Il limite all'importo revocabile di cui all'art. 70, comma 3, legge fallimentare: spunti per una particolare ipotesi applicativa
Pubblicato il 11/11/08 02:00 [Articolo 1246]






La riforma ha riscritto le regole per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare.
In particolare, per la revoca delle rimesse in conto corrente bancario, sono da ritenersi eliminati i riferimenti agli ormai consolidati concetti di conto scoperto, di affidamento, di saldo disponibile e introdotti i principi di durevolezza e di consistenza dei pagamenti. La revoca ora può interessare solo le operazioni compiute nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
I contributi interpretativi forniti dalla dottrina hanno cercato di dare significato ai due aggettivi riferendoli alle singole operazioni in rapporto alle dimensioni ed alla durata del rapporto.

Segue nell'allegato






















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