Danno da ostruzionismo della p.a. e onere di diligenza a carico del danneggiato
Pubblicato il 19/01/17 00:00 [Articolo 1533]






L'ostruzionismo dell'amministrazione alla conclusione di un procedimento autorizzatorio dà diritto al risarcimento del danno, quando l'amministrazione non disponga di margini di discrezionalità in relazione al rilascio dei provvedimenti richiesti (nella specie l'amministrazione non aveva provveduto, nonostante l'accertamento giudiziale della fondatezza della pretesa a un permesso di costruire,). (1)
Divergenze giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, testimoniate da una pronuncia favorevole all'amministrazione
in primo grado ma poi riformata in appello, non sono sufficienti per identificare un errore scusabile che escluda la responsabilità dell'amministrazione. (2)
Non spetta al cittadino il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, se il danno si sarebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza, anche esperendo tutti i mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, quale il giudizio di ottemperanza. (3)


Segue nell'allegato.






















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