Dei consorzi e di quando le regole per litigare dipendono dalla disciplina applicabile all'ente
Pubblicato il 16/02/21 02:00 [Articolo 1056]






Sommario: 1. Introduzione. - 2. Le fattispecie oggetto di esame nelle decisioni del Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2 e del Tribunale di Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22. - 3. Le tipologie di consorzi esaminate. - 3.1. Forme di consorzi previste dal codice civile. - 3.2. Forme atipiche: il consorzio di urbanizzazione. - 4. L'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario alle diverse forme di consorzio. - 4.1. Consorzio con attività interna. - 4.2. Consorzio con attività esterna. - 4.3. Società consortili. - 4.4. Consorzi di urbanizzazione. - 5. Applicazione degli orientamenti suesposti ai casi esaminati. - 6. Conclusioni.


1. La recente pubblicazione di due pronunce di merito (Trib. Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2 e Trib. Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22) offre un interessante spunto di riflessione, nonché l'occasione per ricostruire lo stato dell'arte in merito all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario ai consorzi[1].

Come noto, a seguito dell'abrogazione operata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, della struttura del rito societario di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, rimangono ad oggi ancora in vigore solo alcuni frammenti di questo, disciplinanti inter alia la possibilità di deferire ad arbitri le controversie attinenti al rapporto sociale[2].

L'ambito di applicazione soggettivo della disciplina dell'arbitrato societario è espressamente individuata dall'art. 34 d.lgs. 5/2003 nelle 'società'. Entro tale categoria devono ad oggi pacificamente ricomprendersi: (i) le società di capitali - eccezion fatta per quelle che fanno ricorso al capitale di rischio ex art. 2325-bis cod. civ., alle quali è precluso l'accesso all'arbitrato societario; (ii) le società di persone; (iii) le società cooperative e pure (iv) le società con scopo consortile[3].

Analizzando le sentenze sopra citate pare naturale porsi la seguente questione, non a caso dibattuta anche in dottrina e giurisprudenza: quid iuris dei fenomeni imprenditoriali collettivi che non rientrano nella categoria degli enti societari, quali appunto i consorzi?

Per rispondere a tale quesito, la presente nota si pone l'obiettivo di ripercorrere sinteticamente i punti salienti degli approdi giurisprudenziali e dottrinali in materia, consentendo così al lettore di rileggere criticamente le due pronunce in esame.


2. Nella sentenza n. 2/2021, il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica ha statuito in merito ad un'eccezione di arbitrato sollevata dal 'Consorzio fra lottisti Voltunna di Marina Velca' nella causa avviata contro quest'ultimo da alcuni consorziati. In particolare, gli attori sostenevano che la clausola inserita nello statuto associativo fosse nulla in quanto prevedeva che ciascuna parte consorziata in lite avesse diritto di nominare un arbitro del collegio. Secondo la ricostruzione dei consorziati, dunque, tale clausola statutaria avrebbe violato il dettato dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ([4]), che impone che la nomina degli arbitri venga rimessa integralmente a soggetti estranei all'ente. Il giudice laziale ha accolto l'eccezione di arbitrato affermando la validità della clausola compromissoria, in quanto quest'ultima non poteva ritenersi assoggettata ai requisiti della disciplina prevista per l'arbitrato societario. Come motivato succintamente dal Tribunale, trattandosi di c.d. consorzio di urbanizzazione, al relativo statuto consortile non avrebbe potuto applicarsi la normativa speciale prevista per le società, bensì la diversa disciplina dettata in materia di associazioni e comunione.

Con motivazione altrettanto sintetica, la decisione qui analizzata del Tribunale di Brindisi in composizione monocratica pare interpretare diversamente il rapporto esistente tra disciplina dell'arbitrato societario e consorzio. In tale statuizione il giudice salentino ha rigettato l'eccezione di arbitrato avanzata da un consorziato del 'Consorzio Glob. Tec.' in una controversia avviata contro tale consorziato e l'ente stesso da altri partecipanti al consorzio. Il Tribunale ha accertato la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello statuto del consorzio per contrarietà al disposto di cui all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, in quanto tale previsione statutaria non prevedeva che la nomina degli arbitri venisse integralmente rimessa a soggetti esterni al consorzio.

La decisione in esame si fonda dunque sul presupposto che il consorzio (che non risulta dal testo della sentenza essere costituito in forma societaria)[5] rientri nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 5/2003, tesi giuridica certamente non condivisa dall'orientamento giurisprudenziale maggioritario.


3. Al fine di inquadrare correttamente le pronunce in epigrafe nel solco della giurisprudenza che le ha precedute si reputa ora utile proporre una brevissima ricostruzione delle tipologie di consorzi qui prese in considerazione e della disciplina civilistica ritenuta loro applicabile.


3.1. Per quanto qui di interesse[6], il legislatore ha espressamente previsto e disciplinato l'esistenza delle seguenti forme di consorzi: (i) consorzio con attività interna: disciplinato agli artt. 2602-2611 cod. civ., tale ente collettivo è idoneo a realizzare sia una funzione anticoncorrenziale (per la limitazione della concorrenza sul mercato tra gli imprenditori che sono parte del contrato di consorzio), sia una funzione di coordinamento per la riduzione dei costi di gestione delle imprese consorziate o per migliorare la competitività sul mercato. Questa forma associativa non assume rilevanza esterna nei confronti dei terzi[7]; (ii) consorzio con attività esterna: disciplinata ai sensi degli artt. 2612-2615-bis cod. civ., l'associazione in parola si caratterizza per l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi. Tale caratteristica modifica sotto vari profili la disciplina applicabile al consorzio[8]; (iii) società consortili: disciplinate all'art. 2615-ter cod. civ., si tratta di società che perseguono il fine consortile ex art. 2602 cod. civ. mediante l'adozione di qualunque tipo sociale.


3.2. Accanto alle forme tipizzate dal legislatore, l'autonomia delle parti consacrata nell'art. 1322, co. 2, cod. civ., ha dato vita anche a forme atipiche di consorzio, quale quella citata dal Tribunale di Civitavecchia, ossia il c.d. consorzio di urbanizzazione. La peculiarità di tale istituto impone una breve digressione al fine di esplicitare il ragionamento che pare essere presupposto dalla sintetica motivazione del Tribunale romano.

In dottrina, tale forma associativa è stata definita come un consorzio costituito fra i proprietari (non necessariamente qualificabili come imprenditori) di più edifici situati nella medesima aree territoriale con il precipuo fine di realizzare un servizio o un impianto comune, quali ad esempio una strada, una fognatura, un impianto idrico oppure un impianto di distribuzione dell'energia elettrica[9].

In assenza di disposizioni normative espressamente riferibili a tale istituto atipico, gli interpreti si sono interrogati su quale sia la disciplina ad esso applicabile[10].

A tal proposito sia la giurisprudenza sia la dottrina sono risultate oscillanti, mutando varie volte indirizzo nell'ultimo ventennio e giungendo ad applicare principi desumibili dalla normativa in materia sia di associazioni, sia di comunione e persino di condominio[11]. Rispetto a questo profilo appare risolutivo il recente orientamento della Suprema Corte che chiarisce come, alla luce dell'atipicità dell'istituto, la fonte primaria della regolazione del consorzio di urbanizzazione risieda nello statuto dello stesso e quindi nella volontà dei consorziati. Infatti, a fronte di una generale sussumibilità dell'istituto del consorzio nella fattispecie dell'associazione non riconosciuta, l'interprete dovrà di volta in volta verificare se per autonomia negoziale i consorziati stessi non abbiano inteso rendere applicabili le norme in tema di associazione ovvero quelle in tema di comunione[12].


4. Le peculiarità delle diverse tipologie di consorzi sopra menzionati determinano una corrispondente differenziazione rispetto all'applicabilità alle stesse della disciplina dell'arbitrato societario.


4.1. In primo luogo, risulta pacifica l'estraneità del consorzio con attività interna rispetto all'arbitrato societario. Tale forma di contratto consortile deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle associazioni[13] e pertanto non rientra nella sfera soggettiva di applicazione del d.lgs. 5/2003. La natura dei rapporti tra i consorziati è infatti assimilabile a quella dei contratti plurilaterali e quindi soggetta alla regolamentazione codicistica dell'arbitrato comune ex art. 806 ss. cod. proc. civ.[14].


4.2. Meno pacifica risulta invece l'opinione secondo la quale la disciplina ex d.lgs. 5/2003 non possa applicarsi al consorzio con attività esterna. A tal riguardo potrebbe infatti apparire a primo avviso più labile la differenza sussistente tra un ente con struttura societaria ed un ente collettivo che svolga un'attività organizzata nei confronti di soggetti terzi. In dottrina, un Autore ha colto la precarietà di tale distinzione, sottolineando che quando "il consorzio [acquista] personalità giuridica, con conseguente nascita di un'organizzazione corporativa e di un ente autonomo, si ripropongono mutatis mutandis le stesse esigenze che hanno giustificato l'introduzione degli art. 34 e ss. [d.lgs. 5/2003]"[15].

La questione relativa all'applicabilità della disciplina dell'arbitrato societario al consorzio ex art. 2612 cod. civ. è stata portata anche all'attenzione della giurisprudenza. Giudici di merito e di legittimità hanno tuttavia proteso, salvo alcune incompiute eccezioni[16], per l'esclusione del consorzio esterno dalla sfera di applicazione del d.lgs. 5/2003. Lapidaria in questo senso appare l'argomentazione svolta dalla Corte di Cassazione, la quale ha recentemente sottolineato l'incompatibilità tra il consorzio con attività esterna, non costituito in forma societaria, e le società oggetto del d.lgs. 5/2003. La Suprema Corte ha argomentato tale posizione sottolineando la diversa funzione tipica perseguita dai consorzi rispetto a quella delle società: scopo dei primi è infatti la produzione di beni o servizi necessari alle imprese consorziate e quindi tendenzialmente destinati a essere assorbiti dalle stesse[17]. La distinzione tra società consortili e consorzi e quindi la conseguenziale inapplicabilità della disciplina societaria ai secondi è stata inoltre recentemente puntualizzata dal Tribunale di Roma in composizione monocratica[18]. Il giudice romano ha infatti sottolineato che le due entità citate si differenziano per scopo programmato e tipicamente perseguito: per i consorziati l'intento non è quello di ricavare utili ma di usufruire dei beni e servizi messi a disposizione del consorzio per trarne un vantaggio patrimoniale; mentre le società perseguono lo scopo tipico del lucro attraverso la produzione di utili da distribuire tra i soci mediante l'attività commerciale con i terzi.


4.3. Passando ad analizzare le società consortili, pare sufficiente un breve cenno per dare atto dell'unanime consenso dottrinale e giurisprudenziale circa l'applicabilità a tali enti della disciplina dell'arbitrato societario. La tesi che afferma la necessità che le clausole compromissorie inserite negli statuti dei consorzi con forma societaria debbano rispettare i requisiti ex art. 34 d.lgs. 5/2003 è supportata da numerosi precedenti dei giudici di legittimità, nonché da autorevole dottrina[19].


4.4. Da ultimo, rimane da esplicitare l'inapplicabilità della disciplina dell'arbitrato societario ai consorzi di urbanizzazione. Come infatti meglio argomentato sopra, tali enti collettivi devono ricondursi tendenzialmente alla fattispecie delle associazioni non riconosciute. Così qualificata la natura dei consorzi tra proprietari di immobili, la conclusione necessaria non può che essere l'esclusione di tale forma consortile dall'ambito applicativo del d.lgs. 5/2003.


5. A valle di questa premessa, risultano ora più facilmente inquadrabili le pronunce dei Tribunali di Civitavecchia e Brindisi qui analizzate.

Il Tribunale di Civitavecchia ha dato seguito all'orientamento secondo cui il consorzio di urbanizzazione debba ritenersi disciplinato (in assenza di diversa e specifica pattuizione dei consorziati) dalle norme in materia di associazioni non riconosciute. Il portato ineccepibile di tale premessa è che il consorzio di urbanizzazione non risulta soggetto alle rigide prescrizioni dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 circa i requisiti della clausola compromissoria in materia di nomina degli arbitri. Di conseguenza, appare coerente la statuizione del giudice laziale, laddove ha escluso la nullità della clausola e accolto l'eccezione di arbitrato, dichiarando l'improponibilità della domanda.

La decisione del Tribunale di Brindisi suscita invece maggiori perplessità, essendosi i giudici salentini apparentemente discostati dall'orientamento maggioritario che esclude l'assoggettabilità del consorzio non costituito in forma societaria dalla disciplina dell'arbitrato societario. Il Tribunale salentino ha infatti riconosciuto l'applicabilità della norma ex art. 34 d.lgs. 5/2003 alla clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio, accertandone quindi la nullità per violazione delle prescrizioni previste dalla norma stessa.

Non risulta conferente il richiamo operato dal Tribunale di Brindisi ad una pronuncia della Corte di Cassazione[20], nella quale si sancisce sì la nullità della clausola compromissoria non aderente al dettame dell'art. 34 d.lgs. 5/2003, ma tale valutazione dei giudici di legittimità è specificatamente riferita allo statuto di una società a responsabilità limitata, circostanza che non pare rinvenibile nel caso esaminato dal Tribunale salentino.

L'apparente contrasto della sentenza in esame rispetto all'orientamento maggioritario sopra descritto, unitamente alla sinteticità della motivazione, lasciano dubitare che questa pronuncia possa imporsi come pietra d'angolo di un nuovo filone giurisprudenziale. Al contrario, pare meritevole di gravame in merito alla valutazione della validità della clausola compromissoria.


6. In conclusione, le sentenze in rassegna hanno rappresentato l'occasione di analizzare sinteticamente i confini di applicabilità tra istituto del consorzio e arbitrato societario, riassumibili nelle seguenti considerazioni: (i) la disciplina dell'arbitrato societario ai sensi del d.lgs. 5/2003 è applicabile alle società consortili, ma non ai consorzi con attività interna o esterna; (ii) i consorzi di urbanizzazione sono enti collettivi qualificabili come associazioni non riconosciute e pertanto non soggiacciono alla disciplina dell'arbitrato societario, bensì a quella civilistica dell'arbitrato comune ai sensi dell'art. 806 e ss. cod. civ..

NOTE
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[1] Il riferimento al termine 'consorzio' è da intendersi effettuato all'istituto civilistico disciplinato ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ. In particolare, ai sensi dell'art. 2602 cod. civ.: "Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". Come precisato da G. Ferri, sub voce "Consorzio", in Enciclopedia del Diritto, Milano, 1961, p. 371: "Il consorzio è un'associazione di persone fisiche o giuridiche liberamente creata o obbligatoriamente imposta, per il soddisfacimento in comune di un bisogno proprio di queste persone".

Per la definizione di 'consorzi' si veda anche V. Cintio, Consorzi di urbanizzazione tra atipicità e obbligazioni propter rem, in Riv. giur. ed., 2017, p. 1060A, secondo cui "I consorzi tra imprenditori sono essenzialmente contraddistinti da un'organizzazione comune finalizzata alla regolazione delle reciproche produzioni, ovvero alla programmazione di determinati segmenti delle rispettive fasi produttive: l'oggetto consiste generalmente nel miglioramento della rispettiva attività produttiva - in termini di maggior profitto - grazie al valore aggiunto costituito dalla struttura consortile".

[2] Ai sensi dell'art. 34, co. 1, d.lgs. 5/2003: "Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis cod. civ., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale". Il co. 4 del medesimo articolo precisa poi che: "Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro".

[3] S. A. Cerrato, Dalle «società» alle «organizzazioni collettive»: una possibile traiettoria evolutiva dell'«arbitrato societario»?, in Riv. arb., 2017, p. 329 e ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, Arbitrati speciali (a cura di Federico Carpi), Bologna, 2020, p. 79 ss. L'ambito applicativo della disciplina era stato identificato dal legislatore all'art. 12, co. 3, della legge delega n. 366 del 2001, che recita: "Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie".

[4] Ai sensi dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003: "La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale".

[5] Il consorzio oggetto della fattispecie in rassegna dovrebbe potersi inquadrare all'interno della categoria del consorzio con attività esterna, considerata la domanda attorea di accertamento della responsabilità dell'ente ex art. 2615 cod. civ., che disciplina la responsabilità verso terzi dei consorzi di cui all'art. 2612 cod. civ.

[6] L'ordinamento disciplina una serie di fattispecie riferibili all'istituto dei consorzi. Quest'ultimo viene tradizionalmente suddiviso in: (i) volontario (basato cioè sulla libera determinazione degli aderenti); (ii) coattivo (in quanto realizzato coattivamente mediante la partecipazione di tutti coloro che hanno lo stesso bisogno da soddisfare trovandosi nella medesima situazione); e (iii) obbligatorio (quando votato a risolvere problemi comuni a più persone e aventi un rilievo determinante per l'interesse collettivo oltre che quello dei singoli). Si veda a riguardo G. Ferri, op. cit., p. 371. Si precisa che l'ultima tipologia citata, quella dei c.d. consorzi obbligatori, risulta prevista dal Legislatore agli artt. 2616 - 2020 cod. civ.; tali norme, tuttavia, non trovano applicazione in quanto a seguito della promulgazione del codice civile non sono stati emanati i provvedimenti previsti per la loro attuazione. La presente disamina prende in considerazione solo alcune delle tipologie dei consorzi qualificabili come volontari. Tra quelle qui non espressamente analizzate si ricordano ad esempio: (i) i consorzi di bonifica ex art 862 cod. civ.; (ii) i consorzi di ricomposizione fondiaria ex art. 850 cod. civ., (iii) i consorzi di miglioramento fondiario ex art. 863 cod. civ.; e (iv) i consorzi disciplinanti l'uso delle acque ex artt. 914-921 cod. civ.

[7] G. D. Mosco, Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, in Commentario del codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, 2017, p. 26 ss.

[8] La disciplina applicabile ai consorzi con attività esterna prevede, inter alia: (i) l'indicazione nel contratto consortile dei soggetti aventi la rappresentanza processuale e sostanziale; (ii) il regime di pubblicità legale con efficacia dichiarativa presso il Registro delle Imprese; (iii) la responsabilità limitata per le obbligazioni assunte in nome del consorzio. Si veda G. Volpe Putzolu, sub voce "Consorzio", in Enciclopedia Giuridica, Roma, 1988, p. 1.

[9] E. Ditta, Problemi in materia di consorzio atipico fra proprietari di immobili, in Riv. giur. ed., 2004, p. 123 ss.; E. Timpano, Natura e disciplina dei consorzi di urbanizzazione, con particolare riguardo alla possibilità di porre limitazioni al diritto di voto dei consorziati, in Riv. notariato, 2007, p. 930; V. Cintio, op. cit., p. 1060A. Inoltre, come autorevolmente chiarito da Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2005, n. 28492, i consorzi di urbanizzazione sono enti costituiti da una pluralità di persone che, condividendo l'interesse alla sistemazione e al miglior godimento di uno specifico comprensorio, si aggregano per realizzare opere o servizi spesso complessi ed onerosi.

[10] In E. Ditta, op. cit., p. 124, si legge che il consorzio di urbanizzazione non rientra fra i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi disciplinati dagli artt. 2602-2620 e dall'art. 2635 cod. civ., principalmente a causa della specificità dell'istituto considerato e della mancanza del requisito dell'imprenditorialità dei consorziati.

[11] In dottrina, E. Ditta, op. cit., p. 133, ricostruisce gli orientamenti profilatisi in giurisprudenza, esprimendosi a favore dell'applicabilità ai consorzi di urbanizzazione delle disposizioni sulla comunione oppure quelle sulle associazioni, in luogo di quelle relative al codominio.

[12] In particolare, Cass., Sez. I, Civ. 13 aprile 2017, n. 9568, ha statuito che: "I consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione […]". In senso conforme si vedano Cass., Sez. I Civ., 28 maggio 2015, n. 11035; Cass., Sez. I Civ., 14 maggio 2012, n. 7427; Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2010, n. 10220; e Cass., Sez. I Civ., 22 dicembre 2005, n. 28492. In altre pronunce, tra cui ad esempio, Cass., Sez. I Civ., 28 dicembre 2004, n. 24052, la Suprema Corte ha ritenuto più coerente con l'istituto del consorzio l'applicazione dei principi in materia di assemblea di condominio rispetto a quelle in materia di comunione.

[13] G. Ferri, op. cit., p. 373.

[14] S. A. Cerrato, op. cit., p. 329.

[15] S. A. Cerrato, op. cit., p. 330. L'Autore si riferisce in tale circostanza alla ratio soggiacente l'arbitrato societario, ossia quella di disciplinare le controversie interne a fenomeni corporativi mediante norme che rispondano alle particolarità dell'ente coinvolto (con particolare riferimento ad esempio, alla regola che renda vincolante per la società il lodo reso anche solo tra alcuni dei suoi soci).

[16] Si veda ad esempio Trib. Firenze, 27 febbraio 2018, n. 578, che pare escludere l'applicabilità della disciplina ex d.lgs. 5/2003 al consorzio con attività interna ma non esplicitamente a quello con rilevanza esterna. In particolare il giudice fiorentino ha statuito che: "Sebbene il contratto consortile sia del pari con comunione di scopo, essendo il consorzio privo di rilevanza esterna e non avendo quindi autonoma soggettività sostanziale, agendo nell'interesse dei consorziati in capo ai quali sorgono le obbligazioni assunte dal medesimo - come statuito dalla Corte di Appello di Firenze con la menzionata sentenza - la clausola statutaria non può essere letta ai sensi degli artt. 34 e segg. d.lgs. n. 5 del 2003, dovendo trovare applicazione le norme sull'arbitrato di cui agli artt. 806 e segg. cod. proc. civ.".

[17] Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462. Nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 34 d.lgs. 5/2003 ai consorzi non costituti in forma societaria, si vedano anche Cass., Sez. VI Civ., 31 ottobre 2018, n. 27736; e Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2018, n. 3483.

[18] Trib. Roma, 12 gennaio 2017, n. 387.

[19] In giurisprudenza, si vedano le seguenti decisioni sopra citate: Cass., Sez. VI Civ., 28 settembre 2020, n. 20462; Cass., Sez. VI Civ., 31 ottobre 2018, n. 27736; e Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2018, n. 3483. In dottrina, E. Dalmotto, L'arbitrato nelle società, Bologna, 2017, p. 75; e E. Zucconi Galli Fonseca, op. cit., p. 80.

[20] Cass., Sez. VI Civ., 9 ottobre 2017, n. 23485.





















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