Tribunale Venezia, Sez. I Civile, sentenza n. 1035 del 07.02.2026
“In ambito contrattuale, o si è parte del contratto, con conseguente assunzione delle obbligazioni che ne derivano, ovvero, in caso di pluralità soggettiva, di obbligazioni solidali e contitolarità degli effetti favorevoli, oppure si è fideiussori, responsabili dell’adempimento delle obbligazioni altrui senza partecipare al rapporto principale; non è, invece, configurabile una autonoma figura di “coobbligato” volontario quale soggetto che, pur non essendo parte del contratto e non essendo titolare dei relativi effetti, assuma obblighi di garanzia senza rivestire la qualità di fideiussore, con conseguente riconduzione della fattispecie allo schema tipico della fideiussione ed applicazione della relativa disciplina”.