Deroghe all'ordinario regime di responsabilità del provider, e dubbi alla luce dell'orientamento della Corte di Giustizia
Pubblicato il 05/02/15 00:00 [Articolo 1460]






Con la sentenza n. 29/2015 del 7 gennaio 2015 la Corte d'Appello di Milano ha affermato che (A) i "servizi di ospitalità di dati (hosting)" consistono nel fornire "un servizio di accesso a un sito" o "un servizio di accesso a Internet"; (B) il servizio "Yahoo! Video" oggetto di causa, fornito da Yahoo! Italia, consiste unicamente in un servizio di "ospitalità di dati (hosting)" ed è assente ("senza proporre") qualsiasi "altro servizio di elaborazione dati". Sostanzialmente per i giudici il regime della responsabilità di Yahoo! Italia va inquadrato nel "regime di responsabilità del prestatore di servizi di ospitalità di dati (hosting)", qualificando tale operatore come colui "che procura ai propri clienti un servizio di accesso a un sito, senza proporre altri servizi di elaborazione dei dati" ed altresì ha qualificato l'hosting provider come un servizio di accesso ad una rete: "l'attività di hosting provider che fornisce ai suoi utenti un servizio di accesso a Internet".


Segue nell'allegato.






















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