La proposta conciliativa del giudice ex art. 185 bis c.p.c.
Pubblicato il 30/12/13 00:00 [Articolo 1420]






1. Considerazioni generali ed inquadramento normativo.
L'art. 84 del d.l. 21 giugno 2013 n.69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n.98, ha apportato varie modifiche al testo
originario del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che regolamentava l'istituto della mediaconciliazione, tra le quali l'introduzione di un nuovo art. 185-bis c.p.c., intitolato "proposta di conciliazione del giudice", secondo il quale "il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice".


Segue nell'allegato.






















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