Divieto di compensazione con crediti scaduti anteriormente al fallimento
Pubblicato il 25/10/16 00:00 [Articolo 1523]






SOMMARIO: 1. "Il caso" affrontato dal decreto n. 7953 del 25 giugno 2016, pronunciata dal Tribunale di Milano - 2. La compensazione in sede fallimentare - 3. Compensazione fallimentare e revocatoria fallimentare. - 4. Compensazione giudiziale in sede fallimentare. - 5. Il divieto di compensazione ex art. 56, co. 2, l. fall.:sintesi dei principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sull'interpretazione della norma - 6. Il decreto n. 7953 del 25 giugno 2016, del Tribunale di Milano e la primazia della par condicio creditorum. Segue: 6.1. L'applicazione dell'art. 56, co. 2, l. fall. anche ai crediti scaduti ante fallimento acquistati dal debitore - creditore della procedura nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. 6.2. Il divieto assoluto di compensazione tra presunzione legale assoluta di frode e abuso del diritto. 6.3. Note conclusive.


Segue nell'allegato.






















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