511,2524 cod. civ.), poiché l'ordinamento, in caso di richiesta di adesione da parte del terzo, riconosce all'organo amministrativo il compito di vagliare la ricorrenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo all'aspirante socio (artt. 2527, 2528 cod. civ.).[19]
Peraltro, non è forse inutile precisare che i requisiti previsti dallo statuto o dalla legge per l'ammissione a socio di una cooperativa, debbano essere posseduti tanto in sede di sottoscrizione quanto in sede di acquisto di azioni già emesse. Nel "fenomeno cooperativo" la rilevanza dei requisiti soggettivi per l'ammissione a socio pervade anche gli acquisti nel mercato secondario dei titoli[20]. Donde, già all'esito di questa prima riflessione, si percepisce una certa difficoltà a conciliare la disciplina (restrittiva) della circolazione della partecipazione sociale nella cooperativa, con la vendita forzata del titolo di legittimazione.
Infatti il legislatore, attraverso la previsione di cui all'art. 2537 cod. civ ha inteso precludere l'esito finale del procedimento di espropriazione forzata, e cioè l'ingresso in società di un nuovo soggetto non selezionato dagli organi societari a ciò deputati. Non è forse superfluo aggiungere che la procedura di ammissione a socio delineata dai commi 1 e 2 dell'art. 2528 cod. civ. sia applicabile alle banche di credito cooperativo (ciò in guisa del disposto di cui all'art. 150 bis comma 1 Testo Unico Bancario il quale espressamente annovera tra le norme codicistiche non suscettibili di applicazione i commi terzo e quarto del citato art. 2528 cod. civ.[21]): onde, anche a tale stregua, si conferma il necessario rispetto della procedura di ammissione a socio regolata dall'art. 2528 cod. civ. e dagli artt. 34 comma 6 e 30 comma 5 del Testo Unico Bancario in tutti i casi di sottoscrizione o acquisto della partecipazione sociale.
Conferme, in questa direzione, si rinvengono ulteriormente dalle previsioni contenute negli artt. 2533 comma 1 n. 4 e 2288 cod. civ. ove si prevede come causa di esclusione dalla società il fallimento del socio. Donde, anche a tale stregua, preclusa l'operatività della regola di "default" implicante il subentro del curatore nell'esercizio dei diritti corporativi e patrimoniali correlati alla partecipazione sociale (art. 43 comma 1 L.F.), si è inteso ancora una volta valorizzare il connotato strettamente personale inerente il rapporto tra il socio e la cooperativa.
Peraltro, per completezza, si deve osservare che parte della dottrina ha ipotizzato un diverso fondamento a sostegno della non pignorabilità della partecipazione in una società cooperativa. In contrapposizione alla tesi - del tutto maggioritaria - che fonda tale assunto sul carattere personale della partecipazione, e dunque sulla necessità di precludere l'esercizio di prerogative sociali a soggetti esterni, si è rilevato che "se soltanto questo fosse il motivo del divieto sancito dall'art. 2537 cod. civ., l'espropriazione dovrebbe reputarsi legittima, a condizione che l'organo amministrativo esprima il proprio gradimento nei confronti della persona dell'aggiudicatario"[22]. Pertanto, sulla scorta di tale rilievo critico, si è formulato un diverso assunto in esito al quale la norma in questione sarebbe volta a presidiare "non soltanto l'interesse della società a impedire l'ingresso di soggetti non graditi, perché per soddisfare tale interesse sociale è sufficiente richiedere il preventivo benestare dell'organo amministrativo, ma soprattutto l'interesse del socio a non essere privato della partecipazione sociale, senza il proprio consenso"[23]. In base a questa diversa lettura, posto che la partecipazione in una società cooperativa si arricchisce, rispetto alla partecipazione in una società di capitali, anche della facoltà di fruire dello scambio mutualistico, la "ratio" che ha ispirato il legislatore sarebbe da ricondurre nell'esigenza di tutelare l'interesse del socio anziché l'interesse sociale, "in considerazione della circostanza che l'uscita dalla cooperativa comporterebbe un prezzo, per il socio cooperatore escusso, non confrontabile in termini strettamente patrimoniali, ma di perdita di occasioni di lavoro o di altri benefici mutualistici"[24].
Ad ogni buon conto, si può formulare una prima osservazione: poiché le società cooperative svolgenti attività bancaria sotto forma di banche di credito cooperativo e quelle di diritto comune condividono il carattere di fondo imperniato sulla valorizzazione delle qualità del socio, anche per esse si impone l'esigenza di preservare la rilevanza personale del socio nell'organizzazione societaria, e la fruizione da parte dello stesso dei servizi mutualistici. E tale esigenza, una volta colta, viene assicurata anche dall'applicabilità del disposto di cui all'art. 2537 cod. civ. A tale proposito si è, per esempio, detto che "la tendenziale applicabilità alle banche cooperative dell'art. 2537 cod. civ., e quindi l'inespropriabilità delle azioni da parte dei creditori particolari del socio, appare coerente con la strumentalità della partecipazione ai fini del conseguimento di fini mutualistici, e quindi con la necessità del possesso dei requisiti soggettivi in capo al titolare delle azioni medesime"[25].
4. La partecipazione sociale in una banca di credito cooperativo è rappresentata dal titolo azionario, posto che le banche di credito cooperativo devono essere costituite nella forma delle società cooperative per azioni[26]. Le azioni di una società cooperativa, e quindi anche quelle emesse da una banca di credito cooperativo, non presentano alcuna sostanziale differenza rispetto alle azioni delle società di capitali. L'azione rappresenta il complesso rapporto giuridico di partecipazione sociale, ed incorpora il fascio di diritti amministrativi e patrimoniali che costituiscono lo status socii. Al di là del corretto inquadramento dogmatico come bene immateriale o titolo di credito, essa rappresenta la posizione di membro di una data organizzazione sociale[27].
L'art. 2525 comma 5 cod. civ., applicabile alle banche di credito cooperativo giusta quanto disposto dall'art. 150 bis comma 1 T.U.B., stabilisce che "alle azioni di società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di società per azioni dagli artt. 2346 sulle modalità di emissione e di assegnazione delle azioni; 2347 sulla indivisibilità delle stesse azioni; 2348 sulle diverse categorie di azioni; 2349 sulle azioni o sugli strumenti finanziari a favore di prestatori di lavoro; 2354 sui titoli azionari; 2355 sulla circolazione delle azioni". In via di sintesi, si può dire che la disciplina delle azioni di una società cooperativa rifletta il contenuto e lo scopo mutualistico dell'ente[28], e che gli elementi che la caratterizzano rispetto all'azione di una società lucrativa siano l'obbligatoria indicazione del valore nominale[29], la nominatività[30] e le particolari regole che ne disciplinano la circolazione. In generale, la rilevanza personale del socio di una società cooperativa è destinata ed escludere qualsiasi possibilità di "standardizzazione" della partecipazione sociale che, a differenza delle azioni di s.p.a. che costituiscono un titolo standardizzato indifferente alla persona dell'azionista, non configura pertanto un titolo proiettato alla circolazione[31].
Anche le azioni di una banca di credito cooperativo, al pari delle azioni emesse dalle cooperative di diritto comune, sono assoggettate a quella stessa disciplina che ne preclude la libera circolazione nel mercato del capitale di rischio[32]. Infatti, come si è detto, i titoli partecipativi emessi dalle banche di credito cooperativo e dalle società cooperative in generale, non sono suscettibili di essere oggetto di cessione con effetto verso la società senza la previa autorizzazione degli amministratori (art. 2530 comma 1 cod. civ.)[33].
L'esigenza posta a fondamento della specifica disciplina di cui all'art. 2537 cod. civ non solo è compatibile, come si è dimostrato, con lo statuto del socio di una banca di credito cooperativo, ma è ulteriormente accentuata nel contesto delle stesse, stante la previsione di cui all'art. 34 comma 2 Testo Unico Bancario comma 2 ove si reca che "Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa"[34]. Si aggiunga, inoltre, che gli atti costitutivi e gli statuti delle banche di credito cooperativo possono legittimamente prevedere ulteriori requisiti soggettivi per l'ammissione a socio, come previsto dall'art. 2527 comma 1 c.c.[35] Onde, possono essere soci delle banche di credito cooperativo le persone fisiche o giuridiche che hanno la residenza o la sede legale nell'ambito del territorio di competenza della banca: tali requisiti minimi sono inderogabili dall'autonomia statutaria che può, peraltro, fissarne di ulteriori[36].
Le banche di credito cooperativo si collocano, nel panorama bancario, nel solco delle casse rurali ed artigiane, riproponendone alcune peculiarità come la territorialità e le caratteristiche dei soci. La loro propensione localistica (art. 34 comma 2 Testo Unico Bancario) è rimasta incontaminata anche dopo le ultime importanti riforme di cui si è detto in premessa[37]. Anzi, il legame con la base sociale viene irrobustito attraverso la previsione di cui al comma 4 bis del citato art. 34 Testo Unico Bancario che, valorizzando l'autonomia statutaria delle stesse, accorda la possibilità di introdurre, come ulteriore requisito per l'assunzione della qualità di socio, l'obbligo di sottoscrivere un numero minimo di azioni.
Lo stretto legame della banca di credito cooperativo con il territorio è suggellato, poi, dal persistente sostegno alle economie locali e dalla prevalente[38] operatività, sul piano degli impieghi, con i soci (art. 35 T.U.B.). Infatti, carattere primario delle banche di credito cooperativo è quello di esercitare il credito, e quindi il servizio mutualistico, prevalentemente a favore dei soci[39].
Onde, in tal guisa, si possono ricavare due corollari: (i) si può correttamente opinare che la disciplina recata dagli artt. 34 e 35 Testo Unico Bancario, e dalla normativa secondaria di vigilanza, connoti nel senso del localismo il carattere mutualistico delle imprese creditizie rivestenti la forma di banca di credito cooperativo, nel senso che lo scambio mutualistico è destinato a concretarsi in prevalenza entro ben definiti ambiti territoriali; (ii) nelle banche di credito cooperativo assumono particolare rilievo alcune qualità personali del singolo socio, come il luogo di residenza ed il luogo in cui si colloca il centro degli affari (oltre a quelle previste nello statuto, in attuazione dell'autonomia statutaria rafforzata, come detto, dalle ultime riforme).
Donde, la configurazione normativa dell'azione emessa dalla banca di credito cooperativo che si trae dalla disciplina che si è sinteticamente tratteggiata, è del tutto idonea ad ospitare come ulteriore frammento di fattispecie anche l'art. 2537 cod. civ.
Anzi, stante i requisiti di territorialità che i soci cooperatori della banca di credito cooperativo devono possedere, si può anche legittimamente opinare che per le cooperative esercenti attività creditizia l'esigenza presidiata dall'art. 2537 cod. civ. sia particolarmente avvertita.
5. Una volta individuata la "ratio" della disposizione di cui all'art. 2537 cod. civ, ci si potrebbe ancora interrogare se la banca di credito cooperativo possa intraprendere un'esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della stessa verso il socio, ed originato dall'inadempimento di un contratto creditizio, e rendersi essa stessa acquirente delle azioni pignorate.
Infatti, in tale evenienza, non verrebbero scalfite le esigenze poste a fondamento della previsione di cui all'art. 2537 cod. civ., e cioè la necessità di inibire ai terzi estranei alla compagine dei soci l'esercizio dei diritti corporativi inerenti la partecipazione sociale, stante la particolare disciplina delle azioni proprie prevedente, tra l'altro, la sterilizzazione del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi (cfr. art. 2357 ter cod. civ.).
D'altra parte, in linea teorica, la disciplina di vigilanza non pone ostacoli al riguardo: da una parte vige il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie[40] e, dall'altro, l'acquisto di azioni proprie incrocia il tema della stabilità patrimoniale delle banche, con obbligo di dedurre il valore delle stesse dal patrimonio di qualità primaria.
A livello sistematico, poi, è significativo il fatto che il legislatore abbia previsto, con le integrazioni normative del 2009[41] incidenti sull'art. 2357 bis comma 1 n. 4 cod .civ., un caso particolare di acquisto di azioni proprie in occasione dell' esecuzione forzata. Più in generale, poi, nelle società cooperative le operazioni sulle azioni proprie presentano uno spettro più ampio rispetto al comparto delle società lucrative: nelle cooperative appare del tutto lecito l'acquisto delle azioni proprie finalizzato ad agevolare i soci in difficoltà finanziarie o interessati ad uscire dalla compagine sociale pur in assenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del diritto di recesso[42].
Tuttavia, tale possibilità è preclusa non solo per la difficoltà di concepire un processo di esecuzione forzata caratterizzato da una fase di liquidazione selezionata, alla quale potrebbe partecipare solo la banca emittente (ovvero i soci), ma prima ancora gli effetti che discendono dal pignoramento dell'azione.
6. Le partecipazioni sociali, siano esse rappresentate da azioni o da quote, sono suscettibili di azione esecutiva e vi fanno eccezione i titoli emessi dalle società cooperative stante il carattere personalistico del tipo[43] e la previsione normativa di cui all'art. 2537 cod. civ.[44].
E' bene precisare, tuttavia, che non solo l'esito finale della domanda di esproprio è insuscettibile di applicazione alle azioni (o quote) emesse da una società cooperativa, ma anche gli effetti che discendono dal vincolo pignoratizio non sono affatto compatibili con la disciplina che si è illustrata.
Infatti, ai sensi dell'art. 65 c.p.c., "La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate ad un custode quando la legge non dispone diversamente"[45] e, come subito si vedrà, le attività e le funzioni demandate al custode giudiziario del bene staggito, mal si conciliano con la connotazione del rapporto sociale nelle società cooperative.
Sul tema dei compiti del custode giudiziario in caso di pignoramento della partecipazione sociale[46], si osserva che lo stesso sia legittimato all'esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi correlati alla partecipazione medesima: "
conseguenza naturale del pignoramento ovvero del sequestro conservativo di azioni e di quote di società dovrebbe essere la perdita da parte del debitore della legittimazione ad esercitare i diritti e le facoltà inerenti alla partecipazione societaria pignorata o sequestrata, tra cui soprattutto i diritti amministrativi del socio, ivi compresi il diritto di intervento ed il diritto di voto in assemblea e in generale tutti i diritti in esse incorporati, nonché tutte quelle attività prodromiche e funzionali, quali la verifica e la consultazione delle scritture sociali"[47].
In questo senso depone non solo il dato letterale dell'art. 2352 cod. civ. ove si reca al comma 1 che "Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode", ma anche evidenti ragioni logiche e giuridiche correlate alla necessità di custodire e conservare l'integrità economica della cosa pignorata. Dunque, l'attribuzione al custode giudiziario dell'esercizio dei diritti amministrativi inerenti alla partecipazione sociale staggita, discende dall'esigenza e dall'opportunità di tutelare il valore della medesima durante il tempo dell'espropriazione. Anche prima della riforma del diritto societario del 2003 la giurisprudenza era prevalentemente orientata a riconoscere al custode della partecipazione pignorata il diritto di voto[48]. Con l'introduzione dell'art. 2352 cod. civ. "il legislatore è intervenuto sulla questione recependo l'opinione della giurisprudenza ante riforma e, quindi, attribuendo esplicitamente al custode l'esercizio del diritto di voto; sicchè un'interpretazione sistematica e funzionale della norma consente oggi di affermare che la legittimazione del custode sia da riconoscere anche in sede di espropriazione forzata di azioni"[49].
Donde, a voler tirare le fila del presente ragionamento, si deve concludere che i vincoli cautelativi discendenti dal pignoramento e le attività demandate al custode giudiziario della partecipazione sociale staggita, non siano suscettibili di esplicarsi nell'ambito di una banca di credito cooperativo, nel contesto della quale è ben presidiato l'interesse "sociale" ad impedire che un soggetto estraneo alla compagine dei soci, e non presentante il prescritto legame con il territorio, possa esercitare determinate prerogative di loro esclusiva spettanza.
7. In conclusione, si deve confermare che la partecipazione al capitale sociale di una banca di credito cooperativo non sia espropriabile dal creditore particolare del socio.
Il creditore particolare del socio non potrà neppure avvantaggiarsi di misure cautelari, quali il sequestro conservativo sull'azione del proprio debitore[50]. Ed invero, si è già visto che la disposizione di cui all'art. 2352 cod. civ. al suo comma 1 così recita: "Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode". Il comma 6 del medesimo articolo dispone: "Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli presenti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio che al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode".
Dunque, dalla lettera della legge emerge chiaramente come, in caso di pegno (o usufrutto), tutti i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto di opzione spettino, salva convenzione contraria nel contratto costitutivo del diritto di pegno (o del diritto di usufrutto) sia al socio che al creditore pignoratizio[51]. Viceversa, in caso di sequestro, anche i diritti amministrativi diversi dal diritto di voto, quali per esempio il diritto di intervento in assemblea o di impugnazione delle delibere, spettano esclusivamente al custode. Il tenore letterale dell'art. 2352 cod. civ. è chiaro: anche perché si tratta di disposizione introdotta con la riforma del diritto societario del 2003 con l'obiettivo di colmare e di risolvere i dubbi interpretativi sorti sotto la vigenza della disciplina previgente.
Onde, anche in tal caso la preclusione al sequestro conservativo delle azioni emesse da una banca di credito cooperativo, discende dalla particolare rilevanza che riveste la persona del socio nell'organizzazione sociale.
Si ritiene, invece, che il creditore particolare del socio possa compiere atti conservativi ed esecutivi sulla quota di liquidazione del socio[52], e che possa far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio suo debitore[53] (ma non sui ristorni)[54].
Infatti, il conferimento del socio in una banca di credito cooperativo non può essere "a fondo perduto", stante l'insopprimibilità del diritto alla liquidazione della quota[55]: a livello sistematico dette banche possono essere qualificate non già come enti "senza scopo di lucro", bensì "con limitato scopo lucrativo", come risulta dal combinato disposto degli artt. 150 - bis T.U.B. e 2514 cod. civ.
Infine, eliminata attraverso l'abrogazione del previgente art. 2531 comma 2 civ. civ. la disposizione che prevedeva la facoltà, per il creditore particolare del socio, di formulare opposizione alla proroga della società cooperativa, residua l'esperibilità dell'azione revocatoria da parte dello stesso avverso l'atto di sottoscrizione, in sede di aumento di capitale, o di acquisto nel mercato secondario dell'azione di banca di credito cooperativo.[56]
Ed invero nessuno può dubitare che, stante l'inespropriabilità ex art. 2537 c.c. delle azioni emesse da una banca di credito cooperativo, il conferimento del socio cooperatore, integri l'"eventus damni" richiesto per il vittorioso esercizio della revocatoria ex art. 2901 c.c.
NOTE
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[1] La disciplina delle banche di credito cooperativo ha subito numerose e significative modifiche ad opera della Legge 8 aprile 2016 n. 49, di conversione del D.L. 14 febbraio 2016 n. 18 recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio".
[2] Il D.lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 ha riconosciuto, non senza qualche critica, il carattere della mutualità prevalente alle sole banche di credito cooperativo, e dunque con esclusione delle banche popolari. L'art. 28 comma 2- bis del T.U.B. dispone che: "Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'art. 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto".
[3] L'attività di direzione e coordinamento di cui all'art. 37 bis, comma 3 lett. a) del Testo Unico Bancario (T.U.B.), e che costituisce l'aspetto più innovativo e qualificante della riforma operata nel corso del 2016, ricalca la dizione dell'art. 2497 del cod. civ. Vi è anche una certa similitudine tra il controllo contrattuale di cui all'art. 2359 comma 1 n. 3 cod. civ. ed il contratto di "coesione" di cui al citato art. 37 bis del T.U.B. Non è questa la sede per approfondire la questione: si deve però precisare che i particolari diritti amministrativi (il lemma ha un significato specifico nel diritto societario, ed è volto a delineare la presenza di "particolari" prerogative riconosciute a determinati soci in forza dell'autonomia statutaria) attribuiti alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo, sono atti a configurare una disciplina speciale rispetto al gruppo di diritto societario comune.
[4] Le banche di credito cooperativo possono emettere, sulla scorta di un'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, anche le azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 cod.civ. ove versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale ovvero siano assoggettate ad amministrazione straordinaria. Dette azioni possono essere sottoscritte solo da sistemi di garanzia istituiti tra le banche di credito cooperativo, dai fondi mutualistici e dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui appartiene l'emittente. La norma di cui all'art. 2526 cit. si pone sulla scia della L. 56/1992 che aveva introdotto la possibilità di emettere azioni di sovvenzione.
[5] Lo statuto della partecipazione sociale alla banca di credito cooperativo si completa, poi, con la previsione di nuovo conio di cui all'art. 28 comma 2 - ter T.U.B.: tale disposizione, dapprima introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D.lgs. 3/2015 di riforma delle banche popolari, è stata successivamente modificata ed estesa anche alle banche di credito cooperativo dalla Legge di conversione 33/2015 e dall'art. 1 comma 15 del D.lgs. 72/2015.
[6] E' pacifico, invece, che l'apertura del concorso collettivo del socio ponga diversi quesiti giuridici in ordine alla sorte della partecipazione sociale nella società, o banca, di credito cooperativo. Il tema, che non può essere affrontato in questa sede, mette sul tappeto altre questioni: l'esclusione del socio fallito secondo il combinato disposto degli artt. 2533 comma 1 n. 4 e 2288 cod. civ; la delibera di esclusione; l'operatività, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, della compensazione del debito in capo alla banca, e derivante dalla liquidazione della partecipazione del socio fallito, con l'eventuale contrapposto credito della stessa verso il fallito e rinveniente da altri rapporti, non adempiuti, da pagarsi, invece, con moneta fallimentare.
[7] Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro. Ogni socio può detenere un numero elevato di azioni: tuttavia "Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro" (cfr. art. 34 TUB). Tale limite può essere superato: i) nell'ipotesi di imputazione di parte degli utili di esercizio, nei limiti della variazione dell'indice ISTAT, a capitale e destinazione degli stessi ad aumento a titolo gratuito del capitale sociale; ii) nel caso di riparto dei ristorni mediante assegnazione di azioni di nuova emissione ex art. 2545 sexies c.c.
[8] Tale valore è stato innalzato da euro 50.000 ad euro 100.00 dalla L. 49/2016 sempre nell'ottica di rafforzare il livello di patrimonializzazione delle banche di credito cooperativo.
[9] Cfr. OPPO, Le banche cooperative tra riforma della cooperazione e legislazione speciale, in Riv. Dir. Civ., 2004, II; BASSI, Principi generali della riforma delle società cooperative, Milano, Giuffrè, 2004; COSTA, La riforma delle società e le banche cooperative, in AA.VV. Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da ABBADESSA e PORTALE, 4, Torino, Utet, 2007.
[10] Fin dalla Legge Delega per la riforma del diritto societario (cfr. art. 5 u.c. L. 3 ottobre 2001, n. 366) le banche popolari e le banche di credito cooperativo sono state escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 5 della Legge stessa, e cioè dalle norme recanti i principi generali della riforma e quelli specifici per le società cooperative. Il legislatore delegante si è limitato a prevedere, in vista della futura emanazione di norme di coordinamento, che rimanessero intatti i caratteri fondamentali della relativa disciplina. In ossequio a tale principio delle Legge delega, l'art. 9, comma 2, lett. b) del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si era limitato ad introdurre l'art. 223 terdecies disp. transitorie del c.c. prevedente, appunto, l'assoggettamento delle banche di credito cooperativo alle "disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001".
[11] G. SANTONI, La governance delle banche popolari, in Banca Borsa e Titoli di Credito n. 5/2013 pag. 505.
[12] Il primo intervento di coordinamento tra la riforma societaria appena varata e quella speciale delle cooperative svolgenti attività bancaria e contenuta nel Testo Unico Bancario, è stato realizzato con il D.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 recante rettifiche ed integrazioni alla nuova disciplina societaria ed il coordinamento tra questa ed il T.U.B. ed il T.U.F.
[13] G. SANTONI, La governance delle banche popolari in Banca Borsa e Titoli di Credito n. 5/2013 pag. 506.
[14] D'altra parte, il rapporto tra la disciplina delle società cooperative contenuta nel codice civile e quella speciale delle banche cooperative contenuta nel Testo Unico Bancario, viene risolto, tradizionalmente, accordando prevalenza a quest'ultima, in ossequio anche al disposto di cui all'art. 2520 cod. civ. ove si reca l'estensione delle disposizioni codicistiche in materia di società cooperative agli enti mutualistici regolati da leggi speciali solo "in quanto compatibili".
[15] In dottrina G. BONFANTE, Commentario del Cod. Civ. Scialoja Branca, a cura di GALGANO - SANDULLI - SANTORO, La riforma delle società, Giappichelli, Torino 2003; G. PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in Commissione Studi d'Impresa - Studio n. 5617/I, pubblicato in Studi e materiali, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano; F. GALGANO, Le nuove società di capitali e cooperative, in F. GALGANO -R. GENGHINI, Il nuovo diritto societario, in F. GALGANO, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, II edizione, Padova 2004; G. BONFANTE, Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003/2009; STEFANO BONORA, Commentario breve al diritto delle società, di MAFFEI ALBERTI, sub. Art. 2537 cod. civ; V. GIORGI, Commento sub art. 2537 cod. civ., in G. PRESTI, Società Cooperative; A. FUSCO, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio.
[16] G. BONFANTE, Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003/2009 p. 1244.
[17] A. DE TORRES - P. SIMONETTI P., Il Capitale sociale della cooperativa, in Cooperative, consorzi e società consortili, a cura di F. PREITE, 90.
[18] G. BONFANTE, Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma, cit., 1240
[19] Nell'ambito delle società cooperative, ove il terzo aspirante socio possieda tutti i requisiti previsti dallo statuto o dalla legge, l'organo amministrativo non potrebbe rifiutare l'adesione essendo alquanto ridotti i margini di discrezionalità valutativa, e si suole al riguardo parlare di "interesse pretensivo". Onde, l'aspirante socio il quale si ritenga leso da un provvedimento di diniego che assume illegittimo, potrà "denunciare" la violazione all'Autorità di vigilanza e chiedere, eventualmente, il risarcimento dei danni. Si esclude, tuttavia, che possa ottenere un provvedimento coattivo di ammissione nella cooperativa: si ritiene, infatti, che l'aspirante socio non abbia un vero e proprio diritto soggettivo ad essere ammesso in società (A. FERRUCCI - C. FERRENTINO, Società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, Vol II, 1777). Cass. 14 maggio 1997, n. 4259: "Chi aspira a divenire socio di una cooperativa, in quanto ancora estraneo alla società, non può vantare alcun diritto soggettivo ad essere ammesso a far parte della compagine sociale, e gli amministratori non sono obbligati quindi ad accogliere la sua domanda quand'anche egli sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo".
[20] Si ritiene, prevalentemente, che il contratto avente ad oggetto la cessione di una partecipazione sociale in una società cooperativa, senza il consenso degli organi deputati ad esprimerlo, sia valido ed efficace tra le parti, ma non opponibile alla società, con ciò che ne discende in punto di preclusione all'esercizio dei diritti sociali. Per un'ampia disamina delle diverse opinioni si veda G. BONFANTE, La nuova società cooperativa, 136; G. BONFANTE - E. CUSA - R. GENCO - M. IENGO - M. CAVANNA, La società cooperativa, 233- 234. In linea generale, sia la dottrina che la giurisprudenza prevalenti ritengono che il negozio di trasferimento di partecipazioni sociali- siano esse rappresentate da quote o da azioni - sia regolato dal principio consensualistico ex art. 1176 cod. civ., e che gli adempimenti formali o cartolari costituiscano obblighi accessori di un negozio già perfezionato, indispensabili solo per l'opponibilità alla società e per l'esercizio dei diritti sociali.
[21] Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2528 cod. civ., e delineanti l'obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda di ingresso e la procedura di revisione dell'istanza, non sono compatibili con altre disposizioni del TUB e segnatamente con la disciplina recata dal combinato disposto degli artt. 34 comma 6 e 30 comma 5 T.U.B.
[22] DARIO CILLO, Il pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, in Cooperative, Consorzi e Società Consortili - Profili sostanziali, notarili e fiscali, a cura di FILIPPO PREITE, Vol. I , 1690; A CHIEFFI, Commento sub art. 2525 cod. civ. Quote e azioni, in G. PRESTI, Società e cooperative.
[23] DARIO CILLO, Il pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, in Cooperative, Consorzi e Società Consortili - Profili sostanziali, notarili e fiscali a cura di FILIPPO PREITE, Vol. I , 1690; A CHIEFFI Commento sub art. 2525 cod. civ. Quote e azioni, in G. Presti, Società e cooperative.
[24] M. C. TARANTO, La nuova impresa cooperativa, 361
[25] G. PETRELLI, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in Commissione Studi d'Impresa - Studio n. 5617/I, pubblicato in Studi e materiali, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1, 403 e ss.
[26] Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d'impresa n. 51617/I, Le banche cooperative nella riforma del diritto societario, in CNN Notizie del 8.03.2005: "la disapplicazione dell'art. 2519 comma 2 c.c. e, quindi l'esclusione della possibilità di adottare nelle cooperative bancarie la struttura della società a responsabilità limitata, è la coerente conseguenza della riserva dell'attività bancaria alle imprese medio- grandi, e quindi a quelle società organizzate secondo i modelli della società per azioni o della società cooperativa per azioni"
[27] A. DE TORRES - P. SIMONETTI, Cooperative, consorzi e società consortili- Profili sostanziali, notarili e fiscali, a cura di F. PREITE, Vol. I, 90 ove: "Le azioni delle società cooperative attribuite ai soci cooperatori non possono essere definite (
) dei veri e propri titoli di credito (ancorchè imperfetti), in quanto non propriamente destinati alla circolazione. Infatti, è pur vero che tali azioni sono rappresentative di una frazione del capitale sociale, che (salva diversa previsione statutaria) sono attribuite ai soci in proporzione alla parte del capitale sottoscritto, e che ad esse (salva diversa previsione statutaria) è generalmente attribuito un valore nominale che complessivamente non può essere superiore a quello dei conferimenti (art. 2346 c.c.); tuttavia il socio cooperatore è legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici per il solo fatto di essere iscritto nel libro soci, tanto che parte della dottrina identifica siffatte azioni in un mero documento di legittimazione, o certificato di quota".
Dello stesso avviso la migliore dottrina (BONFANTE, BASSI) che ha escluso che l'azione di una società cooperativa configuri un titolo di credito, in considerazione del fatto che il socio cooperatore è legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici solo per effetto dell'iscrizione nel libro soci, chiarendo così che essa costituisce un mero documento di legittimazione o "certificato di quota".
[28] A. DE TORRES - P. SIMONETTI, Cooperative, consorzi e società consortili- Profili sostanziali, notarili e fiscali, a cura di F. PREITE, Vol. I, 90 ove: "a differenza di quanto accade per le società lucrative, dove è il tipo di partecipazione (azione o quota) a connotare il rapporto sociale, nelle società cooperative è la centralità del "socio cooperatore e l'intuitus personae ad esso riferito a determinare la natura della partecipazione sociale".
[29] La possibilità di emettere azioni sprovviste di valore nominale dovrebbe essere preclusa sia dal dettano dell'art. 2521, comma 3 n. 4 cod. civ., ove si reca che l'atto costitutivo deve indicare "la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale", sia perché le azioni priva di valore nominale non sono compatibili con la regola della variabilità del capitale sociale.
[30] Stante il carattere personale della partecipazione, è escluso che i titoli da assegnare possano essere al portatore. Tra i tanti, G BONFANTE, La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia 58 di s.p.a. e s.r.l. alle società cooperative, in Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario, a cura di Vella, Torino 2004, 127. Peraltro, come noto, le azioni al portatore sono state sostanzialmente bandite dall'ordinamento giuridico giusta la nominatività obbligatoria imposta dall'art. 74 D.pr. 29.09.1973, fatta eccezione per le azioni delle Sicav e le azioni di risparmio.
[31]Si è anche detto che le azioni di società cooperativa hanno caratteristiche peculiari, che ne fanno un istituto profondamente diverso da quello disciplinato dagli artt. 2346 e seguenti del codice civile: G. PETRELLI, I profili patrimoniali e finanziari nella riforma delle società cooperative, Studio n. 5307/I, 11
[32] E tale particolare disciplina non consente di includere le azioni emesse dalle banche di credito cooperativo nel novero degli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2 T.U.F., e di collocarle presso i mercati regolamentati.
[33] La norma di coordinamento di cui all'art. 150 bis T.U.B. esclude l'applicabilità alle banche di credito cooperativo delle disposizioni dal comma 2 al comma 5 del citato art. 2530 cod. civ., e prevedenti le modalità di comunicazione del gradimento della società in caso di proposta di alienazione delle azioni, ed un meccanismo di "silenzio- assenso" cui si correla l'obbligo di iscrizione nel registro soci.
[34] Per vero il requisito della territorialità risulta un po' sfumato all'esito delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche promanate da Banca d'Italia.
[35] La clausola statutaria che condiziona l'ingresso alla ricorrenza di determinati requisiti, deve essere dotata del carattere della specificità, risultando altrimenti invalida ove genericamente formulata (cfr. Trib. di Milano, 1° luglio 2005) e risolvendosi in una delega implicita agli amministratori a stabilirli, di volta in volta, in occasione di ciascuna domanda ammissiva (A. FERRUCCI - C. FERRENTINO, Società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, Vol II, 1773).
[36] CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Studio d'Impresa 5617 del 25.02.2005: "Ai sensi dell'art. 34, comma 2, "per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa". Prescrizioni attuative sono state dettate sul punto dalla Banca d'Italia. I suddetti requisiti legali per l'ammissione dei soci alla cooperativa non possono ovviamente essere derogati dall'autonomia statutaria, la quale può invece prevedere ulteriori requisiti per l'accesso alla cooperativa, a norma dell'art. 2527, comma 1, c.c.. Possono comunque far parte delle banche in oggetto, indifferentemente, persone fisiche e giuridiche, ed anche società ed enti non personificati, purché ovviamente - come può desumersi dai requisiti legali suindicati - siano interessati allo scambio mutualistico (ciò esclude, in particolare, la partecipazione alle banche di credito cooperativo degli o.i.c.v.m. - fondi comuni di investimento, Sicav - ammessa invece nelle banche popolari). Il che dovrebbe condurre alla conclusione che i soci delle banche di credito cooperativo debbano essere necessariamente soci cooperatori (non essendo tra l'altro applicabili, per espressa disposizione di legge, le previsioni codicistiche relative ai soci finanziatori; e non essendo neanche applicabile la disposizione dell'art. 30, comma 6, che ammette la possibilità di una partecipazione limitata all'esercizio dei soli diritti patrimoniali). Non vi sono poi ostacoli alla partecipazione di uno stesso soggetto a più banche di credito cooperativo operanti sul medesimo territorio, sempreché, ovviamente, lo statuto non disponga diversamente".
[37] Per un'analisi completa si veda A.A.V,V. , Nuove opportunità e sfide per le banche di credito cooperativo: la riforma del 2016, a cura di M.C. CARDARELLI, Torino, Giappichelli, 2017.
[38] Il principio di prevalenza è poi variamente declinato dalla Circolare n. 285 del 2013 di Banca d'Italia.
[39] Per vero il vincolo di prevalenza ex art. 35 T.U.B. ha seguito la stessa parabola del carattere territoriale ex art. 34 T.U.B e ed è divenuto col tempo sempre meno stringente.
[40] Il divieto di concedere prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie origina fin dalla Direttiva UE 2013/36 c.d. CRD IV
[41] Cfr. art. 7 comma 3 sexies, lett. b) del D.L. 10.02.2009 n. 5, conv. in Legge 9.04.2009 n. 33.
[42] Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima n. M.A.23, Legittimità dell'acquisto di proprie quote da parte di cooperative cui si applicano le norme della s.r.l., !° pubbl. 9/10: "L'art. 2529 c.c. in tema di acquisto delle proprie quote (o azioni) da parte della società cooperativa si applica anche alle cooperative che adottino le norme della società a responsabilità limitata, nonostante il divieto all'acquisto di quote proprie dettato in tema di s.r.l. dall'art. 2474 c.c., stante la specialità della disciplina cooperativa e la finalità particolare dell'operazione a sostegno della mutualità (favorire i soci in difficoltà finanziarie e quelli che vogliono recedere senza che ricorrano i presupposti di legge o di statuto)"
[43] G. BONFANTE, Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003/2009, 1244.
[44] M. ORLANDO, La custodia dei beni mobili pignorati, in La nuova esecuzione forzata, diretta da PAOLO DEMARCHI GIOVANNI ALBENGO , 510.
[45] Con specifico riferimento all'espropriazione mobiliare, l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di custodia è regolato dagli artt. 520 ("Custodia dei mobili pignorati") e 521 c.p.c. ("Nomina e obblighi del custode").
[46] Secondo una tesi, atteggiandosi il pignoramento delle partecipazioni come pignoramento diretto presso il debitore, troverebbe applicazione l'art. 559 cpc: onde, al momento della costituzione del vincolo, il debitore sarebbe nominato custode, salva conferma o sostituzione da parte del Giudice dell'Esecuzione. Secondo altra impostazione, che valorizza il dato fattuale degli inconvenienti (e pericoli) pratici discendenti dallo iato temporale tra il perfezionamento del pignoramento ed il provvedimento di nomina del custode da parte del Giudice dell'Esecuzione, non vi sarebbero soverchie difficoltà per un'applicazione estensiva dell'art. 520 comma 2 c.p.c. e, quindi, consentire la nomina del custode ad opera dell'ufficiale giudiziario sin dalla notifica dell'atto di pignoramento.
[47] M. ORLANDO, La custodia dei beni mobili pignorati, cit., 528.
[48] Cass. 10.03.1999, n. 2053; Trib. di Napoli 14.09.2011; Trib. di Campobasso, ord. 18.04.2009; Trib. di Milano 27.10.2014; Trib. di Firenze 2.09.2015; Trib. di Milano 11.07.1994.
[49] M. ORLANDO, La custodia dei beni mobili pignorati, cit., 531.
[50] G. BONFANTE, La nuova società cooperativa; G. BONFANTE - E. CUSA - R. GENCO - M. IENGO - M. CAVANNA, La società cooperativa; G. BONFANTE, Introduzione alla disciplina della società cooperativa dopo la riforma, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003/2009; STEFANO BONORA, Commentario breve al diritto delle società, a cura di MAFFEI ALBERTI, sub. Art. 2537 cod. civ; A. FUSCO, Commento sub art. 2537 c.c. Creditore particolare del socio.
[51] La dottrina e la giurisprudenza dominanti sostengono, peraltro, che le azioni o quote di società cooperative non possano neppure costituire oggetto di pegno: per un'ampia disamina del tema si rinvia a DARIO CILLO, Il pegno delle partecipazioni dei soci cooperatori, in Cooperative, Consorzi e Società Consortili - Profili sostanziali, notarili e fiscali, a cura di FILIPPO PREITE, Vol. I, 1669 e ss. In base all'opinione maggioritaria, "il carattere personalistico della partecipazione del socio cooperatore (
) si pone in stridente contrasto con la costituzione del diritto di pegno, che dà luogo all'esercizio da parte di un terzo estraneo, quale è il creditore pignoratizio, di diritti sociali di tipo amministrativo e patrimoniale, come tali spettanti al titolare della partecipazione e caratterizzanti l'intervento del socio nella vita sociale". D. CILLO, cit., 1679.
[52] In effetti, la disciplina sulla liquidazione della partecipazione recata dall'art. 2535 cod. civ. e riprodotta pressochè testualmente negli statuti delle bcc, agevola in un certo senso il promovimento di eventuali iniziative cautelari o esecutive sulla quota di liquidazione da parte del creditore particolare del socio uscente, stante l'ampio termine di esigibilità del relativo credito previsto dal comma 3 del citato art. 2535 cod. civ.
[53] BASSI, Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, in Codice Civile Comm. Diretto da SCHLESINGER, Milano, 1988, 216.
[54] G. BONFANTE, La nuova società cooperativa, secondo il quale tuttavia il creditore particolare del socio cooperatore può compiere atti esecutivi sui ristorni distribuiti direttamente in denaro.
[55] Tale conclusione non è scalfita dalla norma di nuovo conio di cui all'art. 28 comma 2 ter T.u.b. introdotta dal D.lgs. 24 gennaio 2013 n. 3, conv. nella L. 24.03.2015 n. 33 e successivamente modificata dal D.lgs. 12 maggio 2015 n. 72 ove si reca che: "Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi"
[56] STEFANO BONORA, Commentario breve al diritto delle società, a cura di MAFFEI ALBERTI, sub. Art. 2537 cod. civ; V. GIORGI, Commento sub art. 2537 cod. civ., in G. PRESTI, Società Cooperative. cit.