Circa le problematiche legate agli orientamenti relativi alla liquidazione del cd. danno biologico intermittente ed una possibile soluzione correttiva
Pubblicato il 19/10/15 00:00 [Articolo 1483]






Premesso che il danno biologico intermittente1 può essere definito come il pregiudizio alla salute ed all'integrità psicofisica di una persona, maturato nell'intervallo temporale compreso tra l'evento generatore di quel pregiudizio e la morte del danneggiato determinata da una causa indipendente e sopravvenuta rispetto a tale evento, è necessario interrogarsi, ai fini della quantificazione del risarcimento, circa l'utilizzabilità o, meglio, circa i limiti di utilizzabilità delle tabelle normative ovvero delle tabelle di Milano o di Roma.


Segue nell'allegato.






















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