Ancora su interessi moratori e commissione di estinzione anticipata del finanziamento ai fini della verifica dell'usurarietà
Pubblicato il 04/04/24 09:00 [Articolo 2184]






Cass. civ., Sez. I, Ord., 3 novembre 2023, n. 30581, Pres. De Chiara, Rel. Catallozzi.

Usura – Interessi – Banche – Anatocismo – Contratti bancari – di credito – finanziamento e garanzia – conto corrente

L’art. 1815, secondo comma, cod. civ., secondo cui “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi – corrispettivo o moratorio – che ha superato la relativa soglia. Da ciò consegue che ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi pattuiti, in relazione al superamento delle soglie previste nei decreti emanati in attuazione della L. n. 108 del 1996, non è corretto procedere alla cd. sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, ma occorre effettuare valutazioni separate, una relativa ai primi e una relativa ai secondi. (Massima non ufficiale – Redazione One legale)

*

Sommario: 1. La vicenda. – 2. Assoggettabilità degli interessi moratori alla disciplina antiusura. – 3. Il calcolo degli interessi ai fini dell’accertamento dell’usurarietà. – 4. Le conseguenze dell’usurarietà ai sensi dell’art. 1815, co. 2 c.c. – 5. La non assoggettabilità alla disciplina antiusura della commissione di estinzione anticipata del finanziamento. – 6. Conclusioni.

 

Leggi l'articolo su IL CASO.it >











Scritti dell'Autore