Giurisdizione cautelare italiana ante causam e designazione convenzionale di foro svizzero
Pubblicato il 16/01/19 00:00 [Articolo 1637]






Cenni a commento di Tribunale delle Imprese di Milano, decreto 14 settembre 2018 - Est. Alima Simonetta

1. Il provvedimento in esame afferma la giurisdizione ita-liana cautelare (nella specie, sequestro conservativo ante causam) anche a tutela di un diritto di credito che presenti elementi di estraneità all'ordinamento italiano (giurisdizione convenzionale a favore di foro svizzero).
L'art. 24 della Convenzione di Lugano (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) del 16. 9. 1988 cui aderiscono sia Italia sia la Svizzera, rende inoperanti, relativamente alle misure cautelari e provvisorie, le regole convenzionali di ri-partizione della competenza giurisdizionale, facendo rivivere le regole di attribuzione della giurisdizione dettate dalle sin-gole normative interne. In altri termini, la norma lascia nella disponibilità degli Stati membri la determinazione della competenza giurisdizionale cautelare, così come sono rimes-si alla legislazione locale gli altri presupposti e le modalità della cautela.
In tema di sequestro conservativo, l'art. 271 della Legge Federale Svizzera sull'Esecuzione e Fallimento (Debt Enfor-cement and Bankruptcy Act -'DEBA') prevede che 'per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera'.
Nel caso concreto, l'assenza nel territorio svizzero di beni del debitore, preclude l'esperimento della misura cautelare avanti al giudice (svizzero) pattiziamente competente.
Di contro, in ragione del rinvenimento in territorio italia-no di beni aggredibili, si rende possibile richiedere la misura cautelare all'autorità italiana, ove questa sia giurisdizional-mente competente al rilascio in base al proprio diritto na-zionale.
In tal senso trova applicazione l'art. 10 L. 218/1995.
Il fatto che il provvedimento debba eseguirsi in Italia, consente dunque di ritenere sussistente la giurisdizione ita-liana per l'emissione della cautela, anche in presenza di at-tribuzione pattizia della giurisdizione ad autorità giudiziaria svizzera.
Per un precedente analogo in tema si veda: Tribunale di Rovereto 6. 3. 1998, in Giur Merito 1999, 778, nota di Sira-cusano.


2. Ex art. 669 ter III° co c. p. c. se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda cau-telare si propone al giudice che sarebbe competente per ma-teria o valore del luogo in cui deve essere eseguito il provve-dimento cautelare.
Nel caso di sequestro conservativo di partecipazioni in società a responsabilità limitata, il luogo dell'esecuzione è quello dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese (cfr Cass. 13903/2014), cioè il luogo dove è tenuto il registro delle imprese in cui la società è iscritta.
Nella fattispecie concreta, giudice competente per la ri-chiesta cautelare sarebbe dunque stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia.
Trattasi tuttavia di criterio di competenza concorrente con altro, a carattere speciale, che individua come competente per territorio il Tribunale delle Imprese, segnatamente quello di Milano.
Elementi determinanti in tal senso sono due: (i) che l'obbligo del debitore trova titolo in contratto avente ad og-getto la vendita di partecipazioni di S. r. l. ; (ii) che il debito-re è società avente sede all'estero.
L'inserimento dell'obbligo in contratto di cessione di par-tecipazioni sociali, rende competente ex art. 3 co 2 lett. b Dlgs n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese.
Il fatto che tale sezione specializzata sia istituita anche presso il Tribunale di Brescia, non è peraltro sufficiente a radicare ivi la competenza, ove, come nella fattispecie con-creta, la debitrice sia società avente sede all'estero.
Ai sensi dell'art. 4 co 1 bis del Dlgs n. 168/2003, infatti, per le controversie di cui all'art. 3 nelle quali è parte una so-cietà con sede all'estero e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate dal Tri-bunale di Brescia Sezione specializzata in Materia di Impre-sa, è competente la medesima sezione del Tribunale di Mila-no.
Con il provvedimento in esame, nel confermare la propria competenza il Tribunale delle Imprese di Milano ha dunque confermato altresì la prevalenza della normativa speciale fissata dal Dlgs 168/2003, rispetto all'art. 669 ter III co c. p. c. (secondo cui competente sarebbe stato il Tribunale Civile Ordinario di Brescia).






















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