Breve commento all'art. 11 decreto liquidità. [al momento ancora in bozza]
Pubblicato il 08/04/20 02:00 [Articolo 888]






Art. 11
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

La norma non risolve il problema dell'insolvenza causata da blocco dei ricavi e dei pagamenti dovuti alla diffusione del coronavirus e al lock down che ne è seguito.
Il problema è che l'insolvenza non è colpevole e non può condurre al fallimento, cioè alla morte dell'impresa per una ragione assolutamente non imputabile all'imprenditore (si veda il mio scritto sul punto in questo sito: "La forza maggiore nel giudizio sull'insolvenza", in cui si auspica una soluzione strutturale, non temporanea, del problema).
Inoltre, l'improcedibilità ex lege dovrebbe tradursi in un decreto del Tribunale che dichiara appunto improcedibile il ricorso, con la conseguenza che questo potrà essere ripresentato dopo il 1° luglio, però pagando una seconda volta il contributo unificato e aumentando il costo dell'onorario del legale per la parte creditrice. Di questi tempi non è il massimo. Sarebbe stato meglio dunque indicare ai Tribunali la strada della fissazione della prima udienza oltre il 30 giugno, se proprio si vuole rinviare il problema a quella data.
In ogni caso, i ricorsi oggi improcedibili saranno ripresentati a luglio e la questione si riproporrà urgentissima, meglio quindi sarebbe stato individuare già una soluzione strutturale (il vaccino) e non una soluzione tampone (il tampone).
Per accedere alla soluzione strutturale, indicata da chi scrive nell'impossibilità di dichiarare il fallimento quando l'insolvenza sia determinata da forza maggiore (nella specie dovuta alla pandemia da coronavirus e al conseguente lock down) occorrerebbe un accertamento sul nesso causale, che potrebbe ben essere affidato ad una perizia contabile di parte (per redigere la quale non dovrebbe neppure essere necessario uscire dallo studio professionale di chi la dovrebbe scrivere), da produrre in giudizio in sede difensiva telematica, eventualmente contraddicibile dalle deduzioni tecnico-contabili (o anche da una controperizia) del creditore.
Non credo che questo potrebbe aumentare in modo significativo il carico di lavoro dei Tribunali, come paventato nella Relazione Illustrativa del decreto legge per escludere la modifica strutturale ("Un simile accertamento, invero, necessiterebbe di una procedura di accertamento che, nell'immediato e salvo il progressivo migliorarsi della situazione, determinerebbe un carico supplementare di lavoro per Tribunali già in situazione di emergenza." ).
Vanno ribadite quindi la necessità e l'urgenza di prevedere per i Tribunali soluzioni strutturali e non un semplice rinvio del problema ad altra data.

2. Nel periodo di cui al comma precedente sono sospesi i termini di cui all'articolo 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali è quanto mai opportuna, ma risolve il problema delle revocatorie solo a metà.

Art. 69 bis l.f.
1- Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2- Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Nel computo dei tre anni (decadenza) dalla dichiarazione di fallimento non si tiene conto dei mesi di sospensione imputabili a questo periodo di pandemia da coronavirus, quindi il termine sarà di tre anni più tot mesi, secondo quanto durerà l'emergenza con ricadute processuali.
Lo stesso dicasi per il termine di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto, che si calcolerà in cinque anni più tot mesi di emergenza da coronavirus.

Se, poi, sia iniziata una procedura di concordato preventivo, è noto che il termine a ritroso decorre non dalla dichiarazione di fallimento, ma dalla pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, posto che, secondo il principio della consecutio tra procedure, quando le diverse procedure in essere consecutivamente sono espressione della medesima insolvenza, tutti gli effetti collegati alla loro pendenza (calcolo del periodo sospetto, spettanza delle prededuzioni, arresto degli interessi per i creditori chirografari, etc.) si fanno risalire all'inizio della prima procedura in consecuzione con le altre.

La norma quindi consente di salvaguardare le revocatorie maturate nel periodo sospetto computato a ritroso dalla data in cui è presentato e pubblicato il ricorso per l'accesso alla procedura di concordato, ma nulla dice per il caso dei fallimenti, che anzi sono spostati in avanti di qualche mese, e, per l'effetto di trascinamento in avanti del periodo sospetto, agganciato alla dichiarazione di fallimento, questo comporterebbe il venir meno della possibilità di revocare atti e pagamenti posti in essere nel semestre anteriore, senza alcun effetto sospensivo, posto che l'art. 69bis l.f., i cui termini sono sospesi in forza della norma in commento, non riguarda affatto il periodo sospetto rilevante ai fini delle revocatorie.
Per la precisione, se un ricorso di fallimento verrà presentato il primo di luglio, l'udienza verrà verosimilmente fissata a settembre, perché nel frattempo si dovranno recuperare le udienze provenienti dai rinvii di marzo-aprile.
Ora, se un fallimento è dichiarato il 10 settembre, il periodo sospetto sarà individuato dal 10 marzo al 10 settembre, dunque in pieno periodo di lock down da coronavirus, in cui è ben difficile che siano stati posti in essere atti e pagamenti.
In questo modo, fatta eccezione per chi non ha potuto fare pagamenti a causa del coronavirus, e che pertanto non dovrebbe neppure essere dichiarato fallito (né dopo il 10 settembre, né mai), la faranno franca i creditori già pagati da coloro, e questi stessi (e i loro aventi causa, per gli atti revocabili), che avrebbero dovuto essere giustamente dichiarati falliti per ragioni proprie (non da coronavirus) entro un termine tale da poter salvare le revocatorie degli atti e dei pagamenti posti in essere fino al 10 marzo (e comunque nel semestre a ritroso dalla dichiarazione di fallimento.
Un esempio chiarirà: se un imprenditore ha fatto pagamenti milionari, o ha posto in essere atti distrattivi importanti tra dicembre e gennaio, il fallimento dichiarato a maggio consentirebbe di andare a revocare sia gli atti che i pagamenti, un fallimento dichiarato a settembre, invece, no.
Ecco, un regalo così grande a questi soggetti, ed un torto così grande ai loro creditori, non lo farei proprio.





















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