Mutuo e ammortamento c.d. alla francese: ancora una pronuncia a favore della tesi della non configurabilità di un fenomeno anatocistico
Pubblicato il 07/12/17 00:00 [Articolo 1580]






Il criterio di ammortamento c.d. alla francese non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest'ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.

Questo il principio sancito dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 1709 del 29.09.2017, estensore G.I. dr.ssa Manuela Cortelloni, che nel definire il giudizio promosso nei confronti della Banca in relazione ad un contratto di mutuo fondiario, ha rigettato integralmente le domande formulate dagli attori, condannandoli al pagamento delle spese legali.
Nel caso di specie, i mutuatari avevano convenuto in giudizio l'Istituto di credito chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità della clausola di determinazione degli interessi di cui all'art. 3 del contratto di mutuo, poiché asseritamente formulata in violazione degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c., nonché dell'art. 1284 c.c. In via subordinata, gli attori chiedevano l'annullamento della predetta clausola ai sensi e per gli effetti dell'art. 1427 c.c. e, in ogni caso, la rideterminazione del piano di ammortamento delle somme residue al tasso legale e la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
A sostegno della propria domanda, parte attrice assumeva che il contratto di mutuo fondiario stipulato con la Banca contemplava un tasso di interesse non determinato e/o non determinabile, per l'effetto dell'applicazione dell'ammortamento alla francese, in quanto implicante la determinazione di maggiori costi e la generazione di effetti anatocistici. Al fine di supportare tale tesi, gli attori richiamavano la pronuncia del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano, emessa in data 26.10.2008.
Nel costituirsi in giudizio, la Banca negava, in primo luogo, che la parte attrice avesse mai corrisposto interessi anatocistici in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c., precisando che nessuna capitalizzazione era mai stata operata sulla rata corrisposta dagli attori, che stavano semplicemente rimborsando un mutuo secondo un piano di ammortamento cosiddetto alla francese - ossia con un processo di restituzione graduale che prevede il pagamento periodico di rate comprendenti fin da subito una quota capitale (oggetto del prestito) ed una quota interessi corrispettivi (legata al tasso e all'ammontare del prestito). Evidenziava ancora la Banca come il tasso di interesse non risultasse nemmeno indeterminato o indeterminabile nel caso di specie, recando il contratto di mutuo sottoscritto dagli attori, all'art. 3, l'esatta determinazione dell'importo degli interessi corrispettivi, indicato in modo esplicito e comprensibile, nonché delle modalità di revisione del saggio di interesse con riferimento a parametri prestabiliti ed estrinseci, estranei alla Banca e dunque oggettivi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli artt. 1284 c.c. e 117 TUB.
L'Istituto di credito evidenziava, inoltre, come la controparte, per supportare la tesi sostenuta in giudizio, avesse strumentalmente ed impropriamente citato la sentenza del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Rutigliano, del 26.10.2008, la quale risultava non pertinente rispetto al caso di specie, ove il contratto di mutuo prevedeva fin dalla pattuizione che il mutuatario fosse tenuto a corrispondere rate mensili comprensive di una parte di capitale ed una parte di interessi e determinava gli interessi corrispettivi calcolandoli con riferimento a criteri prestabiliti e oggettivi. Il caso sottoposto all'esame del giudice pugliese, invece, era quello di un contratto di mutuo in cui "la rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata … con la formula del c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del presente contratto." In sostanza, mentre nella parte letterale del contratto si stabiliva un tasso corrispettivo fisso da calcolarsi secondo il sistema civilistico di maturazione dei frutti, in via di fatto veniva applicato il c.d. "ammortamento alla francese", che comportava l'applicazione di un tasso maggiorato rispetto a quello indicato in contratto e la capitalizzazione composta degli interessi di mora conseguenti al mancato pagamento di alcune rate. Correttamente il giudice pugliese aveva sostenuto, in quella sede, il principio secondo il quale il tasso nominale di interesse pattuito nel contratto di mutuo non può essere maggiorato nel piano di ammortamento, né quest'ultimo può servire per mascherare tale incremento, posto che ciò comporterebbe violazione dell'art. 1284 c.c.. Il Giudice decretava quindi l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi moratori calcolati su quelli corrispettivi.
Con la pronuncia in commento, il Giudice modenese, nel decidere la vertenza senza disporre la CTU richiesta dagli attori, in quanto ritenuta superflua ed esplorativa, accoglie integralmente le difese svolte dalla Banca, affermando in primo luogo che, nel caso di specie, la clausola di determinazione degli interessi di cui al citato art. 3 del contratto di mutuo non può essere tacciata di nullità, risultando la stessa validamente pattuita, descrivendo estensivamente e con specifico riferimento ai criteri matematici da applicare le modalità di calcolo del tasso di interesse.
La pronuncia si segnala per aver precisato, al riguardo, che «non incide, a tale fine, l'eventuale difficoltà dei calcoli matematici da effettuare, ciò non integrando una violazione del disposto di cui all'art. 1346 c.c.».
Nemmeno è stato ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'errore invalidante del consenso negoziale, invocato dalla controparte in relazione alla clausola determinativa degli interessi, «in quanto la specificità della clausola anzidetta esclude la falsata rappresentazione del suo oggetto, quale condizione imprescindibile dell'invocata pronuncia di annullamento ex art. 1427 e ss. c.c.».
In tema di ammortamento c.d. alla francese, inoltre, la pronuncia in commento, nel confermare l'orientamento fatto proprio dal Tribunale di Modena, ribadisce il principio secondo il quale tale metodo di ammortamento «non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi: in base a tale metodo, si prevede che il pagamento delle rate di mutuo constino di una quota fissa, composta da una parte di capitale, progressivamente crescente e da una parte di interessi, progressivamente decrescente, quest'ultima da calcolare sul capitale residuo, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato ex art. 1283 c.c.».
Il principio posto dalla sentenza in esame si pone in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il piano di ammortamento alla francese comporta semplicemente il pagamento degli interessi (pro quota) sul prestito contemporaneamente alla restituzione rateizzata del capitale (e non dopo la sua restituzione integrale), senza alterare la natura degli interessi corrisposti, che rimane corrispettiva, non dando luogo ad alcun fenomeno anatocistico, posto che gli interessi passivi corrisposti non costituiscono la base per il successivo addebito di alcun ulteriore interesse (in questo senso, si vedano ad esempio, tra le tante, Ordinanza Tribunale di Pescara, 10-04-2014; Tribunale di Benevento, 19-11-2012 n. 193). In caso di ammortamento c.d. alla francese, dunque, il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., e inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (in questi termini, Tribunale di Siena, 17-07-2014). Tale modalità di ammortamento, inoltre, non determina alcuna incertezza sull'entità del tasso ultralegale dedotto in contratto, ove in quest'ultimo sia chiaramente precisato, anche mediante rinvio a specifiche fonti oggettive extracontrattuali, il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile, da applicarsi alle singole porzioni di capitale residuo predeterminate, per cui non sussiste la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, terzo comma cc. (così, Tribunale di Mantova, 11-03-2014).
La giurisprudenza prevalente si è, dunque, espressa nel senso della piena legittimità del sistema di ammortamento c.d. alla francese, in quanto garantisce il rispetto della regola dell'interesse semplice, non producendo interessi anatocistici. In caso di inadempimento, inoltre, deve ritenersi altresì lecito l'effetto anatocistico prodotto dal meccanismo per il quale gli interessi di mora vengono computati sulle rate impagate - comprensive di capitale ed interessi - in quanto espressamente consentito dall'art. 3 della Delibera Cicr 9.2.2000 (Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini 05-05-2014 n. 5733).
Non può tacersi di considerare, peraltro, che alcuni Tribunali - diversamente dalla pronuncia in esame del Tribunale di Modena -, hanno ritenuto talmente infondata la tesi di un anatocismo implicito nel criterio di ammortamento c.d. alla francese, da disporre la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto incentrata su erronei ed inappropriati assunti giuridici e destituita di qualsiasi supporto probatorio, costituendo espressione di uno strumentale e dilatorio esercizio dell'attività processuale e, dunque, di un agire gravemente colposo, non sorretto dal doveroso impiego di quella diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda (in questi termini Tribunale di Salerno, dott. Alessandro Brancaccio, n. 587 del 30-01-2015). Dello stesso avviso anche il Tribunale di Verona, in persona del dott. Andrea Mirenda, che con sentenza n. 758 del 24.03.2015 ha ritenuto non concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, difettando - in sede genetica del negozio - il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., con la conseguenza che domandare l'accertamento dell'anatocismo in un mutuo sul presupposto che il piano di ammortamento c.d. alla francese comporti un automatico effetto anatocistico comporta la temerarietà della domanda ex art. 96 cpc.






















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