Cram down fiscale anche in caso di voto negativo dell'amministrazione finanziaria
Pubblicato il 12/02/21 02:00 [Articolo 1055]






Sommario: 1. Il cram down fiscale e previdenziale nella nuova Legge Fallimentare. 2. Un dubbio interpretativo: la mancanza di voto e di adesione dell'amministrazione finanziaria. 3. La posizione assunta dal Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021. 4. Conclusioni.


1. La Legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha convertito il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha anticipato, attraverso le modifiche apportate agli articoli 180, 182-bis e 182-ter, l. fall., l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla transazione fiscale e contributiva previste dall'art. 48, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Con riferimento al concordato preventivo, il novellato comma quarto dell'art. 180, l. fall., attribuisce al Tribunale il potere di omologare il concordato preventivo anche in "mancanza di voto" da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali quando l'adesione da parte dei predetti enti è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 l. fall., e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento del Fisco e/o degli enti previdenziali è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (c.d. cram down fiscale e previdenziale).

Analogamente, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione, al comma quarto dell'art. 182-bis, l. fall., è stata inserita la possibilità per il Tribunale di omologare l'accordo in "mancanza di adesione" dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria quando la predetta adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei creditori aderenti, richiesta dal primo comma del medesimo art. 182-bis ai fini della conclusione dell'accordo.

Tale nuova disposizione è applicabile anche alle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione pendenti non omologate alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (4 dicembre 2020).

Mediante le predette integrazioni alla normativa fallimentare, il legislatore ha inteso anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa, ritenute di particolare rilevanza ai fini della risoluzione di situazioni di criticità, specialmente durante l'attuale periodo emergenziale. Non mancano, tuttavia, alcuni profili di criticità ai fini della concreta applicazione delle norme introdotte dalla L. 159/2020 sulla transazione fiscale e previdenziale.


2. Uno dei profili che ha suscitato diverse perplessità operative sull'applicazione del cram down fiscale e previdenziale riguarda il significato delle espressioni in "mancanza di voto" e in "mancanza di adesione" dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria inserite, rispettivamente, nel comma 4 dell'art. 180, l. fall., per il concordato preventivo, e nel comma 5 dell'art. 182-bis, l. fall., per gli accordi di ristrutturazione de debiti.

In sostanza, si tratta di stabilire se la "mancanza di voto" e la "mancanza di adesione" - quale presupposto per l'omologazione della transazione fiscale e previdenziale da parte del Tribunale e quindi per l'estensione "forzata" degli accordi - ricorre soltanto quando l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulla proposta formulata dal debitore ovvero anche quando rigettano la stessa, fermo restando il rispetto delle condizioni circa la convenienza e la decisività del voto ai fini del raggiungimento delle maggioranze prescritte ex lege.

Appare anzitutto ragionevole ritenere che, sebbene il legislatore abbia utilizzato due differenti locuzioni (necessarie per riflettere il differente procedimento di omologazione delle due procedure) per disciplinare il cram down fiscale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, le modifiche apportate dalla L. 159/2020 sono espressione della medesima voluntas legis, rinvenibile altresì nella previsione di cui all'art. 48, co. 5, del Codice della crisi. Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. 14/2019 si rinviene, infatti, che la predetta norma è stata introdotta «al fine di superare ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi» dall'amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assistenziali. Inoltre, i recenti interventi riformatori non si sono limitati a tutelare ed agevolare le proposte di risoluzione della crisi avanzate soltanto dagli imprenditori, bensì anche dai debitori civili, attraverso le modifiche apportate alla L. 3/2012.

Sul tema sopra espresso si sono sviluppati differenti orientamenti[1], per il cui approfondimento si rimanda ad altri autorevoli contributi, alcuni dei quali sono ora avvalorate dalla sentenza del Tribunale di La Spezia del 14 gennaio 2021, la quale rappresenta la prima pronuncia inerente al cram down fiscale e previdenziale, sebbene applicato alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta, tuttavia, di una pronuncia dalla quale poter trarre utili spunti operativi anche per le procedure rivolte ai soggetti c.d. fallibili, poiché il comma 3-quater dell'art. 12 della L. 3/2012 è del tutto corrispondente al novellato comma quarto dell'art. 182-bis, l. fall., in materia di accordi di ristrutturazione.


3. In tema di sovraindebitamento e cram down fiscale e previdenziale, l'art. 4-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 che ha convertito il decreto legge 137/2020, ha modificato la Legge 3/2012, anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Tra queste, assumono un ruolo di preminenza quelle relative alla transazione fiscale e previdenziale. Infatti, il legislatore ha introdotto il comma 3-quater all'art. 12, L. 3/2012, disponendo quanto già previsto per la procedura di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell'art. 182-bis, comma quarto, sopra esposto.

In particolare, il novellato articolo 12, comma 3-quater, L. 3/2012, in vigore dal 25 dicembre 2020, dispone che «il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».

Il Tribunale di La Spezia è stato chiamato ad esprimersi nell'ambito dell'omologazione di un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 11 e 12 della Legge 3/2012, ove il voto dell'Agenzia delle Entrare e dell'agente della riscossione era decisivo per raggiungere la maggioranza prescritta per l'approvazione della proposta. Tra le varie questioni affrontate dal Tribunale, preme qui analizzare la posizione assunta in merito alla questione attinente all'applicabilità del cram down fiscale e previdenziale in caso di mancata approvazione alla proposta ovvero anche nel caso di manifestazione di un voto negativo da parte dell'amministrazione finanziaria. Il riformato art. 12, L. 3/2012, infatti, al pari dell'art. 182-bis, comma quarto, l. fall., apre alla questione se la "mancanza di adesione" ricorra soltanto quando l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali non si pronuncino sulla proposta formulata dal debitore ovvero anche quando rigettano la stessa.

Il Tribunale di La Spezia nella sentenza in commento si è orientato positivamente circa l'estensione degli effetti dell'accordo all'Agenzia delle Entrate, la quale non rimaneva inerte di fronte alla proposta del debitore, bensì esprimeva voto negativo alla stessa.

Nel caso in esame, infatti, la maggioranza dei creditori (54%) esprimeva voto contrario alla proposta. Tra questi, tuttavia, vi era anche l'Agenzia delle Entrate che vantava crediti per un ammontare pari a circa il 26% di quelli ammessi alla votazione. Come si comprende, dunque, il voto dell'Agenzia risultava determinante visto che, se la stessa avesse votato a favore la percentuale dei voti contrari sarebbe scesa al 28% e, correlativamente, la percentuale dei voti favorevoli sarebbe ascesa al 72% consentendo dunque l'omologazione dell'accordo.

Prima delle modifiche apportate dalla L. 176/2020, il Tribunale non avrebbe potuto omologare l'accordo di composizione della crisi, poiché la proposta non avrebbe raggiunto la maggioranza del 60%. Dunque, il Collegio, nel decidere in merito all'omologazione dell'accordo, ha richiamato gli interventi recentemente apportati dal legislatore in merito al cram down fiscale e previdenziale.

In particolare, i Giudici spezzini hanno statuito che la recente modifica apportata all'art. 12, co. 3-quater, L. 3/2012, determina, fermo restando il rispetto delle condizioni prescritte dalla norma, la "conversione ipso jure in voto positivo del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate". Ciò trova giustificazione nel fatto che la "novella normativa costituisce applicazione dell'art. 97 della Costituzione ovvero del principio di buon andamento nel senso di efficienza della Pubblica Amministrazione". In tale ottica, secondo il Collegio, il "legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi (…) che consentono la migliore soddisfazione possibile del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale".

I Giudici spezzini hanno precisato, infine, che la norma in esame trova applicazione limitatamente alle ipotesi in cui il voto dell'amministrazione finanziaria è decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranza prescritte ex lege, "poiché qualora esso risulti ininfluente l'obiettivo della massima efficienza della Pubblica Amministrazione è già realizzato (nel caso di approvazione della proposta") oppure non può essere realizzato (nel caso di mancata approvazione della proposta) per fattori estranei alla condotta (rectius al voto) della Pubblica Amministrazione".


4. Il cram down fiscale e previdenziale rappresenta uno strumento di composizione della crisi che potenzialmente può supportare un numero molto elevato di imprese in difficoltà. L'obiettivo del legislatore è stato infatti quello di eliminare una delle più rilevanti criticità applicative dell'istituto della transazione fiscale, costituita da posizioni particolarmente intransigenti da parte delle pubbliche amministrazioni che sovente portavano ad affossare proposte di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione anche quando le alternative concretamente praticabili (fallimento) si presentano palesemente meno convenienti.

Il dettato normativo, tuttavia, si presta ad alcuni dubbi interpretativi, uno dei quali è rappresentato dal significato delle espressioni in "mancanza di voto" e in "mancanza di adesione" dell'Erario e degli enti di previdenza obbligatoria previste dalle norme di riferimento. La sentenza in esame, sebbene riferita ad un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento regolata sul tema da una disposizione del tutto analoga alla medesima procedura rivolta ai soggetti c.d. fallibili (art. 182-bis, l.fall.), fornisce indubbiamente degli utili spunti interpretativi. Si tratta ora di comprendere se anche altri Tribunali italiani interpreteranno il significato di "mancanza di voto" e "mancanza di adesione" non soltanto al caso in cui l'amministrazione finanziaria e/o gli enti previdenziali rimangano inerti (rectius: non si pronunciano) di fronte alla proposta del debitore, ma anche quando rigettano la stessa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni prescritte ex lege ai fini dell'estensione "forzata" degli effetti dell'accordo.

NOTE
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[1] Si veda, ad esempio, G. ANDREANI, Le nuove norme della legge fallimentare sulla transazione fiscale, in Il Fallimentarista, gennaio 2021; L. DE BERNARDI, Brevi note a prima lettura sull'omologa dei piani di ristrutturazione con trattamento dei crediti tributari e contributivi (o anche: "del cram down del tribunale nella transazione fiscale"), in www.ilcaso.it, 2 gennaio 2021; L. GAMBI, Alcune note sul nuovo cram down nella transazione fiscale e contributiva, in www.ilcaso.it, 13 gennaio 2021; sul tema del cram down nel sovraindebitamento si veda F. CESARE, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori, in Il Fallimentarista, gennaio 2021.






















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